D.P.R 895/1950 - Regolamento per l’esecuzione del T.U delle leggi concernenti la Cessione degli Stipendi,

Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 Luglio 1950, n°895 è il regolamento esecutivo del D.P.R 180/50. Tale testo definisce le modalità operative e i campi di applicazione  della legge che introdusse la Cessione del Quinto dello Stipendio in Italia.  Noi di prestitionline.com abbiamo pensato di proporti una soluzione innovativa riportando integralmente la legge, ma riscrivendola con un linguaggio il più possibile semplice e moderno.

Abbiamo anche ritenuto opportuno facilitare la consultazione elencando per primi gli articoli che hanno maggiore attinenza con la CQS, avendo cura di mantenere la numerazione originale e di segnalare un rimando nel corpo del testo
 
Il Glossario è a tua disposizione per trovare la spiegazione della terminologia tecnica, anche quella meno recente.

LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO: MODALITÀ OPERATIVE

Articolo 13
In base all’Articolo 13, per la determinazione della quota cedibile gli stipendi e i salari devono essere considerati al netto delle trattenute effettuate per il pagamento di imposte, per il trattamento di quiescenza e per altri contributi previsti a norma di legge, compresi quelli versati al Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato.
 
Articolo 14
L’Articolo 14 stabilisce che per l’erogazione di un prestito in cambio della cessione di quote dello stipendio o del salario il richiedente deve produrre una dichiarazione in duplice copia, redatta su un apposito modulo predisposto dall’Amministrazione del Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato, su cui siano indicati:
·         nome, cognome e paternità del richiedente;
·         la qualifica e l’Amministrazione da cui si dipende;
·         l’ammontare dello stipendio mensile oppure del salario mensilizzato in base a quanto previsto dall’Art. 12 del Testo Unico, escludendo gli emolumenti che non sono valutabili ai fini del trattamento di quiescenza;
·         le trattenute che per legge gravano mensilmente sullo stipendio o sul salario;
·         le eventuali rate mensili versate per sequestri, pignoramenti, cessioni, quote di prezzo o canoni di affitto di case popolari o economiche e altre cause, con indicata la denominazione dei creditori.
Tale dichiarazione è rilasciata in carta libera dall’ufficio che si occupa di trasmettere l’ordine di pagamento dello stipendio o del salario e deve essere consegnata al richiedente dopo averne accertata l’identità oppure, su specifica richiesta, inviata direttamente per posta.
È vietato rilasciare la suddetta dichiarazione per stipendi o salari che non siano corrisposti a dipendenti dello Stato indicati negli Artt. 6 – 10 del Testo Unico o che non siano stati sottoposti alla trattenuta in favore del Fondo, a norma degli Artt. 17 o 18 dello stesso TU.
 
Articolo 17
È stabilito dall’Articolo 17 che l’impiegato o il salariato che ha una cessione in corso con uno degli Istituti indicati nell’Art. 15 del Testo Unico e che intende contrarre un nuovo prestito in cambio della cessione di quote di stipendio o salario deve richiedere all’Istituto cessionario l’ammontare del debito residuo per estinguerlo.
L’Istituto cessionario deve rilasciare detto conto entro dieci giorni dalla richiesta, su apposito modulo prestampato predisposto dall’Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato e in duplice copia originale.
Il cedente è tenuto a riconoscere la regolarità del conto e a dichiarare, in calce e a ciascuna delle due copie, di accettarlo e di autorizzare il nuovo mutuante a estinguere il debito residuo computando gli interessi per tutto il mese nel quale ne effettua il pagamento.
L’interessato deve presentare all’Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato le due copie del conto insieme al nuovo contratto di mutuo stipulato con uno degli Istituti indicati nell’Articolo 15 del TU oppure alla domanda per concessione di prestito sul Fondo.
Il conto deve essere presentato anche nel caso in cui il nuovo mutuante sia lo stesso cessionario di prima.
Non è necessario produrre il conto quanto la cessione precedente è stata consentita a favore del Fondo o è stata riscattata dallo stesso.
 
Articolo 18
In base all’Articolo 18, chi vuole contrarre un prestito con uno degli Istituti indicati nell’Art. 15 del Testo Unico in cambio della cessione di quote di stipendio o salario deve fare domanda in quadruplice copia all’istituto mutuante su un apposito modello predisposto dall’Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato.
Dalla domanda devono risultare:
·         nome, cognome, paternità, stato civile e qualifica del richiedente;
·         l’Amministrazione da cui dipende;
·         il numero di quote mensili di stipendio o salario che intende cedere, l’importo costante di ciascuna quota espresso in lire e l’ammontare complessivo di dette quote, che costituisce il lordo del prestito.
La domanda deve essere presentata al capo dell’ufficio dal quale il richiedente dipende.
 
Articolo 19
L’Articolo 19 prevede che il capo dell’Ufficio da cui il richiedente dipende prenda in carico la domanda e attesti sotto la propria responsabilità:
·         l’esattezza delle generalità;
·         la data di nascita;
·         la data della prima assunzione;
·         l’anzianità di servizio utile al trattamento di quiescenza maturata all’atto della domanda, fornendo gli opportuni chiarimenti nel caso in cui detta anzianità non concordi con la data della prima assunzione e indicando l’eventuale Decreto Ministeriale registrato alla Corte dei Conti che abbia stabilito il riscatto dei servizi straordinari precedenti;
·         il non essere soggetto a obblighi di leva da parte del richiedente;
·         lo stato di servizio attivo e il possesso dei requisiti richiesti dall’Art. 6 del Testo Unico;
·         l’assenza di provvedimenti, attuali o futuri, che possano causare la cessazione o la diminuzione (anche temporanea) dello stipendio o del salario;
·         la forma del trattamento di quiescenza.
Le quattro copie della domanda e le dichiarazioni di cui sopra, insieme a una copia della dichiarazione relativa allo stipendio o al salario indicata nell’Art. 14, sono spediti dall’ufficio da cui dipende il richiedente direttamente all’istituto cui è diretta la domanda.
 
