La società in nome collettivo è la società costituita da due o più persone fisiche per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. La società in nome collettivo è regolata dalle norme degli artt. 2291 e sgg. c.c. e dalle norme sulla società semplice. E’ una società di persone e come tale non ha personalità giuridica. Per le obbligazioni sociali risponde innanzitutto la società con il suo patrimonio e in via sussidiaria rispondono solidalmente e illimitatamente tutti i soci. I creditori non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale. Il fallimento di uno o più soci non provoca quello della società mentre quello della società produce il fallimento per tutti i soci. La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale "snc". La legge prevede la redazione dell’atto costitutivo che deve indicare: i dati anagrafici dei soci, la ragione sociale, la sede della società, l’oggetto sociale, i conferimenti di ciascun socio e il valore a essi attribuito, le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, i soci che hanno al rappresentanza, e la durata della società. L’atto costitutivo della società avviene con sottoscrizione autenticata dei contraenti e deve essere depositato per l’iscrizione entro 30 giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Il socio non può cedere la propria quota sociale senza il consenso degli altri soci, né esercitare per conto proprio un’attività concorrente.
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