Strumento finanziario
Lo strumento finanziario secondo l’art. 1 c. 2, d.lgs. 58/98, T.u. della finanza, è definito:
- le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- le obbligazioni, i titoli di stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
- gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile;
- le quote di fondi comuni di investimento;
- i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
- qualsiasi altro titolo normalmente negoziato, che permetta di acquisire gli strumenti sopra indicati, e i relativi indici;
- i contratti futures su strumenti finanziari su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi di interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- le combinazioni di contratti o di titoli indicati precedentemente.
I mezzi di pagamento non sono considerati strumenti finanziari.
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