Articolo 20
Secondo quanto indicato dall’Articolo 20, l’istituto mutuante, ricevuta la documentazione indicata nell’articolo precedente, approva la domanda pervenuta in quadruplice copia precisando:
·         l’ammontare lordo del prezzo;
·         il numero di rate mensili di stipendio o salario da cedere per l’estinzione del prestito e il relativo importo, che deve essere costante;
·         il saggio annuo dell’interesse;
·         l’ammontare complessivo degli interessi dovuti per l’intera durata della cessione, trattenuti anticipatamente sull’importo del prestito e liquidati mensilmente a scalare.
L’istituto mutuante di cui sopra dichiara altresì che dalla somma prestata devono essere detratti anche l’importo dei diritti del Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato, l’ammontare dell’eventuale debito residuo risultante da una precedente cessione e ogni pendenza indicata dal Fondo, le spese di amministrazione e la tassa di registrazione.
L’istituto mutuante approva la pratica tramite il legale rappresentante che, dopo aver apposto la propria firma e il timbro dell’azienda, provvede a rimandare la documentazione all’ufficio da cui l’ha ricevuta.
Il mutuatario esprime il proprio consenso con la sua firma, ed è escluso qualsiasi delegato o intermediario.
 
Articolo 21
È stabilito dall’Articolo 21 che il capo dell’ufficio del mutuatario invii all’Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato, tramite raccomandata, i quattro originali del contratto di prestito, i due esemplari della dichiarazione di stipendio o salario, il certificato medico e, laddove risultasse un debito residuo per una precedente cessione stipulata con uno degli Istituti indicati dall’Art. 15 del TU, le copie dello stato di tale debito.
L’invio deve essere effettuato entro cinque giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa.
 
Articolo 22
Come previsto dall’Articolo 22, l’Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato, una volta ricevuto il contratto di prestito, lo esamina per verificare l’osservanza delle disposizioni previste dalla legge e dal regolamento e l’avvenuta liquidazione degli interessi e delle spese accessorie.
Accertata la regolarità della documentazione, concede la garanzia a carico del Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato e liquida a favore del Fondo stesso l’importo delle spese di amministrazione e quello del premio compensativo del rischio, ai sensi dell’Art. 27 del Testo Unico.
La dichiarazione di garanzia, apposta sui quattro esemplari del contratto, contiene un espresso richiamo alle disposizioni del suddetto TU e l’indicazione dettagliata delle somme che l’istituto mutuante deve trattenere sull’importo del prestito e versare al Fondo o ad altro istituto creditore per un’eventuale cessione precedente.
La concessione della garanzia è annotata in un apposito registro con l’indicazione analitica delle somme spettanti al Fondo, in modo da garantire la vigilanza sulla riscossione delle stesse nei termini stabiliti dall’Art. 41 del TU.
La concessione della garanzia perfeziona il contratto e lo rende eseguibile.
 
Articolo 23
In base all’Articolo 23, l’Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato una volta accordata la garanzia procede nel modo seguente:
·         invia all’istituto mutuante, tramite raccomandata, due esemplari originali del contratto, uno dei quali destinato all’Archivio. Se è in corso una precedente cessione per la quale è stata richiesta l’estinzione, trasmette anche una copia in originale della documentazione che attesta che il debitore è a conoscenza di tale condizione e l’ha accettata;
·         invia all’ufficio che dispone il pagamento degli stipendi e dei salari, tramite raccomandata, un altro esemplare del contratto e una copia in originale dello stato dello stipendio o del salario (Art. 14), richiedendo il benestare per il suddetto contratto. Inoltre fornisce il dettaglio della trattenuta da effettuare, la data di decorrenza della stessa e, eventualmente, quella di estinzione della cessione precedente;
·         dà riscontro al mutuatario dell’avvenuta concessione della garanzia, del pagamento delle somme che devono essere scalate dall’importo del mutuo e delle disposizione impartite circa le trattenute da eseguire sullo stipendio o sul salario;
·         avvisa l’ufficio che si occupa dell’erogazione degli stipendi e dei salari, nel caso in cui sia diverso da quello da cui è partito l’ordine, delle trattenute da effettuare;
·         informa l’ufficio del registro della circoscrizione dove ha sede l’istituto mutuante della sottoscrizione del contratto;
·         archivia tra i propri atti il quarto originale del contratto con tutti gli allegati che lo completano.
Le raccomandate descritte nei primi due punti possono contenere ciascuna un solo contratto con i relativi allegati.
Articolo 34                                                                                                 
In base all’Articolo 34, gli istituti descritti nell’Art. 15 del TU erogano mutui in cambio della cessione di quote di stipendio o salario direttamente ai richiedenti o a che ne ha la legale rappresentanza, escludendo la possibilità di mandatari, intermediari e aventi causa. Tale erogazione è fatta con versamento diretto presso la cassa degli interessati oppure con assegno bancario emesso con le clausole “non all’ordine” e “non trasferibile”.
I mutui sul Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato possono essere pagati soltanto con quietanza dei mutuatari e o di chi ne ha la legale rappresentanza, escludendo qualsiasi mandatario, intermediario o avente causa.
 
Articolo 36
Secondo quanto indicato dall’Articolo 36, le comunicazioni previste negli Artt. 23 e 32 trasformano l’amministrazione da cui il cedente dipende in terza debitrice ceduta per le quote di stipendio o salario cedute, ai sensi della legge civile.
Le quote degli stipendi o dei salari cedute e non trattenute al cedente alle rispettive scadenze sono recuperabili dalla suddetta amministrazione distintamente dalle quote cedute che si maturano di mese in mese, a norma del Regio Decreto Legge 12 Gennaio 1939, n°295, Art. 3 convertito nella Legge 2 Giugno 1939, n°739.
Se l’impiegato o salariato debitore diventa dipendente di un altro ufficio della stessa o di una diversa amministrazione, oppure di una delle amministrazioni indicate nell’Art. 1 del TU, l’ufficio responsabile dell’esecuzione della cessione, se è a conoscenza di tale passaggio, comunica con lettera raccomandata al nuovo ufficio del cedente i dati riguardanti la cessione e il numero delle trattenute eseguite e dei versamenti fatti al cessionario, così da poter continuare a effettuare la trattenuta mensile.
Tale comunicazione deve essere notificata anche all’Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato e, in caso di contratto con uno degli istituti indicati nell’Art. 15 del TU, anche al cessionario.
 
