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Vaglia cambiario emesso dalla Banca d’Italia

Il vaglia cambiario emesso dalla Banca d’Italia è il titolo di credito all’ordine, previsto dagli artt. 87 e sgg., r.d. 1736/33, l. ass., emesso dalla Banca d’Italia, pagabile a vista presso qualsiasi filiale della Banca. Esso contiene:

1)      la denominazione di “vaglia cambiario” inserita nel contesto del titolo;
2)      la promessa incondizionata di pagare una somma determinata, indicata in lettere e in cifre;
3)      l’indicazione del prenditore;
4)      l’indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso;
5)      la sottoscrizione dell’Istituto.
Il vaglia cambiario, steso su carta filigranata, ha un numero progressivo di emissione e deve essere munito di una tabella numerica laterale destinata a controllare l’esattezza della cifra di emissione. Il vaglia cambiario non può essere rilasciato se non contro versamento nelle casse dell’istituto del corrispondente valore in biglietti in banca o in valuta legale.
Sono applicabili al vaglia cambiario della Banca d’Italia le norme relative al vaglia cambiario ordinario; tranne quelle concernenti l’avallo, il pagamento per intervento, le copie, la cambiale pagabile presso un terzo o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario, la promessa di interessi, la cambiale in bianco.
A garanzia dei vaglia cambiari, la Banca d’Italia è tenuta, a norma di legge, a costituire apposita riserva in oro o in divisa di Paesi esteri nei quali abbia vigore la convertibilità dei biglietti di banca in oro. Il vaglia, se l’istituto ne sia richiesto, deve essere emesso con la clausola “non trasferibile”; può essere anche girato con la stessa clausola.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un vaglia della Banca d’Italia, il possessore può farne denunzia e chiedere, con ricorso al presidente del tribunale del luogo ove sia una filiale dell’istituto, che si proceda all’ammortamento del titolo. Il ricorso deve contenere la trascrizione o una esatta descrizione del vaglia.
Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del possessore, emette un decreto con il quale, menzionando i dati del vaglia, ne pronuncia l’ammortamento e autorizza l’istituto a pagarlo decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella G.U., purchè non venga, nel frattempo, fatta opposizione dal detentore. Il decreto deve essere notificato alla filiale dell’istituto esistente nel luogo in cui si trova il tribunale che ha emesso il decreto, affinchè, a spese del procedente, ne venga data subito comunicazione a tutte le filiali. La denunzia di smarrimento non rende responsabile la Banca d’Italia che abbia pagato il vaglia al detentore prima della notificazione del decreto. Parimenti, la notificazione del decreto non rende responsabile la Banca qualora il pagamento del titolo venga effettuato da una filiale alla quale, per fatto non imputabile all’istituto, non sia ancora pervenuta notizia del decreto. L’opposizione del detentore deve essere proposta con citazione del ricorrente e della Banca d’Italia in persona del locale direttore, per comparire dinnanzi al tribunale che ha pronunciato l’ammortamento. Sui vaglia dichiarati inefficaci non sono dovuti interessi dall’istituto.
Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un avaglia cambiario emesso con la clausola “non trasferibile”, non si dà luogo alla procedura di ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere, dopo 15 giorni dalla denuncia fattane, il pagamento del titolo presso la filiale alla quale fu fatta la denuncia.
Come previsto dall’art. 1 del d.l. 143/91 (legge antiriciclaggio), i vaglia cambiari per importi superiori a 12.500 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

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