Le tecniche di comunicazione a distanza sono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato ma che consentono tuttavia di stabilire un contatto con i singoli investitori:
a) Con possibilità di dialogo o altre forme di interazione rapida;
b) Anche senza possibilità di interazione rapida, qualora i documenti o i messaggi inviati presentino contenuto negoziale.
Come previsto dall’art. 32 del d. lgs. N. 58/98, t.u. della finanza, la Consob, sentita la Banca d’Italia, ha adottato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 il regolamento che disciplina la promozione e il collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi di investimento e di altri prodotti finanziari, diversi da quelli emessi dalle banche.
La promozione e il collocamento a distanza dei prodotti finanziari possono essere effettuati:
a) Dagli intermediari autorizzati (le imprese di investimento e le banche autorizzate allo svolgimento del servizio di collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, o assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente nonché gli intermediari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107, t.u. bancario, autorizzati alla prestazione del medesimo servizio);
b) Dalle società di gestione del risparmio, limitatamente alle quote di fondi comuni di investimento di propria istituzione o per i quali svolgono la gestione;
c) Dalle società di investimento a capitale variabile, limitatamente alle azioni di propria emissione.
I soggetti abilitati (le società di investimento mobiliare, ivi comprese le società fiduciarie; le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento; gli intermediari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del t.u. bancario autorizzati alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, limitatamente agli strumenti finanziari derivati; le società di gestione del risparmio; le società di investimento a capitale variabile; gli agenti di cambio; le imprese di investimento e le banche comunitarie ed extracomunitarie comunque abilitate alla prestazione di servizi di investimento in Italia) possono effettuare la promozione e il collocamento a distanza dei propri servizi di investimento.
Gli intermediari autorizzati possono effettuare la promozione e il collocamento a distanza dei servizi di investimento prestati da altri intermediari. Le imprese di investimento possono procedere alla promozione e al collocamento a distanza anche dei prodotti che possono offrire fuori sede avvalendosi di promotori finanziari.
La promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza non possono effettuarsi e, qualora intrapresi, devono essere immediatamente interrotti, nei confronti degli investitori che si dichiarino esplicitamente contrari al loro svolgimento o alla loro prosecuzione.
Le informazioni e i chiarimenti dovuti agli investitori devono essere forniti in modo chiaro e comprensibile, con modalità adeguate alle caratteristiche della tecnica di comunicazione a distanza impiegata.
Nella promozione e nel collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentono una comunicazione individualizzata e una interazione immediata con l’investitore, i soggetti abilitati devono avvalersi di promotori finanziari. Il suddetto obbligo non sussiste qualora l’attività sia svolta su iniziativa dell’investitore, a condizione che tale iniziativa non sia stata sollecitata con messaggi a lui personalmente indirizzati.
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