Articolo 38
È previsto dall’Articolo 38 che, se il trattamento di quiescenza consiste interamente o in parte in una forma assicurativa, l’impiegato o il salariato beneficiario delle relative polizze, per contrarre un mutuo in cambio della cessione di quote di stipendio o salario, deve impegnarsi a non chiedere all’istituto assicuratore operazioni di prestito o di riscatto e a non costituire vincoli sulle polizze in qualsiasi altro modo fino a che è in essere l’estinzione del mutuo. L’Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato notifica tale impegno all’istituto assicuratore tramite lettera raccomandata.
Se le suddette polizze sono già gravate da vincoli, il dipendente beneficiario può stipulare un nuovo mutuo in cambio della cessione di quote di stipendio o salario a condizione che con il ricavato di questa operazione estingua prima detti vincoli, fino al rimborso dell’importo lordo del prestito concesso.
 
Articolo 42        
In base all’Articolo 42, l’ufficio che dispone il pagamento dello stipendio o del salario al cedente deve comunicare immediatamente all’Ispettorato per il Credito ai Dipendenti dello Stato ogni fatto che causi la riduzione, la sospensione o la cessazione di stipendi e salari, indicando anche se subentra un trattamento di quiescenza (Artt. 32, 43, 44 e 45 del TU).
Indipendentemente dall’obbligo di cui sopra, nel caso previsto dall’Art. 35 del TU, l’ufficio deve effettuare la riduzione della trattenuta sullo stipendio o sul salario ridotto.
Se il cedente cessa dal servizio con diritto a ricevere un assegno continuativo di quiescenza, l’ufficio da cui dipendeva deve comunicare in tempo utile all’ufficio che dispone il pagamento della pensione, oppure all’istituto di previdenza o assicurativo, le notizie e i dati necessari per procedere con l’esecuzione delle eventuali ulteriori trattenute sull’assegno continuativo di quiescenza. Tale comunicazione è effettuata anche in ottemperanza agli obblighi di terzo debitore ceduto.
Nel caso in cui al cedente spetti una somma una tantum (Art. 43 del TU), l’amministrazione da cui dipendeva, oppure l’istituto di previdenza o assicurativo, prima di pagare l’indennità o il capitale assicurato dovuto devono attendere che l’Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato indichi la somma da trattenere su detta indennità o detto capitale assicurato fino all’estinzione del residuo debito per cessione.
 
Articolo 57
Secondo quanto indicato dall’Articolo 57, gli impiegati e i salariati delle amministrazioni indicate nell’Art. 1 e non contemplate nel Titolo II del TU che intendono contrarre un prestito in cambio della cessione di quote di stipendio o salario devono presentare all’ente mutuante una dichiarazione relativa allo stipendio o al salario che percepiscono. Detta dichiarazione riporta gli elementi stabiliti dall’Art. 14 del presente regolamento ed è rilasciata dall’amministrazione dalla quale l’impiegato o il salariato dipende.
 
Articolo 58                    
L’Articolo 58 prevede che gli impiegati e i salariati descritti nell’Art. 57 che hanno in corso una cessione e intendono sottoscriverne una nuova con un istituto diverso devono chiedere al cessionario precedente il conto del debito residuo, che deve essere estinto con la nuova cessione.
Il cessionario precedente ha l’obbligo di rilasciare detto conto entro dieci giorni dalla data della richiesta.
Il cedente, se ritiene che il conto sia regolare, dichiara di accettarlo e autorizza il nuovo mutuante a estinguere il debito residuo calcolando gli interessi per l’intera durata del mese nel quale effettua il pagamento.
Se l’impiegato o il salariato ha in corso una cessione di quote di stipendio o salario, l’amministrazione da cui dipende non può approvare e dare corso a una nuova fino a che non le è presentata la prova dell’avvenuta estinzione del debito contratto con la cessione precedente.
 
Articolo 59
In base all’Articolo 59, la notifica della cessione trasforma l’amministrazione da cui il cedente dipende in terza debitrice ceduta per le quote di stipendio o salario cedute, ai sensi della legge civile. Se l’impiegato o salariato debitore passa alle dipendenze di una delle altre amministrazioni contemplate dall’Art. 1 del TU, quella responsabile dell’esecuzione della cessione, se è a conoscenza di tale passaggio, comunica con lettera raccomandata alla nuova amministrazione del cedente i dati riguardanti la cessione e il numero delle trattenute eseguite e dei versamenti fatti al cessionario, così da poter continuare a effettuare la trattenuta mensile.
 
Articolo 61
In base a quanto previsto dall’Articolo 61, l’amministrazione che dispone il pagamento degli stipendi e dei salari gravati di cessione deve avvisare immediatamente l’istituto cessionario, l’istituto assicuratore o il fideiussore che si è sostituto al cessionario di ogni fatto che determina la riduzione, la sospensione o la cessazione del versamento della quota ceduta, indicando anche se è previsto un trattamento di quiescenza (Artt. 43 e 55 del TU).
Se il cedente cessa dal servizio con diritto a ricevere un trattamento continuativo di quiescenza, l’ufficio da cui il cedente dipendeva ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’ufficio che liquida la pensione, all’istituto di previdenza o all’assicurazione le notizie e i dati necessari perché sia possibile proseguire fin da subito con la trattenuta di ulteriori quote sull’assegno di quiescenza. Tale comunicazione deve essere effettuata anche in ottemperanza agli obblighi di terza debitrice ceduta.
Nel caso previsto dall’Art. 43 del TU, l’amministrazione da cui il cedente dipendeva, l’istituto di previdenza o l’assicurazione, prima di pagare l’indennità o il capitale assicurato dovuto deve aspettare che l’istituto cessionario, l’istituto assicuratore o il fideiussore che si è sostituito al cessionario indichino la somma da trattenere sull’indennità o sul capitale assicurato fino all’estinzione del debito residuo per cessione.
 
Articolo 62
Secondo l’Articolo 62, se il debitore non provvede a liquidare l’assegno di quiescenza o altre indennità entro un termine stabilito con apposita diffida, il cessionario di quote di salario o stipendio ha il diritto a procedere in sostituzione dell’impiegato o del salariato debitore.
 
