La vendita forzata è la vendita, eseguita con l’intervento dell’autorità giudiziaria, prevista per i beni pignorati (artt. 501 e sgg. C.p.c.) e per quelli facenti parte di un fallimento (art. 108, l. fall.).
In ambedue i suddetti casi i beni vengono venduti affinchè con il ricavato si possano soddisfare in tutto o in parte i creditori.
La vendita forzata, che può farsi con incanto o senza, come previsto dall’ art. 2919 c.c. trasferisce all’acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l’espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. Non sono però opponibili all’acquirente i diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell’esecuzione.
Se oggetto della vendita è una cosa mobile, coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall’esecuzione, non possono farle valere nei confronti dell’acquirente di buona fede, né possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta ferma la responsabilità del creditore precedente di malafede per i danni e per le spese.
L’acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l’evizione può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione e già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l’eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese. Se l’evizione è soltanto parziale, l’acquirente ha diritto di ripeter una parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha luogo anche se l’aggiudicatario, per evitare l’evizione, ha pagato una somma di denaro. In ogni caso l’acquirente non può ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non ero opponibile.
Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non può essere impugnata per causa di lesione. La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita non ha effetto riguardo all’acquirente, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell’esecuzione. Se la vendita è fatta in più volte o in più lotti, deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l’importo delle spese e soddisfa per intero i creditori intervenuti.
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