D. Lgs. 231/2007

Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n°231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni.

 
Il Decreto Legislativo 21 Novembre 2007 n°231 rende esecutive due direttive comunitarie finalizzate a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario per riciclare denaro proveniente da attività criminali e terroristiche.
 
Costituto da 68 Articoli e 1 Allegato Tecnico, il D. Lgs. 231/2007 definisce le attività che possono essere assimilate a riciclaggio e finanziamento del terrorismo, individua i soggetti destinatari degli obblighi e le autorità e gli organi di vigilanza preposti al controllo dell’applicazione della normativa, stabilisce le procedure da seguire per prevenire gli illeciti e fissa le sanzioni amministrative e penali che possono essere applicate in caso di inadempienza o di flagranza di reato.
 
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Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n°231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni.
 
Omissis
 
Articolo 2
Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto
1.       In base all’Articolo 2, ai soli fini del presente decreto le azioni seguenti, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
a.       la conversione o il trasferimento di beni se effettuati con la consapevolezza che detti beni provengono da un’attività criminale o dalla partecipazione a un’attività di tale genere e allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni in questione o di aiutare chiunque fosse coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b.      l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, della provenienza, dell’ubicazione, della disposizione, del movimento, della proprietà di beni o di diritti sugli stessi se effettuati con la consapevolezza che detti beni provengono da un’attività criminale o dalla partecipazione a un’attività di tale genere;
c.       l’acquisto, la detenzione o l’utilizzo di beni sapendo, al momento del loro ricevimento, che detti beni provengono da un’attività criminale o dalla partecipazione e un’attività di tale genere;
d.      la partecipazione a una delle azioni indicate alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tali azioni, il tentativo di perpetrarle, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterle o il fatto di agevolarne l’esecuzione.
2.       Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno dato origine ai beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato Comunitario o di un Paese terzo.
3.       La conoscenza, l’intenzione o la finalità, che costituiscono un elemento delle azioni indicate nel Comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.
4.       Ai fini del presente decreto, per finanziamento del terrorismo vale la definizione data dall’Articolo 1, Comma 1, Lettera a), del Decreto Legislativo 22 Giugno 2007 n°109.
5.       Per prevenire l’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il presenta decreto detta le misure volte a tutelare l’integrità di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti.
6.       Le azioni preventive citate dal Comma 5 sono svolte congiuntamente alle attività di repressione dei reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
 
Articolo 3
Principi generali
1.       Secondo quanto previsto dall’Articolo 3, le misure indicate dal presente decreto si basano anche sulla collaborazione attiva dei destinatari delle disposizioni in esso contenute, che devono adottare idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell’osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. I destinatari delle disposizioni adempiono gli obblighi previsti in relazione alle informazioni possedute o acquisite nell’ambito della propria attività istituzionale o professionale.
2.       I sistemi e le procedure adottati sulla base di quanto previsto dal Comma 1 rispettano le prescrizioni e le garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
3.       Le misure contenute nel presente decreto sono proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminali o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione.
4.       L’applicazione delle misure contenute nel presente decreto deve essere proporzionale alla peculiarità delle diverse professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente normativa.
 
Omissis
 
Articolo 10
Destinatari
1.       L’Articolo 10 stabilisce che le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai soggetti indicati nei successivi Artt. 11, 12, 13 e 14.
2.       Le disposizioni contenute nel presente decreto, ad eccezione degli obblighi di identificazione e registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II, si applicano inoltre a:
a.       società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
b.      società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;
c.       società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
d.      società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;
e.      le seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, al rilascio di autorizzazioni, a iscrizioni in albi o registri, alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme riportate a fianco delle suddette:
1)commercio (comprese l’esportazione e l’importazione) di oro per finalità industriali o di investimento, per il quale è prevista la dichiarazione indicata dall’Articolo 1 della Legge 17 Gennaio 2000 n°7 ;
2)fabbricazione, mediazione e commercio (comprese l’esportazione e l’importazione) di oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenza indicata dall’Articolo 127 del TULPS ;
3)fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all’atto dell’iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
4)commercio di cose antiche come previsto dalla dichiarazione preventiva dell’Articolo 126 del TULPS;
5)esercizio di case d’asta o di gallerie d’arte per il quale è prevista la licenza indicata nell’Articolo 115 del TULPS;
f.        le succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato estero;
g.       gli uffici della pubblica amministrazione.
Note
(1)
Legge 17 Gennaio 2000 n°7
Nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione della Direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998.
Articolo 1
Commercio dell’oro
Ai fini della presente legge con il termine «oro» si intende:
a)       l’oro da investimento, intendendo per tale l’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri;
b)       il materiale d’oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.
(2)
Il TULPS, o Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, emanato con il Regio Decreto del 18 Giugno 1931 n°773, è la normativa di riferimento per le materie relative alla pubblica sicurezza. Redatto all’epoca del regime fascista, il TULPS regola ancora oggi la vita quotidiana in Italia, benché sia stato oggetto di numerosi aggiustamenti, tra cui l’abrogazione di diversi articoli per diretto intervento della Corte Costituzionale e del Legislatore.
 
