La vigilanza su base consolidata dei gruppi bancari è il complesso dei controlli svolti dalla Banca d’Italia, come previsto dagli artt. 65 e sgg. del d.lgs. 385/93, t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia, sulla struttura e sull’attività dei seguenti soggetti:
1) Società appartenenti a un gruppo bancario;
2) Società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;
3) Società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
4) Società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana, sempre che tali società siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d’Italia;
5) Società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui al punto 4);
6) Società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20%, anche congiuntamente, dai soggetti indicati ai punti 4)e 5);
7) Società finanziarie, diverse dalla capogruppo e dalle società indicate al punto 4), che controllano almeno una banca;
8) Società, diverse da quelle bancarie e finanziarie, che controllano almeno una banca;
9) Società diverse da quelle bancarie, finanziarie strumentali, quando siano controllate da una singola banca, ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario, ovvero soggetti indicati ai punti 4), 5), 7) e 8) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.
Si possono distinguere tre forme di vigilanza:
v Vigilanza informativa. La Banca d’Italia richiede ai soggetti indicati ai punti da 1) a 6) a trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati nonché ogni altra informazione utile. La Banca d’Italia può altresì richiedere ai soggetti indicati ai punti 7), 8) e 9) le informazioni utili all’esercizio della vigilanza su base consolidata. La Banca d’Italia determina modalità e termini per la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni sopra indicati; può richiedere la certificazione del bilancio ai soggetti indicati ai punti da 1) a 7). Le società prima indicate, aventi sede legale in Italia, forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti, per consentire l’esercizio della vigilanza consolidata. Le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati comunitari forniscono ai soggetti individuati dalle stese le informazioni necessarie per l’esercizio della vigilanza consolidata.
v Vigilanza regolamentare. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del Cicr, ha facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o i suoi componenti, aventi a oggetto:
- L’adeguatezza patrimoniale;
- Il contenimento del rischio nella sue diverse configurazioni;
- Le partecipazioni detenibili;
- L’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.
Può essere previsto che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d’Italia.
v Vigilanza ispettiva. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti sopra indicati e richiedere l’esibizione di documenti e atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l’esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento. La Banca d’Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i soggetti sopra indicati, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche. La Banca d’Italia, su richiesta delle autorità competenti degli altri Stati comunitari o extracomunitari, può effettuare ispezioni presso le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza delle autorità richiedenti. La Banca d’Italia può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta o da un revisore o da un esperto.
La Banca d’Italia può concordare con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari forme di collaborazione nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all’esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi.
Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d’Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d’ufficio, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente.
I dipendenti della Banca d’Italia, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali, hanno l’obbligo di riferire esclusivamente al governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati, e sono vincolati dal segreto d’ufficio.
v Sanzioni. Come previsto dall’art. 2638 c.c. (ostacolo all’ esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o entri e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da 1 a 4 anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino, beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
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