Il vaglia del Tesoro è il titolo di credito, previsto dal r.d. 827/24, emesso dal Tesoro nell’interesse delle amministrazioni pubbliche, nei loro rapporti con il servizio di tesoreria, e tramite il quale vengono pagate da una tesoreria somme versate in un’altra.
I vaglia, utilizzati per regolare i conti tra un’amministrazione e un’altra e per effettuare effettivi pagamenti, sono emessi, previa autorizzazione del direttore generale del Tesoro (relativamente alla tesoreria centrale) e della direzione provinciale del Tesoro (relativamente alle sezioni di tesoreria), dal tesoriere che riceve il denaro staccandoli da bollettari a matrice e contromatrice.
Devono avere il marchio a secco del ministero dell’Economia e delle Finanze e un numero continuativo per tesoriere ed esercizio.
Devono inoltre contenere le seguenti indicazioni:
- l’amministrazione o il cognome, nome e qualità di chi fa il versamento;
- l’importo della somma versata;
- la specie dei valori versati;
- la tesoreria che deve provvedere al pagamento;
- il cognome, nome e qualità della persona o la denominazione dell’ente che deve riscuoterlo;
- l’oggetto o la causa del versamento;
- la data in cui è rilasciato.
I vaglia del Tesoro non sono trasferibili mediante girata e non possono essere pagati dai tesorieri sui quali sono tratti se questi non hanno ricevuto le corrispondenti contromatrici.
I vaglia che non sono stati pagati alla chiusura dell’esercizio costituiscono debito del Tesoro e sono riportati nei registri dell’esercizio seguente, per annotarvi in seguito il relativo pagamento. Se il vaglia non viene pagato entro 5 anni dalla data della sua emissione il relativo importo, secondo l’ammontare, viene incassato in conto entrate eventuali del Tesoro, o depositato presso la Cassa depositi e prestiti.
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