Reddito di lavoro dipendente
Il reddito di lavoro dipendente è il reddito che deriva da un rapporto avente per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. E’ disciplinato dal capo IV del Tuir.
Costituiscono redditi di lavoro dipendente:
- le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati;
- le somme di denaro per crediti di lavoro (art. 49, d.p.r. 917/86).
Sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente:
- i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di cooperative di servizi, di cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di cooperative della piccola pesca;
- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, a esclusione di quelli che per la clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
- le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, assicurazioni, ecc.
- Le remunerazioni dei sacerdoti;
- i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del servizio sanitario nazionale, del personale docente universitario e dei ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, e del personale laureato medico e odontoiatra di ruolo, nelle strutture di medicina e chirurgia;
- le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, a esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità percepite per le cariche elettive e per funzioni di cui agli artt. 114 (Regioni, Provincie e Comuni) e 135 (Corte costituzionale) della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza della cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l’assegno del presidente della Repubblica;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso e diverse da quelle aventi funzione previdenziale (assicurazione sulla vita);
- le prestazioni comunque erogate di cui al d.lgs. 124/93 (fondo pensione complementare)
- gli altri assegni periodici alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro;
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati nei lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.
Determinazione del reddito di lavoro dipendente
Il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori in genere corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo di imposta successivo a quello di riferimento.
Non concorrono a formare il reddito:
- le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o categorie di dipendenti non superiori nel periodo di imposta a 258,23 euro, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti ai dipendenti vittime dell’usura, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive;
- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle immense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro, le prestazioni e le indennità sostitutive;
- le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terze, ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;
- i compensi reversibili dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui al punto 2) e 6);
- l’utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell’ art. 100 Tuir da parte dei dipendenti;
- le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
- il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a 2.065,83 euro, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno 3 anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo di imposta in cui avviene la cessione; la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse;
- le somme trattenute al dipendente per oneri deducibili, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie. Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestati dal datore di lavoro;
- le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa nella misura del 25% dell’ammontare percepito nel periodo di imposta;
- i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.
Tassazione separata
Sui compensi ai lavoratori dipendenti i datori di lavoro, in qualità di sostituti di imposta, devono applicare ritenute alla fonte a titolo di acconto dell’ Ire, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.
In base all’ art. 17, Tuir, sono soggetti a tassazione separata i seguenti redditi che non concorrono alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente:
- trattamento di fine rapporto e indennità equipollente, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente;
- le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. 124/93, erogate in forma di capitale;
- emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibile ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;
- indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- indennità di mobilità e trattamento di integrazione salariale corrisposte anticipatamente;
- indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone;
- altri specifici redditi, indennità e rimborsi.
I redditi percepiti dal lavoratore dipendente sono certificati dal modello di pagamento unificato rilasciato dal datore di lavoro.
Fringe benefits
Ai fini della determinazione in denaro dei valori che costituiscono il reddito di lavoro dipendente, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o ai familiari, o in diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’art. 9 Tuir. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo di imposta a 258,23 euro; se il predetto valore è superiore a questo limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Ai fini dell’applicazione di quanto sopra
- per le autovetture, gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo si assume il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tabelle elaborate dall’ Aci, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;
- per i fabbricati concessi in locazione, in comodato o in uso, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso si assume il 30% della predetta differenza.
- In caso di concessione di prestiti si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Le indennità percepite per le trasferte fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente 46,48 euro al giorno, o 77,47 euro per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Le indennità e i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporti comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito
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