La valuta in garanzia è la clausola prevista dall’art. 23 della legge cambiaria che si appone alla girata della cambiale quando il girante costituisce a favore del giratario un pegno sul credito rappresentato dal titolo, al fine di meglio garantire un proprio debito. Il giratario in questo caso assume la posizione di creditore pignoratizio, può esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale, ma non può nuovamente girare il titolo a terzi se non per procura. Tale clausola può essere apposta anche con l’espressione “valuta in pegno” o altre che implichino un pegno.
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