

Senza garanzia è la clausola, prevista dall’art. 19, l. camb. E dall’art. 21, l.ass., che se apposta su una cambiale o su un assegno esonera il girante dall’obbligo per l’inadempimento per la prestazione da parte dell’emittente. Il giratario quindi, non può esercitare azione di regresso nei confronti del girante. Tale clausola può essere apposta anche utilizzando altre espressioni equivalenti quali "senza responsabilità", "senza obbligo", "senza impegno", "senza rischio".
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