Il reddito dei fabbricati è il reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unità immobiliare urbana disciplinato dagli artt. 36 e sgg., d.p.r. 987/6 Tuir. Per unità immobiliare urbane si intendono i fabbricati e le altre costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di redditi autonomo. Le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti integranti delle unità immobiliari. Non si considerano produttive di reddito se non oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente del culto. Non si considerano produttive di reddito le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante il quale l’unità immobiliare non è comunque utilizzata. Il reddito di fabbricati è imputato al soggetto che possiede, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, immobili situati in Italia che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano. E’ determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’ estimo, stabilite con le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta. Il cosiddetto sistema del catasto consiste nell’attribuire a ogni singolo fabbricato un reddito medio ordinario che può essere tratto da quell’immobile. Il reddito dei fabbricati che concorre a formare la base imponibile ai fini Ire, non corrisponde, quindi, al reddito che effettivamente viene tratto dal fabbricato. Le tariffe d’estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare sono sottoposti a revisione quando se ne manifesti l’esigenza per sopravvenute variazioni di carattere permanente nella capacità di reddito delle unità immobiliari e comunque ogni dieci anni. La revisione è disposta con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze previo parere della commissione censuaria centrale e può essere effettuata per singole zone censuarie. Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall’anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima diretta dall’anno in cui è stato notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto. Se la pubblicazione o la notificazione avviene oltre il mese precedente quello stabilito per il versamento dell’acconto di imposta, le modificazioni hanno effetto dall’anno successivo. Il reddito delle unità immobiliari non ancora iscritte in catasto è determinato comparativamente a quello delle unità similari già iscritte. Se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unità immobiliare differisce dalla rendita catastale per almeno 50% di questa, l’ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell’ ufficio delle imposte o del Comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso classamento delle unità immobiliari, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare nella nuova determinazione della rendita. Il reddito lordo effettivo è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti, in mancanza di questi, è determinato comparativamente ai canoni di locazione di unità immobiliare aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso fabbricato e in fabbricati viciniori. Le variazione del reddito di cui sopra hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo al triennio in cui si sono verificati i presupposti per la revisione. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all’uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore. Se le unità immobiliari a uso abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzati direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito è aumentato di un terzo.
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