Articolo 11
Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria
1.       Come indicato dall’Articolo 11, ai fini del presente decreto, per intermediari finanziari si intendono:
a.       le Banche;
b.      Poste Italiane S.p.A.
c.       gli Istituti di Moneta Elettronica;
c bis. gli Istituti di Pagamento;
d.      le Società di Intermediazione Immobiliare (SIM);
e.      le Società di Gestione del Risparmio (SGR);
f.        le Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV);
g.       le Imprese di Assicurazione che operano in Italia nei rami indicati dall’Articolo 2, Comma 1, del CAP ;
h.      gli Agenti di Cambio;
i.         le Società che svolgono il servizio di riscossione dei Tributi;
j.        gli Intermediari Finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’Articolo 107 del TUB ;
k.       gli Intermediari Finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’Articolo 106 del TUB;
l.         le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato Estero ;
m.    Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
2.       Rientrano inoltre tra gli Intermediari Finanziari:
a.       le Società Fiduciarie indicate dalla Legge 23 Novembre 1939 n°1966;
b.      i soggetti che operano nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell’elenco generale previste dall’Articolo 155, Comma 4, del TUB;
c.       i soggetti che operano nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell’elenco generale previste dall’Articolo 155, Comma 5, del TUB;
d.      soppressa;
3.       Ai fini del presente decreto, per altri soggetti che esercitano attività finanziaria si intendono:
a.       i Promotori Finanziari iscritti all’Albo previsto dall’Articolo 31 del TUF;
b.      gli Intermediari Assicurativi indicati dall’Articolo 109, Comma 2, Lettere a) e b) del CAP che operano nei rami indicati dal Comma 1, Lettera g);
c.       i Mediatori Creditizi iscritti all’Albo previsto dall’Articolo 16 della Legge 7 Marzo 1996 n°108;
d.      gli Agenti in Attività Finanziaria iscritti nell’elenco previsto dall’Articolo 3 del Decreto Legislativo 25 Settembre 1999 n°374.
4.       Fermo restando quanto previsto dall’Articolo 5 del Codice in Materia di Protezione dei dati Personali, i soggetti indicati ai Commi 1 e 2 devono provvedere che le proprie succursali e filiali situate in Stati Extracomunitari applichino misure analoghe a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione. Se la legislazione dello Stato Extracomunitario non consente l’applicazione di misure equivalenti, i soggetti indicati nei Commi 1 e 2 devono informare l’Autorità di Vigilanza del Settore in Italia e adottare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo .
5.       I soggetti che esercitano attività finanziaria indicati al Comma 3 adempiono agli obblighi di registrazione con la Comunicazione prevista dall’Articolo 36, Comma 4.
6.       Le linee di condotta e le procedure stabilite ai sensi del Comma 4 sono comunicate all’Autorità di Vigilanza del Settore .
Note
(3)
Lettera aggiunta dall’Articolo 36, Comma 2, Lettera a) del Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n°11.
(4)
Il CAP, o Codice delle Assicurazioni Private, è stato approvatocon il Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 e aggiornato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo del 6 Novembre 2007 n°198 e dal Decreto Legge 3 Giugno 2008 n°97. Il CAP contiene tutta la normativa che regola il settore delle Assicurazioni Private.
(5)
Il TUB, o Testo Unico Bancario, approvato con il Decreto Legislativo 1 Settembre 1993 n°385 e in vigore dal 1 gennaio 1994, sostituisce le Legge Bancaria del 1936 e le successive modifiche e disciplina l'attività delle Banche e della vigilanza su di esse.
(6)
Lettera così sostituita dall’Articolo 5, Comma 1, Lettera a) del Decreto Legislativo 25 Settembre 2009 n°151. La formulazione originaria era la seguente: «le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede in uno Stato Estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese di investimento».
(7)
Lettera soppressa dall’Articolo 5, Comma 1, Lettera b) del Decreto Legislativo 25 Settembre 2009 n°151. La lettera riportava il seguente testo: «le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere a) e c) aventi sede all’estero».
(8)
Il TUF, o Testo Unico della Finanza, approvato dal Decreto Legislativo del 24 Febbraio 1998 n°58 e modificato dal Decreto Legislativo del 27 Gennaio 2010 n°21, n°27 e n°39 contiene i le normative del testo di riferimento e i regolamenti attuativi emanati dalla Consob in materia di intermediari, mercati ed emittenti.
(9)
Comma così sostituito dall’Articolo 5, Comma 1, Lettera c) del Decreto Legislativo 25 Settembre 2009 n°151. La formula originale era: «I soggetti di cui al Comma 1, Lettera n) e Comma 2, Lettera d), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione anche attraverso misure e procedure equivalenti a quelle stabilite dal presente decreto, fermo restando quanto previsto dall’Articolo 5 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali. Qualora la legislazione del Paese terzo non consenta l’applicazione di misure equivalenti, gli intermediari finanziari sono tenuti a darne notizia all’Autorità di Vigilanza del Settore».
(10)
Comma così sostituito dall’Articolo 5, Comma 1, Lettera a) del Decreto Legislativo 25 Settembre 2009 n°151. La formula originale era: «Le linee di condotta e le procedure applicate in materia degli obblighi stabiliti dal presente decreto dagli intermediari finanziari a succursali e filiali controllate a maggioranza situate in paesi terzi, sono comunicate all’Autorità di Vigilanza del Settore».
 
