La residenza è il luogo in cui la persona ha la propria dimora abituale (art. 43 e sgg. c.c.). Si distingue dalla dimora che è il luogo in cui la persona si trova per una certa durata in via transitoria e dal domicilio che è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi previsti dalla legge. Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell’atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza. L’ iscrizione all’anagrafe della popolazione residente è disciplinata dalla L. 1128/54 e dal relativo regolamento, di attuazione, il d.p.r. 223/89. Presupposto per l’iscrizione all’anagrafe, come previsto dagli artt. 1 e 3 del regolamento, e l’avere nel Comune la propria dimora abituale o, per le persone senza fissa dimora, l’aver stabilito nel Comune il proprio domicilio. Sono considerate residenti anche le persone temporaneamente dimoranti in altri Comuni o all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali o per cause di durata limitata. L’istituzione o il cambiamento di posizione anagrafica può essere oggetto di accertamenti d’ ufficio in caso di omessa dichiarazione dalle parti.
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