I vizi della cosa venduta sono i difetti che rendono la cosa venduta inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
In base all’art. 1490 c.c. il venditore è tenuto a garantire che la cosa sia immune da vizi, e il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in malafede taciuto al compratore i vizi della cosa. Il compratore, nei casi di cui sopra, può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.
In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita. Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.
In ogni caso il venditore è tenuto al risarcimento del danno, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa, mentre deve risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa. Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito tra le parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato. L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purchè il vizio della cosa sia stato denunziato entro 8 giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna.
Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
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