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Unione europea (Ue)

L’Unione europea è la nuova denominazione della Comunità economica europea assunta a seguito del trattato di Maastricht firmato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

L’Unione europea è un organismo sovranazionale, istituito il 25 marzo 1957 dal trattato di Roma, con il compito di promuovere, mediante l’instaurazione di un mercato comune, di un’unione economica e monetaria e attraverso l’attuazione di politiche e di azioni, uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell’insieme dell’Unione, una crescita sostenibile, non inflazionistica e che rispetti l’ambiente, un elevato libello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri.
I Paesi aderenti all’Unione europea sono: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia. Dal maggio 2004 l’aggregato comprende anche: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria.
L’azione dell’Ue non si prefigge altri compiti che il raggiungimento degli obiettivi del trattato. L’esecuzione dei compiti ad essa affidati è assicurata dai seguenti organismi comunitari:
-       Parlamento europeo;
-       Consiglio dell’Unione europea;
-       Commissione;
-       Corte dei conti europea;
-       Corte di giustizia.
 
La libera circolazione del lavoratori. Il principio della libera circolazione delle persone implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:
-       di rispondere a offerte di lavoro effettive;
-       di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;
-       di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un’attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l’occupazione dei lavoratori nazionali;
-       di rimanere sul territorio di uno Stato membro, dopo aver trovato un impiego.
I cittadini di uno Stato membro stabilitisi nel territorio di una altro Stato membro possono accedere alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché alla costituzione e alla gestione di imprese alle condizioni definite dalla legislazione del Paese ospitante.
Ai sensi del trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.
I servizi comprendono in particolare:
-       l’attività di carattere industriale;
-       attività di carattere commerciale;
-       attività artigiane;
-       le attività delle libere professioni.
Il lavoratore può, per l’esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel Paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal Paese stesso ai propri cittadini.
 

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Chiari, Coerenti e Unici


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