La residenza fiscale è il luogo in cui ciascun soggetto ha la dimora abituale e produce la maggior parte dei suoi redditi. L’art. 2 del Tuir individua i soggetti passivi dell’imposta sui redditi delle persone fisiche (Ire) nelle persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi dell’ art. 43 c.c. Tale norma definisce domicilio fiscale il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi e residenza il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze ( paradiso fiscale). L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per in non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili.
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