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Visto sugli assegni

Il visto sugli assegni è la menzione di certificazione, conferma e ogni altra equivalente, nonché semplice sigla, scritta sull’assegno bancario e firmata dal banchiere trattario che ha l’effetto di accertare l’esistenza di fondi e impedire il ritiro da parte del traente prima della scadenza del termine di presentazione (art. 4, r.d. 1736/33, disposizioni sull’assegno bancario). Con il visto, quindi, la banca dà al portatore la certezza che presso di sé vi sono fondi sufficienti a pagare l’assegno ma non si assume un’obbligazione extracartolare di pagare in quanto, come previsto dallo stesso art. 4, l’assegno bancario non può essere accettato e ogni menzione di accettazione apposta su di esso si ha per non scritta.

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