La vendita promozionale è la vendita con sconti o ribassi. Le vendite promozionali dei prodotti compresi nella tabella IX di cui all’allegato 5 del decreto del ministero dell’Industria 375/88, che vengono presentate al pubblico come occasioni favorevoli all’acquisto, non possono essere effettuate nei periodi dei saldi e nei 40 giorni precedenti a tali periodi.
La ditta interessata ne dovrà dare comunicazione al Comune almeno 5 giorni prima dell’inizio delle vendite medesime. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari e dei prodotti per l’igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno senza la preventiva comunicazione di cui sopra.
Le vendite promozionali di prodotti diversi da tutti quelli sopra indicati possono essere effettuate in qualunque periodo dell’anno, previa comunicazione al Comune da effettuarsi almeno 5 giorni prima dell’inizio delle vendite medesime. Le vendite promozionali non potranno comunque interessare l’intera gamma delle merci comprese nell’autorizzazione di esercizio.
Lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere esposto al pubblico. Le asserzioni pubblicitarie relative a tali vendite devono essere presentate graficamente in modo non ingannevole per il consumatore e devono contenere gli estremi delle comunicazioni di cui sopra, nonché la durata della vendita stessa. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica e alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati.
Le merci offerte in vendita promozionale debbono essere separate in modo chiaro e inequivocabile da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; se tale separazione non è possibile, queste ultime non potranno essere offerte in vendita.
Nel caso che per una stesa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico. Nel caso venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata dovranno essere venduti a tale prezzo.
Per merci offerte in vendita a “prezzo di costo” o “sotto costo”, si intendono quelle il cui prezzo di vendita è rispettivamente uguale o inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto.
I prezzi pubblicitari devono essere praticati nei confronti dei compratori, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all’esaurimento delle scorte.
L’esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile all’esterno del locale di vendita. Gli organi di vigilanza possono controllare se le scorte sono effettivamente esaurite.
Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto a una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da 103 a 1.032 euro. Nei casi di recidiva il sindaco dispone la chiusura del punto di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni.
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