Il visto sugli assegni è la menzione di certificazione, conferma e ogni altra equivalente, nonché semplice sigla, scritta sull’assegno bancario e firmata dal banchiere trattario che ha l’effetto di accertare l’esistenza di fondi e impedire il ritiro da parte del traente prima della scadenza del termine di presentazione (art. 4, r.d. 1736/33, disposizioni sull’assegno bancario). Con il visto, quindi, la banca dà al portatore la certezza che presso di sé vi sono fondi sufficienti a pagare l’assegno ma non si assume un’obbligazione extracartolare di pagare in quanto, come previsto dallo stesso art. 4, l’assegno bancario non può essere accettato e ogni menzione di accettazione apposta su di esso si ha per non scritta.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z