La ratifica è l’assunzione da parte di un soggetto degli effetti di atti compiuti da un altro soggetto che non era stato abilitato a compierli. Nel caso in cui un soggetto abbia contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti della facoltà conferitegli, il contatto può essere ratificato dall’interessato con l’osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso (art. 1399 del c.c.). la ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi. Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d’accordo sciogliere il contratto prima della ratifica. Il terzo contraente può invitare l’interessato a pronunciarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale nel silenzio la ratifica si intende negata ai fini dell'imposta di registro la ratifica, la convalida e la conferma sono soggette all'imposta nella misura fissa
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