Omissis
 
Articolo 15
Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria
1.       In base all’Articolo 15, gli Intermediari Finanziari e gli altri soggetti che esercitano l’attività finanziaria descritti nell’Articolo 11 devono osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in merito alle relazioni, ai rapporti e alle operazioni inerenti lo svolgimento della propria attività istituzionale o professionale e, in particolare, nei seguenti casi:
a.       quando instaurano un rapporto continuativo;
b.      quando, su disposizione dei clienti, eseguono operazioni occasionali che comportano la trasmissione o la movimentazione di importi pari o superiori a 15.000 Euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata ;
c.       quando sospettano attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
d.      quando hanno dei dubbi sulla veridicità o sul’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti per procedere all’identificazione di un cliente.
2.       Gli intermediari, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, possono individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate .
3.       Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati inoltre nei casi in cui le Banche, gli Istituti di Moneta Elettronica e le Poste Italiane S.p.A. agiscono da tramite o sono comunque coinvolte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi e per importi complessivamente pari o superiori a 15.000 Euro.
4.       Gli Agenti in Attività Finanziaria indicati nell’Articolo 11, Comma 3, Lettera d) devono osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 Euro.
Note
(11)
Lettera così modificata dall’Articolo 8, Comma 1, Lettera a) del Decreto Legislativo 25 Settembre 2009 n°151. La formula originale era: «operazioni che appaiono collegate o frazionate».
(12)
Comma così modificato dall’Articolo 9, Comma 1, Lettera a) del Decreto Legislativo 25 Settembre 2009 n°151. La formula originale era: «operazioni che appaiono collegate o frazionate».
 
