L’ufficiale giudiziario è l’ausiliario dell’ordine giudiziario che procede all’espletamento degli atti a lui demandati per ordine dell'autorità giudiziaria o su richiesta del cancelliere o della parte (art. 1, d.p.r. 1229/59).
Assiste il giudice all’udienza, provvede all’esecuzione dei suoi ordini, esegue la notifica degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce. È civilmente responsabile quando:
- senza giusto motivo ricusa di compiere gli atti che gli sono legalmente richiesti oppure omette di compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipende o dal quale è stato delegato;
- ha compiuto un atto nullo, con dolo o colpa grave (artt. 59 e 60 c.p.c.).
Deve eseguire gli atti a lui commessi senza indugio e, comunque, non oltre il termine eventualmente prefisso dall’autorità per gli atti da essa richiesti. In caso di inadempimento, deve immediatamente riferirne e giustificarne i motivi al capo dell’ufficio cui è addetto o, dove esiste, all’ufficiale giudiziario dirigente.
Gli atti dell’ufficiale giudiziario devono essere sottoscritti di suo pugno e devono contenere l’indicazione del giorno, mese, anno e, ove occorra, dell’ora in cui sono eseguiti, nonché l’indicazione dell’autorità richiedente o della persona a istanza della quale sono compiuti.
Tra i principali atti demandati agli ufficiali giudiziali si ricordano: le notificazioni del processo civile e penale; il pignoramento nel processo esecutivo; il protesto cambiario e dei titoli equiparati.
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