La responsabilità penale è la responsabilità che trae origine da un comportamento umano che viola una norma, ingenerando la fattispecie di reato, per il quale l’ordinamento giuridico ha previsto una sanzione definita pena. L’art. 27 della Cost. stabilisce che la responsabilità penale è personale e l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Gli artt. 40 e 42 del c.p. prescrivono che nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione o se il comportamento non è stato posto in essere con coscienza e volontà. Si distingue dalla imputabilità che è il principio in base al quale nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere (art. 85 c.p.).
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