Omissis
 
Articolo 18
Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela
1.       Secondo quanto previsto dall’Articolo 18, gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:
a.       identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, informazioni o dati ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
b.      identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità;
c.       ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
d.      svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
 
Articolo 19
Modalità di adempimento degli obblighi
1.       L’Articolo 19 stabilisce che l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela descritti nell’Articolo 18 avviene in base alle modalità indicate qui di seguito:
a.       l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo è eseguita, alla presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, attraverso un documento di identità non scaduto tra quelli indicati nell’allegato tecnico, prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o nel momento in cui è conferito l’incarico di svolgere una prestazione professionale o all’atto dell’esecuzione dell’operazione. Se il cliente è una Società o un Ente, deve essere verificata l’effettiva esistenza della delega di rappresentanza e devono essere acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l’identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l’operazione da svolgere;
b.      l’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo è eseguita contestualmente all’identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e i soggetti giuridici analoghi l’adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l’identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti consultabili da tutti e contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere i dati pertinenti ai propri clienti oppure ottenere le informazioni in altro modo,
c.       il controllo costante nel corso del rapporto continuativo e della prestazione professionale è attuato analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto, in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che la persona o l’ente tenuti all’identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, verificando, se necessario, l’origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, le informazioni e i dati posseduti.
2.       Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, può adottare, con proprio decreto, disposizioni attuative per l’esecuzione degli adempimenti indicati nel Comma 1.
 
Omissis
 
Articolo 21
Obblighi del cliente
1.       Come indicato dall’Articolo 21, i clienti forniscono sotto la propria responsabilità tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Per procedere all’identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per scritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.
 
Articolo 22
Modalità
1.       Secondo l’Articolo 22, gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono applicati nei confronti di tutti i nuovi clienti. Per la clientela già acquisita i suddetti obblighi sono applicati al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente .
Note
(13)
Articolo così modificato dall’Articolo 11, Comma 1, del Decreto Legislativo 25 Settembre 2009 n°151. La formula originale era: «Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono applicati a tutti i nuovi clienti, nonché previa valutazione del rischio presente, alla clientela già acquisita».
 
Articolo 23
Obbligo di astensione
1.       In base a quanto stabilito dall’Articolo 23, quando le persone o gli enti soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall’Articolo 18, Comma 1, Lettere a), b) e c) non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali e devono altresì porre fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere. Inoltre devono valutare se effettuare una segnalazione all’UIF , secondo quanto previsto dal Titolo II, Capo III.
2.       Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF come stabilito dall’Articolo 41 e per consentire l’eventuale esercizio del potere di sospensione previsto dall’Articolo 6, Comma 7, Lettera c), le persone e gli enti soggetti al presente decreto devono astenersi dall’eseguire le operazioni per le quali sospettano che vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo .
3.       Nei casi in cui l’astensione non è possibile perché sussiste un obbligo di legge a ricevere l’atto, o l’esecuzione dell’operazione per sua natura non può essere rinviata, o l’astensione può ostacolare le indagini, permane l’obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta come previsto dall’Articolo 41.
4.       I soggetti indicati nell’Articolo 12, Comma 1, Lettere a), b) e c), e nell’Articolo 13 non sono obbligati ad applicare il Comma 1 durante l’esame della posizione giuridica del loro cliente o l’espletamento dei compiti di difesa o rappresentanza di detto cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento.
Note
(14)
L’Articolo originale conteneva un’errata numerazione dei Commi, che è stata corretta dall’Articolo 12, Comma 1, Lettera a) del Decreto Legislativo 25 Settembre 2009 n°151.
(15)
L’UIF è l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca di Italia che svolge in piena indipendenza l’attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale. L’UIF è nata il 1° Gennaio 2008, quando, con il presente Decreto Legislativo del 21 Novembre 2007 n°231 l’Ufficio Italiano dei Cambi è stato soppresso e le sue funzioni sono passate sotto la giurisdizione dalla Banca d’Italia, che gli è altresì succeduta in tutti i diritti e rapporti giuridici di cui l’UIC era titolare.
(16)
Comma così modificato dall’Articolo 12, Comma 1, Lettera b) del Decreto Legislativo 25 Settembre2009 n°151. La formula originale del Comma, al quale era stato erroneamente attribuito il numero 3, era: «Gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall’eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo e inviano immediatamente all’UIF una segnalazione di operazione sospetta».
(17)
Comma così modificato dall’Articolo 12, Comma 1, Lettera c) del Decreto Legislativo 25 Settembre 2009 n°151. La formula originale del Comma, al quale era stato erroneamente attribuito il numero 4, era: «Nei casi in cui l’astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto ovvero l’esecuzione dell’operazione per sua natura non possa essere rinviata o l’astensione possa ostacolare le indagini, gli enti e le persone soggetti al presente decreto informano la UIF immediatamente dopo aver eseguito l’operazione.»
 