Articolo 71
È stabilito dall’Articolo 71 che l’Ispettorato per il Credito ai dipendenti dello Stato e gli uffici che intervengono nell’esecuzione di atti di cessione di stipendi o salari non possano fornire notizie in merito gli atti medesimi a nessuna persona o istituto a eccezione del cedente e del cessionario, anche se investiti di speciale rappresentanza.
Qualsiasi notizia o comunicazione deve essere trasmessa per iscritto al cedente o alla sede centrale dell’istituto cessionario, in conformità a quanto risulta dagli atti.


 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 LUGLIO 1950, N°895
Il Titolo I, costituito da 6 Articoli (1 – 6), individua i casi in cui non sono applicabili le disposizioni previste dal D.P.R. 180 in materia di sequestro e pignoramento di stipendi, salari e pensioni. Tale Titolo stabilisce inoltre le modalità di calcolo delle quote colpite da sequestro o pignoramento e definisce i termini e gli esecutori di dette operazioni.
 
L’Articolo 1 stabilisce che le disposizioni del Testo Unico approvato dal D.P.R. 180/50 che riguardano il sequestro, il pignoramento e la cessione di stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti non possono essere applicate alle somme che sono dovute dallo Stato o da altri enti e imprese in cambio di prestazioni eseguite nell’ambito di rapporti di lavoro che non comportano un vincolo di dipendenza.
 
In base all’Articolo 2, la notifica di qualsiasi atto o provvedimento processuale è effettuata nel rispetto delle norme stabilite dal Codice di Procedura Civile (CPC) e dalle disposizioni di legge sull’ordinamento dell’Avvocatura Generale dello Stato e sulla rappresentanza e difesa in giudizio delle Amministrazioni dello Stato. Tale modalità sussiste fermo restando che per sequestri e pignoramenti la notifica deve essere effettuata presso il Ministero del Tesoro, Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato, nella persona dell’Ispettore Generale Capo dell’Ufficio, oppure presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (FFSS), nella persona del Direttore Generale, come stabilito dal Testo Unico approvato dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 Gennaio 1950, n°180, Art. 3.
Se la incipiente scadenza dei termini di pagamento della somma oggetto di sequestro o pignoramento lascia prevedere che l’Ufficiale incaricato del saldo possa non ricevere tempestivamente le istruzioni dalla Amministrazione competente, il creditore deve notificare copia degli atti anche al suddetto Ufficiale. Quest’ultimo provvede a sospendere precauzionalmente il pagamento e a informare l’Amministrazione interessata, dalla quale attende istruzioni successive.
 
Come previsto dall’Articolo 3, gli atti di sequestro e pignoramento devono riportare chiara indicazione dell’emolumento che si vuole colpire. Non è possibile colpire con un solo atto stipendi, salari o pensioni dovuti da amministrazioni diverse.
 
Secondo quanto definito dall’Articolo 4, le quote oggetto di sequestro o pignoramento sono calcolate sullo stipendio, sul salario o sulla pensione considerati al netto delle trattenute per il pagamento di imposte, trattamenti di quiescenza e altri versamenti dovuti a norma di legge, compresi i contributi per il Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato.
Per gli impiegati che si occupano di riscossioni e che ricevono specifici compensi, il calcolo è fatto sulla media dei proventi netti percepiti nei tre anni immediatamente antecedenti il sequestro o il pignoramento.
 
È stabilito dall’Articolo 5 che il Capo dell’Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato, una volta ricevuti gli atti descritti nell’Art. 3 del Testo Unico (TU), trasmetta detti atti ai Ministeri competenti, agli uffici centrali delle amministrazioni a ordinamento autonomo oppure alle amministrazioni indicate negli Artt. 9 e 10 del suddetto TU, dando altresì opportune indicazioni in merito alla sospensione o meno dei pagamenti e al giudizio e alla esecuzione delle sentenze, dei provvedimenti e degli atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. I medesimi atti devono anche essere notificati alla Corte dei Conti.
                               
L’articolo 6 prevede che, nei casi di riduzione degli emolumenti indicati dall’Art. 2 del Testo Unico, l’ufficio che emette gli ordini di pagamento provveda a diminuire la quota trattenuta nei limiti consentiti dallo stesso Art. 2, uniformandosi, all’occorrenza, alle eventuali istruzioni dell’Ispettorato per il Credito ai Dipendenti dello Stato e della Direzione Generale delle FFSS.
 
Il Titolo II, costituito da 50 Articolo (7 – 56), definisce le norme operative della Cessione del Quinto dello Stipendio (CQS) per i dipendenti pubblici e statali, dettagliando la documentazione necessaria ai fini della stipula di un contratto di cessione, le modalità di erogazione del prestito e le procedure ordinarie e straordinarie che regolano l’attività di CQS.
                                       
Come stabilito dall’Articolo 7, se un dipendente dello Stato cambia ruolo ed entra a far parte del personale diplomatico e consolare oppure del personale addetto a ruoli commerciali all’estero, restano in vigore le cessioni sottoscritte in data antecedente al provvedimento che stabilisce detto passaggio di ruolo.
 
In base all’Articolo 8, gli istituti governativi di istruzione costituiti in enti autonomi, come indicato dall’Art. 10 del Testo Unico, che stabiliscono nei loro statuti o regolamenti l’obbligo per tutto il personale dipendente di contribuire al Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato, a norma dell’Art. 17 del suddetto TU, devono inviare comunicazione di tali statuti o regolamenti all’Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato.
 
Secondo quanto previsto dall’Articolo 9, impiegati e salariati delle amministrazioni dello Stato e degli enti indicati negli Artt. 9 e 10 del Testo Unico devono obbligatoriamente versare i contributi in favore del Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato a partire dal primo stipendio o salario e per tutta la durata dell’attività, a prescindere dall’età e dall’anzianità di servizio maturata.
Se il pagamento del salario è effettuato a rate settimanali o quindicinali, il contributo è comunque sempre trattenuto sull’importo lordo di ciascun versamento.
 
