Il reddito è l’utile proveniente in un determinato periodo di tempo da un’attività o da un impiego di capitale. L’art. 6 del d.p.r 917/86, Tuir, classifica i singoli redditi soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Ire) nelle seguenti categorie: I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano, e quale sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi d’impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi. Sempre ai fini dell’Ire il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il 5°, per l’intero importo che trova capienza in essi.
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