Omissis
 
Articolo 36
Obblighi di registrazione
1.       L’Articolo 36 prevede che i soggetti indicati negli Artt. 11, 12, 13, 14 conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica delle clientela perché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente. In particolare:
a.       per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale ;
b.      per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o in copie aventi uguale valore probatorio nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall’esecuzione dell’operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
2.       I soggetti indicati negli Articoli 11, 12, 13, 14 registrano con le modalità indicate nel presente Capo e conservano per un periodo di dieci anni le seguenti informazioni:
a.       con riferimento ai rapporti continuativi e alla prestazione professionale: la data di inizio e i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto dove previsto ;
b.      con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 Euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata: la data, la causale, l’importo, la tipologia dell’operazione, la modalità di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera ;
3.       Gli Intermediari descritti all’Articolo 11, Comma 1, registrano con le modalità indicate nel presente Capo e conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 Euro in relazione alle quali gli Agenti in Attività Finanziaria individuati dall’Articolo 11, Comma 3, Lettera d) sono tenuti a osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dall’Articolo 15, Comma 4 ;
4.       Le informazioni descritte al Comma 2 sono registrate tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno dal compimento dell’operazione o dall’apertura, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o dall’accettazione dell’incarico professionale o dall’eventuale successiva conoscenza di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale ;
5.       Per i soggetti indicati all’Articolo 11, Comma 1, il termine stabilito dal Comma 3 decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte dei soggetti descritti nell’Articolo 11, Comma 3, o degli altri soggetti terzi che operano per conto degli intermediari i quali, a loro volta, devono inoltrare i suddetti dati entro trenta giorni.
6.       I dati e le informazioni registrate ai sensi delle norme di cui al presente Capo sono utilizzabili per scopi fiscali secondo le disposizioni vigenti.
7.       Le disposizioni del presente Capo non trovano applicazione nei casi di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela prescritti dall’Articolo 25 .
Note
(18)
Lettera così modificata dall’Articolo 20, Comma 1, Lettera a) del Decreto Legislativo 25 Settembre 2009 n°151. La formula originale era: «per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale».
(19)
Lettera così modificata dall’Articolo 20, Comma 1, Lettera b) del Decreto Legislativo 25 Settembre 2009 n°151. La formula originale era: «con riferimento ai rapporti continuativi e alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto».
(20)
Lettera così modificata dall’Articolo 20, Comma 1, Lettera c) del Decreto Legislativo del 25 Settembre 2009 n°151. Nella formula originale il riferimento era a «più operazioni che appaiono collegate o frazionate».
(21)
Comma aggiunto dall’Articolo 20, Comma 1, Lettera d) del Decreto Legislativo 25 Settembre 2009 n°151.
(22)
Comma così modificato dall’Articolo 20, Comma 1, Lettera e) del Decreto Legislativo del 25 Settembre 2009 n°151. La formula originale era «Le informazioni di cui al Comma 2 sono registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell’operazione ovvero dall’apertura, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o dalla fine della prestazione professionale».
(23)
Comma aggiunto dall’Articolo 20, Comma 1, Lettera f) del Decreto Legislativo del 25 Settembre 2009 n°151.
 
