Il recesso dal rapporto di lavoro è l’atto volontario con cui una parte può recedere dal contratto di lavoro. Tale istituto è disciplinato dagli art 2118 e 2119 del c.c, dalla legge 604/66, dalla legge 300/70 (statuto dei lavoratori) e dalla legge 108/90. I licenziamenti collettivi sono invece disciplinati dalla legge 223/91, norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione LICENZIAMENTO Il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento) non può avvenire che per: La giusta causa è quella che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro; il giustificato motivo è, invece, determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del prestatore di lavoro o da ragioni inerenti all ‘attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al loro regolare funzionamento. Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto al lavoratore il quale può chiedere entro 15 giorni dalla comunicazione i motivi che hanno determinato il recesso; in tal caso il datore di lavoro deve nei 7 gg dalla richiesta comunicare per iscritto. In caso di licenziamento per giusta causa non vi è obbligo di preavviso, se invece è per giustificato motivo, il datore di lavoro deve dare il preavviso o l’indennità sostitutiva, equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle suddette disposizioni è inefficace e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito e alla reintegrazione nel posto di lavoro, a meno che preferisca ottenere esclusivamente il risarcimento del danno. Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza a un sindacato o alla partecipazione all’attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata. L’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento spetta al datore di lavoro. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60gg dalla sua comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extra giudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto a impugnare il licenziamento stesso. Questa disciplina non si applica ai dirigenti. DIMISSIONI Il recesso da parte del lavoratore (dimissioni) può avvenire in qualsiasi momento con l’obbligo del preavviso; quest’ultimo non è dovuto nel caso di dimissioni per giusta causa.
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