È stabilito dall’Articolo 10 che, se all’atto dell’autorizzazione di un prestito in cambio della cessione di quote di stipendio o salario l’impiegato o il salariato, pur avendo maturato l’anzianità minima di servizio prevista dall’Art. 7 del Testo Unico, non ha pagato il contributo previsto dagli Artt. 17 e 18 del suddetto TU per il numero di mensilità corrispondente al periodo di effettivo servizio, è soggetto a una trattenuta sul ricavato del prestito pari alla somma corrispondente al contributo non versato.
 
L’Articolo 11 prevede che le trattenute dei contributi previsti dall’Art. 17 del Testo Unico in favore del Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato siano effettuate sugli stipendi e sui salari a cura degli uffici che dispongono il pagamento di detti emolumenti.
 
Come indicato dall’Articolo 12, il contributo che ciascun comune deve versare per il segretario comunale, secondo quanto fissato dall’Art. 18 del TU, è calcolato sullo stipendio corrispondente al grado di segretario previsto per il comune stesso, stabilito in base al numero di abitanti accertato durante l’ultimo censimento ufficiale.
Se la circoscrizione territoriale del comune subisce una modifica, si procede, laddove necessario, a rettificare la liquidazione effettuata per l’anno in corso in base alle indicazioni fornite dal Prefetto circa le variazioni verificatesi nel numero degli abitanti per effetto della suddetta modifica.
Il comune si rivale sul segretario comunale per l’importo del contributo che ha liquidato a suo carico ogni anno, effettuando una trattenuta sullo stipendio fino alla concorrenza di detto importo, anche se lo stipendio effettivo è superiore a quello utilizzato per calcolare la quota da liquidare.
Se la retribuzione del segretario comunale a carico di ciascun comune è inferiore all’importo utilizzato per calcolare la quota da liquidare a causa di servizio presso comuni consorziati, per reggenza o altri motivi, la trattenuta non deve essere maggiore a dodici centesimi per ogni cento lire dello stipendio effettivo. La somma eventualmente restante è a carico del comune.
 
Articolo 13
Determinazione delle quote cedibili
 
Articolo 14
Dichiarazione dimostrativa dello stipendio o del salario
 
Secondo quanto previsto dall’Articolo 15, l’impiegato o il salariato che vuole contrarre un prestito in cambio della cessione di quote dello stipendio o del salario deve provare di avere sana costituzione fisica mediante apposito certificato rilasciato da un medico provinciale, da un ufficiale sanitario comunale, da un medico militare in attività di servizio o da un medico incaricato dall’Amministrazione dalla quale dipende.
Per i dipendenti dell’Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (P.T.) i certificati di sana costituzione fisica possono essere rilasciati anche da medici delle Ferrovie dello stato (FFSS).
Per i salariati in servizio presso un ufficio o stabilimento governativo dove c’è un medico incaricato del servizio sanitario il certificato deve essere rilasciato da detto medico. Se questi è assente o impossibilitato, il certificato può essere rilasciato da uno dei medici di cui sopra: in tal caso il capo dell’ufficio che trasmette gli atti per il prestito deve evidenziare l’assenza o l’impedimento del medico incaricato.
Il sanitario, dopo avere accertato l’identità del richiedente, effettua la visita e non può rifiutarsi di rilasciare il relativo certificato. Il richiedente deve corrispondere al medico un compenso pari alla metà della tariffa stabilita dall’Alto Commissariato per l’Igiene e la Sanità Pubblica per le visite a domicilio effettuate dai medici provinciali.
Il certificato della visita sanitaria deve essere redatto su apposito modello prestampato predisposto dall’Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato.
Il sanitario che rilascia il certificato deve fare attestare la sua qualifica e autenticare la sua firma dal Prefetto, dal Sindaco, dall’Autorità Militare, dal Capo dell’Ispettorato Sanitario Compartimentale delle FFSS, dal Capo dell’Ufficio o dello Stabilimento, a seconda che si tratti di medico provinciale, di ufficiale sanitario comunale, di medico militare, di medico delle FFSS o di medico incaricato presso un ufficio o stabilimento.
Il certificato non può essere consegnato al richiedente, ma deve essere trasmesso o spedito in busta chiusa al capo dell’ufficio da cui dipende l’interessato.
Il certificato medico e la relativa documentazione allegata perdono validità se pervengono all’Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato dopo 45 giorni dalla data del rilascio.
 
Come indicato dall’Articolo 16, l’impiegato, il salariato o l’Amministrazione del Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato possono chiedere la revisione di quanto dichiarato nel certificato medico a:
·         l’Alto Commissariato per l’Igiene e la Sanità Pubblica per quanto concerne i certificati rilasciati dai medici provinciali;
·         i Direttori di Sanità Militare in merito ai certificati rilasciati dai medici militari;
·         i Medici Provinciali per i certificati rilasciati dagli altri medici
 
Articolo 17
Conto del residuo debito per cessione preesistente
 
Articolo 18
Domande di prestito ad istituti autorizzati
 
Articolo 19
Attestazione del capo di ufficio del richiedente sulla domanda di prestito
 
Articolo 20
Forma ed elementi dei contratti con istituti autorizzati
 
Articolo 21
Compiti del capo di ufficio del mutuatario per i contratti con istituti autorizzati
 
Articolo 22
Accertamento della regolarità del contratto e concessione di garanzia
 
Articolo 23
Provvedimenti dopo la concessione della garanzia
 
L’Articolo 24 stabilisce che il contratto di mutuo deve essere registrato dall’istituto mutuante entro venti giorni dal ricevimento della notizia della concessione della garanzia nel modo descritto nel primo punto dell’Art. 23.
 
Secondo quanto indicato dall’Articolo 25, per ottenere il prestito sul Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato il richiedente deve fare domanda all’Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato. Tale domanda deve essere redatta su un apposito modulo, specificando i dati richiesti dall’Art. 18 e fornendo la documentazione che attesta il ricevimento dello stipendio, la sana costituzione fisica e l’eventuale esistenza di un debito residuo per una precedente cessione, a norma degli Artt. 14, 15, 16 e 17.
Il richiedente deve inoltre provare le necessità personali e familiari che giustificano la richiesta.
 
