

Lo sconto bancario è il contratto, disciplinato dagli artt. 1858 sgg. c.c., col quale la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. Se lo sconto bancario avviene mediante girate di cambiale o di assegno bancario, la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo ha anche diritto alla restituzione della somma anticipata.
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