Il recesso del contratto è l’atto volontario, denominato dalla disdetta o denuncia con cui una parte esercita la facoltà di liberarsi unilateralmente degli obblighi assunti con un contratto mediante dichiarazione comunicata all’altra parte. Si tratta di una deroga all’art. 1372 del c.c. che prevede che il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto se non per mutuo consenso (nuovo contratto) o per cause ammesse dalla legge. Il recesso può essere:
, quando è la stessa legge che attribuisce a una delle parti il diritto di recedere da un contratto nei casi in cui si verificano determinate condizioni. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica (contratto di somministrazione, agenzia, comodato, ecc. ) a tempo indeterminato il diritto di recesso può in genere essere esercitato liberamente da ciascuna delle parti, salvo l’eventuale obbligo di dare un congruo preavviso all’altra parte. Rientra tra tali contratti quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nel quale nel diritto di recesso del datore di lavoro (licenziamento) è subordinato all’esistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.quando il diritto di recesso è concordato tra le parti a favore di una o di entrambe, ma in questo caso deve essere esercitato prima che abbia inizio l’esecuzione del contratto. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto epr le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In alcuni casi il diritto di recesso viene attribuito a una parte contro il pagamento di un corrispettivo (in genere una somma di denaro) o già consegnato in funzione di anticipo in conto prezzo (caparra penitenziale) ovvero che il recedente si è impegnato a versare qualora receda (multa penitenziale);
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