È previsto dall’Articolo 26 che il capo dell’ufficio da cui il richiedente dipende prenda in carico la domanda descritta nell’Art. 25 e provveda a rilasciare le attestazioni previste dall’Art. 19 e a esporre brevemente le condizioni personali e familiari del richiedente e le necessità addotte.
Lo stesso capo dell’ufficio ha la responsabilità di trasmettere la domanda, entro cinque giorni dalla data di ricevimento, all’Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato con apposita lettera di accompagnamento.
 
Come è stabilito dall’Articolo 27, l’Ispettorato Generale per Il Credito ai Dipendenti dello Stato accerta la regolarità dei documenti presentati e l’esistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per la cessione di quote dello stipendio o del salario, quindi sottopone la domanda alle valutazioni del Comitato Amministrativo.
 
È previsto dall’Articolo 28 che il Comitato Amministrativo esamini le domande, ne valuti le motivazioni e decida se concedere il prestito, stabilendo anche l’entità dell’importo.
Nella concessione dei prestiti prevalgono coloro che dimostrano necessità più gravi. In caso di uguale necessità hanno la precedenza i richiedenti con prole più numerosa.
In base all’Articolo 29, il capo dell’ufficio da cui il richiedente dipende comunica a quest’ultimo la decisione presa dal Comitato Amministrativo in merito alla mancata approvazione della domanda oppure alla sua accettazione per un importo inferiore a quello richiesto.
Nel primo caso, l’interessato riceve indietro i due esemplari della dichiarazione di stipendio o salario così che, se lo ritiene opportuno, possa rivolgersi a uno degli istituti indicati dall’Art. 15 del TU, nelle modalità previste dagli Artt. 18 e 20. Nel secondo caso, se il richiedente accetta la somma inferiore proposta si procede ad avviare la concessione, diversamente, se decide di non accettare, gli sono restituiti i due esemplari della dichiarazione dello stipendio o del salario.
Se una domanda di mutuo è stata respinta o è stata accolta accordando una quota inferiore a quella richiesta e non è stata accettata dall’interessato, il Comitato amministrativo deve aspettare due mesi dalla precedente deliberazione prima di potersi pronunciare su una nuova richiesta di mutuo, a meno che il richiedente dimostri che sono sopravvenute delle nuove necessità.
 
Secondo quanto indicato dall’Articolo 30, l’ammortamento del prestito concesso ha inizio dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello dell’erogazione, mentre per il calcolo degli interessi si considera che l’ammortamento inizi a partire dal primo giorno del terzo mese.
Sono liquidati distintamente:
·         l’importo lordo del prestito
·         l’importo degli interessi calcolati con il metodo a scalare per l’intero periodo di ammortamento del prestito, al saggio del 4.50%;
·         le spese di amministrazione, pari a lire 0.50 per ogni cento dell’importo lordo del prestito;
·         il premio compensativo dei rischi, pari al 2% dell’importo lordo del prestito per cessioni di massimo cinque anni e al 4% per quelle estinguibili in un periodo di tempo superiore a cinque;
·         l’interesse al saggio del 4.50% per la somma versata anticipatamente a titolo di pagamento per il periodo compreso tra l’erogazione del prestito e l’inizio dell’ammortamento;
·         l’eventuale debito netto residuo per una precedente cessione, liquidato all’inizio dell’ammortamento del nuovo prestito;
·         l’importo di ogni eventuale somma che deve essere riscossa dal Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato.
Per la misura delle percentuali indicate nei punti da due a cinque è fatta salva ogni eventuale modifica prevista dagli Artt. 26 e 27 del TU.
Ciascuna somma liquidata è annotata distintamente in appositi registri.
 
L’Articolo 31 stabilisce che l’importo delle somme indicate nei punti da due a sette dell’Art. 30 sia detratto dall’ammontare lordo del prestito e che l’erogazione del residuo importo netto sia effettuata con l’emissione di un ordine di pagamento.
Se il debito netto residuo di un’eventuale cessione precedente è dovuto a uno degli istituti indicati nell’Art. 15 del TU, tale debito si estingue con l’emissione di un altro ordine di pagamento in favore dell’istituto in questione.
 
È previsto dall’Articolo 32 che la concessione di un prestito sul Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato debba essere comunicata all’ufficio che ordina il pagamento dello stipendio o del salario del cedente. La comunicazione deve essere fatta tramite raccomandata e deve contenere:
·         l’indicazione dettagliata degli elementi specificati nell’Art. 30;
·         l’importo netto del prestito concesso e gli estremi dell’ordine di pagamento;
·         il numero e l’importo delle quote che devono essere trattenute sullo stipendio o sul salario per l’ammortamento del prestito e la relativa decorrenza;
·         la data che segna il termine della trattenuta di quote dallo stipendio o salario per un’eventuale precedente cessione
Comunicazione analoga deve essere fatta al cedente e all’ufficio che manda in pagamento gli stipendi e i salari se è diverso dall’ufficio che ha effettuato l’ordine.
Come è stabilito dall’Articolo 33, se a effettuare la cessione è il segretario di uno o più comuni consorziati, la comunicazione della cessione e ogni altra comunicazione o richiesta devono essere indirizzate al comune sede del consorzio.
La responsabilità che fa capo al sindaco nel caso descritto dall’Art. 30 dal TU è a carico del sindaco del sindaco del comune sede del consorzio.
 
Articolo 34
Modalità di somministrazione di prestiti diretto o garantiti
 
L’Articolo 35 stabilisce che il capo dell’ufficio dal quale il cedente dipende ha l’obbligo di segnalare immediatamente all’Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato qualsiasi fatto non indicato nella dichiarazione prescritta dagli artt. 19 e 26, o verificatosi successivamente, che comporti un aggravamento dei rischi a carico del Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato.
 
Articolo 36
Obblighi dell’amministrazione terza debitrice ceduta
 
Come stabilito nel’Articolo 37, l’Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato, su richiesta del dipendente e previa autorizzazione dell’istituto mutuante se si tratta di prestito garantito, può disporre la revoca della concessione del prestito diretto o della garanzia fino a che il mutuo non è stato riscosso.
 
