La società semplice è disciplinata dagli artt. 2251 e sgg. c.c., costituita da due o più persone per l’esercizio in comune di un’attività economica non commerciale. Rientra tra le società di persone e come tale non ha personalità giuridica. Il contratto per la costituzione della società semplice non richiede forme speciali e pertanto la società può sorgere anche in forza di un accordo verbale (società di fatto). L’atto scritto si rende necessario in caso di conferimento di beni immobili in proprietà. Per le obbligazioni sociali risponde innanzitutto la società con il suo patrimonio, e in via sussidiaria rispondono personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e gli altri soci. La responsabilità dei soci è sussidiaria in quanto essi godono del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.
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