La vigilanza sui soggetti abilitati all’intermediazione finanziaria è l’attività che, come previsto dall’art. 5, d.lgs. 58/98, t.u. della finanza, ha per scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle imprese di investimento, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav nonché degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107, d.lgs. 385/93, t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia, e delle banche, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario. La Banca d’Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale. La Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti. La Banca d’Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull’osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza.
La Banca d’Italia e la Consob operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell’esercizio dell’attività di vigilanza. Si distinguono tre forme di vigilanza: regolamentare, informativa, ispettiva.
v Vigilanza regolamentare. La Banca d’Italia, sentita la Consob, ha disciplinato con regolamento:
- L’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- Le modalità di deposito e di sub deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;
- Le regole applicabili agli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), cioè fondi comuni di investimento e Sicav:
1) I criteri e i divieti relativi all’attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;
2) Le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio;
3) Gli schemi-tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che le società di gestione del risparmio e le Sicav devono redigere periodicamente;
4) I metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di Oicr;
5) I criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d’Italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l’intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore.
La Consob, sentita la Banca d’Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e con l’esperienza di tutela degli investitori connesse con la qualità e con l’esperienza professionale dei medesimi, ha disciplinato con regolamento;
- Le procedure, anche di controllo interno, relative ai servizi prestati e la tenuta delle evidenze degli ordini e delle operazioni effettuate;
- Il comportamento da osservare nei rapporti con gli investitori, anche tenuto conto dell’esigenza di ridurre al minimo i conflitti di interessi e di assicurare che la gestione del risparmio su base individuale si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell’Oicr;
- Gli obblighi informativi nella prestazione di servizi; i flussi informativi tra di diversi settori dell’organizzazione aziendale, anche tenuto conto dell’esigenza di evitare interferenze tra la prestazione del servizio di gestione su base individuale e gli altri servizi.
La Banca d’Italia e la Consob, inoltre, nell’ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti vigilati:
- Convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti;
- Ordinare la convocazione degli organi collegiali fissandone l’ordine del giorno;
- Procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto al punto precedente.
v Vigilanza informativa. La Banca d’Italia e la Consob, per le materie di rispettiva competenza, possono chiedere ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti. Gli stessi poteri possono essere esercitati nei confronti della società incaricata della revisione contabile. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d’Italia e la Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire un’irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l’attività delle Sim, delle società di gestione del risparmio o delle Sicav. A tali fini lo statuto delle Sim, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all’organo che svolge la funzione di controllo e i relativi compiti e poteri. Le società incaricate della revisione contabile delle Sim, delle Sgr o delle Sicav comunicano senza indugio alla Banca d’Italia e alla Consob gli atti o i fatti rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l’attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell’impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli Oicr (fondi comuni di investimento e Sicav).
Tali disposizioni di applicano anche all’organo che svolge funzioni di controllo ed alle società incaricate della revisione contabile presso le società che controllano le Sim, le Sgr o le Sicav o che sono da queste controllate ai sensi dell’art. 23, d. lgs. 385/93, come sostituito dal d. lgs. 6/03, in vigore dal 29 febbraio 2004, e alle banche, per queste ultime solo limitatamente alla prestazione dei servizi di investimento.
v Vigilanza ispettiva. La Banca d’Italia e la Consob, per le materie di rispettiva competenza, possono effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati, in armonia con le disposizioni comunitarie. Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all’altra autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza.
La Banca d’Italia e la Consob possono chiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di Sim, di Sgr e di banche stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità per le verifiche. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d’Italia e la Consob, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento e di banche comunitarie dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorità di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalità per le verifiche.
La Banca d’Italia e la Consob possono concordare con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l’ispezione di succursali di imprese di investimento e di banche insediate nei rispettivi territori.
La Banca d’Italia, la Consob, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l’Isvap e l’Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono esercitare reciprocamente il segreto d’ufficio.
La Banca d’Italia e la Consob collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti dell’Unione europea e dei singoli Stati comunitari al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d’Italia e dalla Consob non possono essere trasmesse ad altre autorità italiane né a terzi senza il consenso dell’ autorità che le ha fornite. La Banca d’Italia e la Consob possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari.
La Banca d’Italia e la Consob possono scambiare informazioni:
1) Con autorità amministrative o giudiziarie nell’ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento in Italia o all’estero, relativi a imprese di investimento e banche;
2) Con gli organismi preposti all’amministrazione dei sistemi di indennizzo;
3) Con gli organismi preposti alla compensazione o al regolamento delle negoziazioni nei mercati;
4) Con le società di gestione dei mercati, al fine di garantire il regolare funzionamento dei mercati da esse gestiti.
Le informazioni di cui ai punti 2), 3) e 4) possono essere rivelate a terzi, con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si può prescindere dal consenso ove le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.
La Banca d’Italia e la Consob possono esercitare i poteri ad esse assegnati dall’ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorità e su richiesta delle medesime. A ogni altro fine, restano ferme le norme che disciplinano il segreto d’ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d’Italia.
v Sanzioni. Come previsto dall’art. 2638 c.c. (ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da 1 a 4 anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino, beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti agli obblighi nei loro confronti, i quali in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
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