Articolo 38
Trattamento di quiescenza con forma assicurativa – Cautele speciali
 
In base all’Articolo 39, il Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato e gli istituti indicati nell’Art. 15 del TU possono consentire l’estinzione anticipata dei prestiti concessi, anche prima dei termini stabiliti dall’Art. 38 del suddetto TU, esclusi lo sconto degli interessi e l’abbuono del premio compensativo dei rischi previsti dall’Art. 38 prima citato.
 
Secondo quanto indicato dall’Articolo 40, in caso di estinzione anticipata di una cessione in corso per effetto di una nuova cessione, il Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato restituisce la quota del premio di rischio, come previsto dall’Art. 40 del TU, per mezzo di una compensazione con il premio dovuto sulla nuova operazione.
 
L’Articolo 41 stabilisce che in caso di riduzione degli stipendi o dei salari le quote ridotte trattenute al cedente ai sensi dell’art. 35 del TU siano calcolate trascurando le frazioni di lire.
 
Articolo 42         
Obblighi nei casi di riduzione, sospensione o cessazione degli emolumenti
 
Come è stabilito dall’Articolo 43, nel caso in cui il cedente riceva una somma una tantum oltre alla pensione, l’Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato deve deliberare in merito prima che sia possibile corrispondergli detta somma.
 
È previsto dall’Articolo 44 che il Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato, laddove non sia prevista una procedura d’ufficio, possa sostituirsi all’impiegato o al salariato debitore per produrre gli atti necessari alla liquidazione dell’assegno di quiescenza e di altre eventuali indennità.
 
In base all’Articolo 45, lo sconto degli interessi e del premio compensativo del rischio è calcolato all’atto del pagamento della somma che spetta al cessionario, considerando il pagamento come effettuato alla fine del mese in cui ha luogo. La stessa norma è applicata quando con la ritenuta prevista dall’Art. 44 del TU è effettuata l’estinzione anticipata del mutuo.
 
L’Articolo 46 stabilisce che presso il Fondo per Il Credito ai Dipendenti dello Stato sia aperto un conto a nome dell’impiegato o del salariato cui è stato concesso il prestito dove sono indicati:
·         cognome, nome, paternità e residenza del debitore;
·         importo lordo del mutuo, decorrenza dell’ammortamento, importo della ritenuta mensile, numero complessivo delle mensilità da trattenere;
·         indicazione dell’ufficio che deve effettuare le trattenute sullo stipendio o sul salario
Durante il periodo di ammortamento del mutuo, nel suddetto conto sono altresì annotati, ai fini del conteggio degli interessi indicati nell’Art. 36 del TU, i versamenti mensili delle singole rate, le eventuali riduzioni della trattenuta e le interruzioni.
Come previsto dall’Articolo 47, se è necessario effettuare definitivamente la riduzione della quota di ammortamento di un prestito concesso dal Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato, si procede alla chiusura del conto individuale calcolando il debito residuo al netto di interessi, in base a quanto stabilito dall’Art. 38 del TU.
Si apre dunque un nuovo conto che ha per debito iniziale quello calcolato nel modo spiegato sopra.
I versamenti successivi sono qui annotati imputando ogni somma prelativamente in conto interessi e per il reato in conto capitale. Ai fini del calcolo degli interessi si considerano tempestivamente versate al Fondo tutte le quote o parti di quote trattenute regolarmente ogni mese sulle competenze dei cedenti.
I suddetti interessi sono conteggiati al saggio ordinario della concessione del prestito.
 
Secondo quanto indicato dall’Articolo 48, se il fondo per il Credito ai dipendenti dello Stato riscatta una cessione garantita, si apre un conto individuale a nome del debitore nel quale si annotano:
·         cognome, nome, paternità e residenza del debitore;
·         l’ufficio che deve effettuare le trattenute su stipendio, salario e pensione,
·         il saggio di interesse previsto dal contratto della cessione riscatta e la data di scadenza del medesimo contratto;
·         il debito iniziale, costituto dalla somma che il Fondo ha pagato all’istituto cessionario per riscattare il contratto
Su detto conto sono annotati i successivi versamenti secondo le norme stabilite nell’Art. 47.
Gli interessi sono calcolati a norma dell’Art. 32 del TU.
 
In base all’Articolo 49, se il Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato adempie all’obbligo della garanzia pagando una o più quote o parti di quote mensili di stipendio o salario, si apre un conto individuale a nome del debitore che reca le stesse indicazioni stabilite dall’Art. 48.
Il debito iniziale è costituto dall’importo del primo pagamento e aumenta progressivamente con gli importi degli eventuali successivi pagamenti.
I versamenti per l’estinzione di tale debito sono annotati sul conto, imputando le singole somme nel modo previsto dall’Art. 47.
L’interesse su ciascuna quota decorre dal giorno successivo a quello della data dell’ordinativo di pagamento ed è conteggiato a norma dell’Art. 32 del TU.
 
È previsto dall’Articolo 50 che se un dipendente cui è intestato un conto individuale per prestito diretto, riscatto o rimborso di quote o di parti di quote mensili cessa dal servizio per causa di morte, si procede alla chiusura di detto conto (sempre che l’amministrazione, l’ente o l’ufficio terzo debitore ceduto abbiano versato tutte le quote dovute fino al giorno del decesso) e il credito netto residuo è eliminato dal patrimonio del Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato.
Se la cessazione avviene per cause diverse dalla morte e non prevede trattamenti di quiescenza, si chiude il conto individuale e si elimina il credito netto residuo dal patrimonio del Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato. Contemporaneamente si apre un altro conto sotto la denominazione di conto rischi il cui patrimonio iniziale è costituito dall’importo eliminato di cui sopra e su cui sono imputati eventuali successivi versamenti in base a quanto stabilito dagli Artt. 47, 48 e 49 del TU.
 
