La vendita di liquidazione è la forma di vendita al pubblico, disciplinata dagli artt. 2 e sgg. L. 80/80, con cui chiunque, munito della prescritta autorizzazione o abilitazione per la vendita al dettaglio, cerca di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, o gran parte di esse, presentando al pubblico la vendita come occasione particolarmente favorevole in conseguenza delle seguenti circostanze:
Cessazione dell’attività commerciale o chiusura di una succursale dell’azienda;
1) Cessione dell’azienda o di una sua succursale;
2) Trasferimento dell’azienda in altri locali;
3) Trasformazione o rinnovo dei locali;
4) Cessazione della vendita di determinate merci a seguito di rinuncia di una o più tabelle merceologiche.
Nei casi indicati dal numeri 1) e 5), dopo la conclusione delle vendite il sindaco provvede d’ufficio alla revoca dell’autorizzazione anche in relazione alle tabelle merceologiche per le quali è stata effettuata la vendita di liquidazione.
Chiunque intenda effettuare vendite di liquidazione deve darne comunicazione al Comune dove ha sede il punto vendita mediante lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima della data di inizio delle vendite medesime. Le vendite possono essere effettuate durante l’anno per un periodo di durata massima non superiore a 13 settimane. È vietato effettuare le vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto. A decorrere dall’inizio delle vendite è vietato introdurre, nei locali e pertinenze del punto di vendita interessato, ulteriori merci del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate sia quelle concesse in conto deposito.
Le asserzioni pubblicitarie relative a tali vendite devono essere presentate graficamente in modo non ingannevole per il consumatore e devono contenere gli estremi delle comunicazioni di cui sopra, nonché la durata della vendita stessa. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi affermazione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica e alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati. Le merci offerte in vendita di liquidazione debbono essere separate in modo chiaro e inequivocabile da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; se tale separazione non è possibile, queste ultime non potranno essere offerte in vendita.
Nel caso che per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico. Nel caso venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata dovranno essere venduti a tale prezzo.
Per merci offerte in vendita a “prezzo di costo” o “sotto costo”, si intendono quelle il cui prezzo di vendita è rispettivamente uguale o inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto.
I prezzi pubblicitari devono essere praticati nei confronti dei compratori, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all’esaurimento delle scorte.
L’esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile all’esterno del locale di vendita. Gli organi di vigilanza possono controllare se le scorte sono effettivamente esaurite.
Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto a una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da 103 a 1.032 euro. Nei casi di recidiva il sindaco dispone la chiusura del punto di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni.
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