La società per azioni è la società disciplinata dagli artt. 2365 sgg. c.c., che rientra tra le società di capitali e acquista la personalità giuridica con l’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, nessun socio è pertanto responsabile dei debiti sociali con il proprio patrimonio personale. La partecipazione sociale è rappresentata da azioni, salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l’emissione dei relativi titoli o prevedere l’utilizzo di diverse tecniche di legittimazione e circolazione. La denominazione sociale, in qualunque modo firmata deve contenere l’indicazione di "società per azioni". Costituzione della società: Atto costitutivo e sua pubblicazione: Il capitale sociale minimo è di 120.000 €, la legge può prevedere capitali di importo superiore per società che svolgano particolari attività ( bancaria, assicurativa, finanziaria, ecc). Gli organi sociali, in funzione del sistema di amministrazione adottato sono: l’assemblea della società, l’amministratore, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, il comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza. La società per finanziarsi può emettere obbligazioni.
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