Il testamento è un atto solenne che oltre a dovere essere scritto richiede che venga redatto unicamente in una delle forme previste dalla legge. Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio; quest’ultimo può essere pubblico o segreto.
Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni; se anche non è fatta indicando nome e cognome è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno.
Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento. Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto. Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.
Il testamento è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro, nel caso di testamento per atto di notaio.
Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L’azione di annullamento si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Oltre a quanto sopra riportato, il testamento può essere annullato quando risulta quale effetto di errore, di violenza o di dolo o in caso di incapacità del testatore ed è invece nullo quando è determinato da motivo illecito e quando vi è incertezza (insanabile) circa la persona del beneficiario o l’oggetto del lascito.
La nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può comunque essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato a essa volontaria esecuzione.
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