La risoluzione del contratto è un istituto disciplinato dagli art 1453 e sgg. c.c. , che ha la specifica funzione di tutelare gli interessi che possono venire lesi nei contratti a prestazioni corrispettive. Si distingue: Nei contratto con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione. Risoluzione di diritto. Risoluzione giudiziale. Sia nel caso di quella di diritto che in quella giudiziale il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle due parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra. La risoluzione del contratto per l’inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti salvo il caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l’effetto delle risoluzioni non si estende alle prestazioni già eseguite. La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare, la risoluzione del contratto con gli effetti stabiliti nel caso di risoluzione per inadempimento. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto. la parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitala offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto. La risoluzione non può essere richiesta quando si tratta di contratti aleatori per loro natura o per volontà delle parti. Nei contratti con prestazioni corrispettive, al parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la contro prestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuto, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito. Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile l’altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale. Nei contratti plurilaterali l’impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
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