La ristrutturazione indica i lavori di trasformazione che comportano cambiamenti sostanziali di un edificio nella sua interezza, sia interni che esterni: cambio di destinazione, dimensioni, aspetto esteriore. La ristrutturazione edilizia è regolata dall'art.3 del d.p.r 380/2001 ( Testo unico dell'edilizia). Per ogni intervento edilizio viene indicato quale strumento urbanistico è necessario per poterlo eseguire (ciascuna Regione ha, però, la facoltà di decidere a sua discrezione quali strumenti richiedere per ciascun intervento).
Interventi di ristrutturazione ordinaria
L'articolo 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. 380/2001 definisce interventi di manutenzione ordinaria "gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti".
Interventi di ristrutturazione straordinaria
L'articolo 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 380/2001 definisce interventi di manutenzione straordinaria "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso".
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