Il Taeg è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il Taeg, come indicato dall’art. 122, d.lgs. 385/93, T.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia, comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. Il Taeg è quindi il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Nel calcolo del tasso sono inclusi: il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi; le spese di istruttoria di apertura della pratica di credito; le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore; le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità, o disoccupazione del consumatore; il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito; le altre spese contemplate nel contratto. Sono escluse dal calcolo del Taeg: le somme che il consumatore è tenuto a pagare per l’inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora; le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratti di un acquisto in contanti o a credito; le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purchè questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate; le quote di iscrizione a enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso; le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle sopra indicate. Il calcolo del Taeg non è richiesto per le operazioni di credito al consumo effettuate nella forma dell’apertura di credito in conto corrente a utilizzo locativo, non connessa all’uso di una carta di credito. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte.
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