L’Articolo 51 stabilisce che le amministrazioni centrali paghino le somme dovute al Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato tramite ordinativi diretti sulla Tesoreria Centrale recanti l’indicazione dell’accreditamento sul conto corrente infruttifero che il Fondo ha istituito presso detta Tesoreria.
Tali somme possono essere pagate dalle amministrazioni centrali, come da altri uffici, enti o persone, tramite vaglia del Tesoro intestati al Tesoriere Centrale per l’accreditamento su detto conto corrente oppure tramite vaglia bancari, vaglia postali o assegni su conti correnti postali intestati e girati al Tesoriere Centrale o all’Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato.
In ogni caso detti ordinativi, come ogni altro titolo di pagamento, devono essere inviati all’Ispettorato Generale insieme ad appositi elenchi esplicativi in due esemplari, uno dei quali è restituito con dichiarazione di ricevuta.
L’Ispettorato Generale raggruppa per tipo i titoli pervenuti, compila per ogni gruppo il relativo ordine di riscossione ed effettua giornalmente il versamento alla Tesoreria Centrale per l’accreditamento sul suddetto conto corrente del Fondo.
Gli elenchi esplicativi di cui sopra costituiscono la base per gli accreditamenti delle singole somme sui conti dei debitori a nome dei quali sono state pagate.
I contributi al Fondo dovuti dai comuni per i rispettivi segretari comunali devono essere versati alla Sezione di Tesoreria Provinciale nei termini previsti dall’Art. 20 del TU.
 
Come indicato dall’Articolo 52, nei procedimenti esecutivi a carico degli esattori delle imposte dirette, per i comuni che risultano morosi verso il Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato, quando si tratta dei contributi stabiliti dall’Art. 18 del TU il titolo dell’ordine di ritenuta e dell’ingiunzione di pagamento, a norma dell’Art. 31 del TU stesso, è il ruolo passato in riscossione. Se invece si tratta di quote dello stipendio di segretari comunali per ammortamento di prestiti, il titolo è la nota di liquidazione della somma dovuta, inviata appositamente dall’Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato all’Intendente di Finanza, con dichiarazione di conformità alle risultanze del conto in suo possesso.
 
In base a quanto previsto dall’Articolo 53, ai fini della procedura coattiva descritta nell’Art. 45 del TU, gli atti di ingiunzione sono emessi dal Capo dell’Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato e resi esecutivi dal Pretore di Roma.
Lo stesso Ispettorato Generale provvede a recuperare le tasse di bollo e i diritti spettanti agli incaricati delle notifiche di ingiunzioni e atti esecutivi e a curarne il versamento al competente ufficio finanziario di Roma.
 
Secondo l’Articolo 54, le domande per il rimborso di somme indebitamente precettate o trattenute dal Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato devono essere presentate, complete di motivazioni e documentazione, all’Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato.
La qualifica di eredi o di aventi causa è accertata con la presentazione dei documenti previsti dal Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e della Contabilità Generale dello Stato.
Se detti documenti sono già stati esibiti a un’altra amministrazione dello Stato, è sufficiente che tale amministrazione certifichi di averli ricevuti e garantisca per la loro regolarità, riportando gli elementi essenziali. Nel caso in cui i documenti di cui sopra siano stati allegati a un ordinativo di pagamento, nel certificato devono anche essere indicati il capitolato di bilancio, il numero e la data dell’ordinativo.
 
È stabilito dall’Articolo 55 che gli ordinativi di pagamento emessi dall’Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato e rimasti in sospeso alla fine dell’esercizio finanziario successivo a quello dell’emissione siano restituiti dalla Tesoreria Centrale e dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale all’Ispettorato stesso, che li sblocca, rendendo disponibile l’importo che li costituisce, e li imputa nelle rispettive voci di bilancio.
Il pagamento di dette somme agli aventi diritto è effettuato in seguito a domanda degli interessati, fino a che non decorre il termine per la prescrizione.
 
Come previsto dall’Articolo 56, i titoli di proprietà del Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato sono affidati in custodia all’incaricato del servizio delle riscossioni, che li segna in un apposito registro posto sotto il controllo della Ragioneria Generale dell’Ispettorato Generale, la quale vigila anche sulle riscossioni di interessi e capitali rimborsabili per ammortamento o sorteggio.
 
Il Titolo II, costituito da 8 Articoli (57 – 64), analizza la pratica della Cessione del Quinto dello Stipendio (CQS) per i dipendenti delle aziende private, specificando il tipo di documenti che è necessario produrre, il modo in cui è erogato il prestito e le procedure ordinarie e straordinarie che regolano l’attività di CQS.
 
Articolo 57
Certificati dimostrativi dello stipendio e del salario
 
Articolo 58
Conto del residuo debito per cessione preesistente
 
Articolo 59
Obblighi dell’amministrazione terza debitrice ceduta
 
Come stabilito dall’Articolo 60, le quote di stipendio o salario da cedere devono essere di importo costante e indicate in Lire. Nel caso in cui gli stipendi e i salari gravati di cessione subiscano una decurtazione che comporti una riduzione delle quote mensili trattenute, tali quote si calcolano trascurando le frazioni di Lire.
 
Articolo 61
Obblighi nei casi di riduzione, sospensione o cessazione degli emolumenti
 
Articolo 62
Facoltà del cessionario di compiere atti in sostituzione del cedente e di esercitare diritti sul fondo indennità impiegati
 
È stabilito dall’Articolo 63 che per le cessioni consentite a ferrovieri e operai dipendenti dello Stato che non percepiscono un assegno fisso e continuativo (Art. 57 del TU), fermo restando requisiti quali la stabilità nel rapporto di impiego e di lavoro e il diritto al trattamento di quiescenza, la somma cedibile sugli stipendi o sui salari è uguale al prodotto che si ottiene moltiplicando lo stipendio o il salario giornaliero percepito all’atto della domanda per il numero delle giornate lavorative di un anno.
 
L’Articolo 64 prevede che le pratiche di cessione descritte nell’Art. 63, nonché i sequestri e i pignoramenti a carico di ferrovieri e operai dello Stato indicati sempre nel suddetto Art. 63, debbano essere notificate, tramite ufficiale giudiziario, ai capi degli uffici o degli stabilimenti da cui i ferrovieri e gli operai dipendono.
Tali capi degli uffici o degli stabilimenti hanno l’obbligo di informare l’amministrazione centrale competente.
 
Il Titolo IV, costituito da un solo Articolo (65), specifica

 

Chiari, Coerenti e Unici


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