La violazione di sigilli è il delitto contro l’amministrazione pubblica, previsto dagli artt. 349 e 350 c.p., commesso da chiunque viola i sigilli apposti, per disposizione della legge o per ordine dell’autorità, al fine di assicurare la conservazione o l’identità di una cosa. Tale reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 103,29 e 1.032,91 euro. Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena consiste nella reclusione da 3 a 5 anni e della multa da 309,87 a 3.098,74 euro. Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la multa da 51 a 1.032 euro.
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