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Rescissione del contratto

La rescissione del contratto ha la specifica funzione di tutelare gli interessi che possono venir lesi dal negozio giuridico. Disciplinato dagli artt. 1447 e sgg. c.c.,. La rescissione di un contratto può avvenire per anomalie coeve alla sua conclusione e cioè perché è stato concluso in stato di pericolo o per lesione.

  • Pericolo. Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata. Il giudice, nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata. Tipico è il caso del contraente che soggiace a una richiesta di pagare un elevatissimo importo di denaro a chi è in grado di salvare un suo familiare in una casa in fiamme.
  • Lesione. Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta. Non possono essere scissi per causa di lesione i contratti aleatori.

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