La rappresentazione può aver luogo, nella linea retta a favore dei discendenti dei figli del defunto (legittimi , legittimati, adottivi e naturali) e , nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. La rappresentazione ha luogo sia nel caso di successione legittima che in quella testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituito, cioè il chiamato all’eredità o al legato non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato., e sempre che non si tratti di legato usufrutto o di altro diritto di natura personale. I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunciato all’eredità della persona al posto della quale subentrano o sono capaci o indegni di succedere rispetto a questa.
La rappresentazione ereditaria è l’istituto del diritto successorio, disciplinato dagli artt 467 e sgg. Del c.c., in base al quale i discendenti legittimi o naturali subentrano nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui quest’ultimo non voglia (per rinuncia) o non possa (ad es. per premorienza o per indegnità), ad accettare l’eredità o il legato
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