Usucapione
L’usucapione è un modo di acquisto della proprietà e dei diritti reali di godimento (enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione) in virtù del possesso continuato per un certo periodo di tempo, disciplinato dagli artt. 1158 e sgg. c.c.
Elementi essenziali dell’usucapione sono dunque il possesso e il tempo. il possesso non deve essere acquistato in modo violento o clandestino; se ciò dovesse accadere esso giova per l’usucapione dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata.
Il possesso, inoltre, non deve subire interruzioni; l’usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre 1 anno. Relativamente alla durata si distingue:
- l’usucapione ordinaria per i beni immobili, per i diritti reali di godimento sui beni medesimi e per le universalità di mobili, che si compie con il possesso continuato per 20 anni; per i beni mobili registrati che si compie con il possesso continuato per 10 anni;
- l’usucapione abbreviata per gli immobili, per i diritti reali di godimento e per le universalità di mobili, che si compie con il possesso continuato per 10 anni e per i mobili registrati che si compie con il possesso continuato per 3 anni. Tale tipo di usucapione si ha in favore di colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto. I 10 o i 3 anni decorrono dalla data di trascrizione;
- l’usucapione per i beni mobili che si compie con il possesso continuato per 10 anni, quando manca un titolo idoneo ma non la buona fede, e per 20 anni quando il possessore sia in malafede ( se vi è titolo idoneo e buona fede, in base all’art. 1153 c.c. l’acquisto della proprietà avviene istantaneamente con il possesso del bene);
- l’usucapione speciale per i fondi rustici con annessi fabbricati situati in Comuni classificati montani che si compie con il possesso continuato per 15 anni.
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