Circolare 13-03-2006 n°13 - limiti massimi di cedibilità degli stipendi

La Circolare 13 Marzo 2006 n°13 integra e modifica parzialmente la Circolare 3 Giugno 2005 n°21. Le precisazioni riguardano in particolar modo le procedure per la compilazione dei Modelli A e B1 e pongono l’accento sui limiti da rispettare in caso di cessione del quinto e di coesistenza tra cessione del quinto e delega di pagamento.

Coerentemente con la volontà di rendere la normativa in materia di cessione del quinto accessibile a tutti, qui di seguito trovi il testo integrale della Circolare riscritto da noi di prestitionline.com utilizzando una terminologia semplice e non tecnica.

Per qualsiasi dubbio ricordati inoltre che puoi sempre consultare il nostro Glossario.

Circolare 13 Marzo 2006 n°13

Prot. n°34404   

Allegati: 2

OGGETTO: Cessione del quinto dello stipendio ex D.P.R. 180/50, come modificato dall’articolo unico, commi 137 e 138 della Legge 30 Dicembre 2004, n°311 (Legge Finanziaria 2005). Modifiche ed integrazioni.

In merito all’oggetto della presente, sono pervenute allo scrivente alcune richieste di modifica della Circolare 21/2005 per quello che riguarda la sottoscrizione del modello B1, che alcune amministrazioni periferiche non ritengono di propria competenza, in quanto l’impegno a effettuare la trattenuta rientra tra i compiti delle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari che curano il pagamento degli stipendi dei dipendenti delle suddette amministrazioni.

In proposito si fa presente che durante l’attesa dell’emanazione del regolamento previsto dall’Articolo 13 bis del D.L. 35/2005, convertito in Legge 80/2005, – regolamento che peraltro deve tenere conto delle ulteriori modifiche apportate al D.P.R. 180/50 dall’Articolo 1, commi 346 e 347 della Legge 266/2005 (Legge Finanziaria 2005) – è stato rielaborato il suddetto modello B1.

Per snellire il procedimento, la sottoscrizione del suddetto modello è effettuata dalle Amministrazioni centrali quando c’è una gestione diretta del pagamento degli stipendi dei dipendenti (ordinatore primario di spesa) e dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari negli altri casi (ordinatore secondario di spesa).

È stato altresì modificato il modello A, integrandolo con l’indicazione che le “delegazioni convenzionali” possono essere di durata decennale solo se c’è una convenzione e se tale convenzione riporta esplicitamente detta clausola.

Riguardo a quest’ultimo punto è necessario sottolineare che se le suddette delegazioni sono superiori a 36 rate mensili potrebbero comportare problemi in sede di recupero crediti erariali nel caso di somme pagate in più al dipendente e non dovute, di provvedimenti giudiziali che dispongono l’attribuzione dell’assegno di mantenimento al coniuge separato e/o ai figli del dipendente interessato e di altre trattenute previste dalla legge.

In questo caso, se si verifica il superamento del limite previsto dall’Articolo 70 del D.P.R. 180/50 (che elenca i diversi tipi di trattenute consentite per legge), la trattenuta mensile per le suddette “delegazioni convenzionali” deve essere adeguatamente ridotta per rispettare il limite di cui sopra.

Si stabilisce inoltre che:

-        la “delegazione convenzionale” dovrebbe essere unica e non superiore al limite di 1/5 dello stipendio;

-        la coesistenza tra cessione garantita Inpdap o cessione ex Articolo 1, commi 137 e 138, della Legge 311/04 e “delegazione convenzionale” è consentita entro i il limite massimo del doppio quinto dello stipendio, fermo restando quanto precisato al punto precedente.

Per quanto riguarda la quota cedibile, diversamente da quanto credono alcuni istituti mutuatari, si fa presente che il limite per la concessione di cessioni è pari al quinto dei compensi aventi carattere di ripetitività e ricorrenza, con esclusione quindi della tredicesima mensilità, che rappresenta un assegno una tantum che non può essere equiparato a dodicesimi per la determinazione della quota cedibile.

In relazione alla garanzia del prestito, si fa presente che solo dove è stata correttamente stipulata l’assicurazione da parte dell’istituto mutuante ricorrono i presupposti per l’applicazione della trattenuta mensile prevista dall’Articolo 1, commi 137 e 138, della Legge 311/2004.

È inoltre d’obbligo precisare, in merito all’indicazione contenuta nell’ultimo periodo a pagina sei della Circolare 21/05 («per completezza di informazione si aggiunge che l’INPDAP attualmente applica un tasso di interesse annuo a scalare (TAN) pari al 3,70% e un TAEG pari al 4,5%, rilasciando l’assicurazione per i rischi prevista dall’Articolo 32 del D.P.R. 180/50 solo se il TAEG risulta inferiore di almeno 3 punti percentuale al “tasso soglia di usura” per il credito al consumo periodicamente rilevato dalla Banca di Italia»), che detta indicazione, impropriamente riferita all’Inpdap, riguarda invece lo schema di convenzione tipo adottato dal Ministero Economia e Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro per gli enti esercenti il credito che intendono concedere prestiti tramite “delegazione convenzionale” ai dipendenti del Ministero Economia e Finanze la cui partita di spesa fissa e amministrata dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In tale schema, all’Articolo 9, è previsto che la società esercente il credito si impegna a garantire un TEG (Tasso Effettivo Globale), un TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) e un ISC (Indicatore Sintetico di Costo) massimi sempre inferiori di tre punti percentuali al “tasso di soglia di usura”, così come definito dal Ministero Economia e Finanze, ai sensi della Legge 108/1996.

Si aggiunge infine che, ai sensi del D.P.R. 131/1986 e successive modifiche, i contratti di specie sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso.

 

Chiari, Coerenti e Unici


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