La remissione del debito è il modo di estinzione della obbligazione diverso dall’adempimento, previsto dagli artt. 1236 e sgg. c.c. Consiste nella rinuncia del proprio diritto da parte del creditore a favore del debitore e ha effetto quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari entro un congruo termine di non volerne profittare. Si definisce: La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido. La rinunzia alle garanzie dell’obbligazione non fa presumere la remissione del debito, mentre la remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori. La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato, tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l’intero. Il creditore che ha rinunciato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l’adempimento dell’obbligazione. Dalla remissione si distingue il pactum de non petendo, in quanto mentre con la prima si estingue il debito, con il secondo il creditore si obbliga a non chiedere l’adempimento prima di una data di scadenza (es. prima della chiusura del conto corrente) conservando le garanzie e potendo agire verso tutti i debitori solidali con l’unica eccezione del soggetto con cui ha definito il patto.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z