Il sostituto d’imposta è il soggetto che in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili e anche a titolo di acconto. Egli deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso e ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell’imposta. Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa (art. 64, d.p.r. 600/73, accertamento delle imposte sui redditi). Attraverso il sostituto di imposta l’amministrazione finanziaria effettua il prelievo dell’imposta quando questo è più facile, nel momento, cioè, in cui avviene il pagamento del compenso. Unico debitore dell’imposta è il sostituto, ed è quindi unico legittimato passivo della imposizione. Egli, che non è soggetto passivo dell’imposta ma responsabile di un’imposta dovuta da altri, e l’obbligato principale sono tenuti solidalmente al pagamento del tributo. Per tale ragione l’amministrazione finanziaria, per soddisfare il suo credito fiscale, può rivolgersi indistintamente a uno dei due soggetti e l’accertamento dell’imposta su uno dei due è efficace anche nei confronti dell’altro.
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