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Società di intermediazione finanziaria (merchant bank)

 

La società di intermediazione finanziaria è la società la cui principale attività consiste nel facilitare l’accesso nelle imprese, specie di minori dimensioni, al mercato dei capitali (merchant bank end venture capital). In base alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr) del 06 febbraio 1987 la Banca d’Italia può autorizzare gli istituti di credito a sottoscrivere il capitale di tali società. Il contenuto di tale delibera e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d’Italia in data 11 marzo 1987 può essere così sintetizzato:

a) l’ambito operativo delle società di intermediazione finanziaria di emanazione bancaria deve limitarsi all’attività di:

  • consulenza e assistenza economico-finanziaria alle imprese, con particolare riguardo agli aspetti di copertura delle spese per gli investimenti e di sviluppo dell’attività aziendale anche attraverso integrazioni con altre unità produttive;
  • organizzazione delle operazioni per il reperimento di fondi a titolo sia di capitale di rischio sia di capitale di credito;
  • assunzione, anche mediante l’adesione a sindacati di collocamento e/o garanzia, di obbligazioni e azioni (e titoli similari) di imprese. Tale investimento deve avere carattere temporaneo, in quanto finalizzato al collocamento di titoli presso i risparmiatori, anche attraverso l’ingresso delle imprese emittenti nei mercati ufficiali dei capitali;

b) l’acquisizione di azioni e obbligazioni emesse da imprese deve realizzarsi sulla base di valutazione e redditività e di frazionamento del rischio di portafoglio complessivo e deve trovare corrispondenza nei fondi patrimoniali delle società di intermediazione finanziaria. Sono , pertanto, escluse le operazioni che hanno natura di salvataggio o finalità di recupero di credito delle banche;

 

c) al di fuori delle ipotesi di sottoscrizioni di azioni e obbligazioni, le società in discorso non possono effettuare operazioni, in qualunque forma, di prestito diretto alle imprese. L’operatività in tale settore deve pertanto essere limitata alla sola organizzazione di prestiti in favore delle imprese stesse;

d) le società di intermediazione finanziaria possono rilasciare fideiussioni e altre garanzie in connessione con le operazioni poste in essere, nel rispetto del criterio del frazionamento degli interventi e comunque entro limiti che non determinino un eccessivo coinvolgimento nell’andamento delle imprese;

 

e) alle società di intermediazione finanziaria è preclusa la gestione di patrimoni per conto terzi, settore nel quale possono effettuare esclusivamente servizi di consulenza e di mediazione, con divieto di assumere mandati per la gestione di patrimoni mobiliari.

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Chiari, Coerenti e Unici


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