Articolo 37
Archivio unico informatico
1.       Come indicato dall’Articolo 37, per il rispetto degli obblighi di registrazione previsti dall’Articolo 36, gli Intermediari Finanziari indicati nell’Articolo 1, Commi 1 e 2, Lettera a), le Società di Revisione indicate nell’Articolo 13, Comma 1, Lettera a), e gli altri soggetti indicati nell’Articolo 14, Comma 1, Lettera c), devono istituire un archivio unico informatico.
2.       L’archivio unico informatico è formato e gestito in modo tale da assicurare la chiarezza, la completezza e l’immediatezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della loro storicità, la possibilità di desumere evidenze integrate, la facilità di consultazione. Detto archivio deve essere strutturato in modo tale da contenere gli oneri gravanti sui diversi destinatari, tenere conto delle peculiarità operative dei diversi destinatari e semplificare le registrazioni.
3.       L’istituzione dell’archivio unico informatico è obbligatoria solo se esistono dati o informazioni da registrare.
4.       Per l’istituzione, la tenuta e la gestione dell’archivio unico informatico è possibile avvalersi di un centro servizi autonomo, fermo restando le specifiche responsabilità previste dalla legge a carico del soggetto obbligato e purché a quest’ultimo sia assicurato l’accesso diretto e immediato a detto archivio.
5.       Gli Intermediari Finanziari che fanno parte di uno stesso gruppo possono avvalersi di un unico centro servizi per la tenuta e la gestione dei propri archivi, in modo che un delegato possa dedurne evidenze integrate a livello di gruppo anche in base a quanto previsto dall’Articolo 41. Devono comunque essere garantite la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ogni Intermediario.
6.       I dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi, alle prestazioni professionali e alle operazioni possono anche essere conservati in archivi informatici diversi dall’archivio unico, a condizione che sia comunque assicurata la possibilità di ottenere informazioni integrate e le stesse informazioni e i dati con un’unica interrogazione.
7.       La Banca d’Italia, in accordo con le altre Autorità di Vigilanza e la UIF, emana disposizioni sulla tenuta dell’archivio unico informatico.
8.       Per i soggetti indicati all’Articolo 11, Comma 1, Lettera o) e Comma 2, Lettere b), c), d), la Banca di Italia stabilisce modalità di registrazione semplificate.
 
Omissis
 
Articolo 42
Modalità di segnalazione da parte degli intermediari finanziari e delle società di gestione di cui all'articolo 10, comma 2
1.       Secondo l’Articolo 42, i soggetti indicati nell’Articolo 10, Comma 2, dalla Lettera a) alla lettera d), e nell’Articolo 11, Comma 1 e 2, nell’ambito dell’autonomia organizzativa devono assicurare omogeneità di comportamento del personale nell’individuare le operazioni descritte all’Articolo 41 e possono predisporre procedure di esame delle operazioni che siano di aiuto al personale stesso, da svolgersi anche con strumenti informatici e telematici, anche sulla base delle evidenze dell’archivio informatico unico.
2.       Il responsabile dei dipendenti, dell’ufficio, del punto operativo, unità organizzativa o struttura dell’intermediario al quale compete l’amministrazione e la gestione concreto dei rapporti con la clientela ha l’obbligo di segnalare tempestivamente al titolare dell’attività o al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni descritte nell’Articolo 41.
3.       I soggetti indicati nell’Articolo 11, Comma 3, adempiono all’obbligo di segnalazione indicato nei Comma 1 e 2 trasmettendo detta segnalazione al titolare o al legale rappresentante o al delegato dell’intermediario di riferimento per le finalità previste dall’Articolo 41, Comma 1.
4.       Il titolare dell’attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni che gli sono pervenute e se sulla base degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall’archivio informatico, le ritiene fondate, le trasmette alla UIF prive del nominativo della persona che ha fatto la segnalazione.
 
Omissis
 
Articolo 51
Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo
1.       In base a quanto indicato dall’Articolo 51, i destinatari del presente decreto che in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro responsabilità e attività vengono a conoscenza di infrazioni alle disposizioni previste dall’Articolo 49, Comma 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, e dall’Articolo 50, entro trenta giorni devono riferire di dette infrazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze per rendere possibili la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’Articolo 14 della Legge 24 Novembre 1981 n°689.
2.       In caso di infrazioni che riguardano assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli simili, la comunicazione deve essere effettuata dalla Banca o dall’unità operativa di Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla Banca o dall’unità operativa di Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l’estinzione, a meno che il soggetto tenuto alla comunicazione non abbia la certezza che la stessa è già stata effettuata dall’altro soggetto obbligato.
3.       Se l’oggetto dell’infrazione è un’operazione di trasferimento segnalata in base a quanto previsto dall’Articolo 41, Comma 1, il soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta non è tenuto alla comunicazione prevista dal Comma 1.

 

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