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Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)

La società in accomandita per azioni è la società costituita da due o più persone per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. E’ regolata dalle norme degli artt. 2452 sgg. c.c. ed è caratterizzata dall’esistenza di due categorie di soci: gli accomandatari che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e gli accomandanti che sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta.

Rientra tra le società di capitali e acquista la personalità giuridica con l’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese.

Per le obbligazioni sociali risponde innanzitutto la società con il suo patrimonio e in via sussidiaria rispondono solidalmente e illimitatamente i soci accomandatari. Il fallimento di uno o più soci non provoca quello della società, mentre quello della società produce il fallimento per tutti i soci accomandatari e non per quelli accomandanti, salvo il caso che questi non abbiamo agito per la società senza essere legittimati a farlo per legge.

Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni, la denominazione sociale è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di "società in accomandita per azioni"; il capitale sociale minimo è di 120.000 euro.

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Chiari, Coerenti e Unici


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