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Vigilanza sulle banche

La vigilanza sulle banche è il complesso dei controlli sulla struttura e sull’attività delle banche svolti dalle autorità creditizie, cioè il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr), il ministro dell’ Economia e delle Finanze e la Banca d’Italia.

Come previsto dagli artt. 51 e sgg. del d. lgs. 385/93 (t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia), si possono distinguere tre forme di vigilanza:
-          Vigilanza informativa. Le banche inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d’Italia. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d’Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria. A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegno all’organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il soggetto incaricato della revisione o del controllo contabile comunica senza indugio alla Banca d’Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell’impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d’Italia ogni altro dato o documento richiesto. Lo statuto delle banche di credito cooperativo può prevedere che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale.
-          Vigilanza regolamentare. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del Cicr, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
1)      L’adeguatezza patrimoniale;
2)      Il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
3)      Le partecipazioni detenibili;
4)      L’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.
-          Vigilanza ispettiva. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso le banche e richiedere a esse l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Essa può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario che effettuino accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite nel territorio dello Stato o concordare altre modalità delle verifiche.
I dipendenti della Banca d’Italia, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali, hanno l’obbligo di riferire esclusivamente al governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati, e sono vincolati al segreto d’ufficio.

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