Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato, nel limite della facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.
La rappresentanza è il potere disciplinato dagli artt 1387 e sgg. c.c., con cui un soggetto (rappresentante) è autorizzato ad agire in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato). Tale potere può essere conferito dalla legge o dall’autorità giudiziaria (rappresentanza legale) come nei casi del rappresentante del minore d’età o dell’interdetto, o dall’interessato (rappresentanza volontaria) come nei casi dell’institore e del procuratore.
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