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Usufrutto

L’usufrutto è il diritto reale di godimento, disciplinato dagli artt. 978 e sgg. c.c., che consiste nel diritto di godere della cosa altrui con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica. L’usufruttuario cioè può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare. L’usufrutto può essere stabilito dalle legge (come quello dei genitori sui beni del figlio), o dalla volontà dell’uomo (contratto, testamento), o può acquistarsi per usucapione. La durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario e se costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di 30 anni.

I diritti dell’usufruttuario sono:
-       conseguire il possesso della cosa di cui ha l’usufrutto;
-       godere la cosa comprese le sue accessioni, i frutti naturali e i frutti civili;
-       facoltà di cedere ad altri, dietro corrispettivo o anche mediante donazione, il proprio diritto di usufrutto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo. La cessione deve essere notificata al proprietario; finchè non sia stata notificata al proprietario, finchè non sia stata notificata, l’usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario. L’usufruttuario può anche dare in locazione le cose che formano oggetto del suo diritto.
Gli obblighi dell’usufruttuario sono:
-       prendere le cose nello stato in cui si trovano e farne l’inventario;
-       usare la diligenza del buon padre di famiglia nel godimento della cosa;
-       sostenere gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa. Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione;
-       pagare, per la durata del suo diritto, le imposte, i canoni, le rendite fondiarie, ecc;
-       denunziare al proprietario le usurpazioni che la cosa ha subito da terzi;
-       restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell’usufrutto, salvo il diritto a ricevere un’indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa.
Se l’usufrutto comprende cose consumabili, l’usufruttuario ha diritto di servirsene e ha l’obbligo di pagarne il valore al termine dell’usufrutto secondo la stima convenuta (quasi usufrutto).
Se l’usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco, l’usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l’uso al quale sono destinate, e alla fine dell’usufrutto è tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano.

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