Circolare 29-07-2005 n°554 - Cessione del quinto assicurata in convenzione Inpdap
In seguito all’abrogazione dell’esclusività dell’assicurazione Inpdap sui contratti di cessione del quinto dello stipendio per i dipendenti dello Stato, la Circolare 29 Luglio 2005 n°554 si pone come obiettivo quello di fornire le indicazioni necessarie ad applicare in modo corretto la nuova procedura per le cessioni del quinto con assicurazione differente da quella dell’Inpdap.
Le informazioni sono rivolte agli Istituti mutuanti, alle Amministrazioni competenti e ai richiedenti, così da poter gestire in modo rapido e puntuale i diversi passaggi dell’iter procedurale.
Prestitionline.com ha provveduto a riscrivere la Circolare 29 Luglio 2005 n°554 utilizzando un linguaggio semplice e sostituendo i termini tecnici e burocratici con parole chiare e di uso comune. Per ogni dubbio è comunque a tua disposizione il nostro Glossario.
Circolare 29 Luglio 2005 n°554
Ufficio V
Sez.
Pit N. 168383
Allegati: 1
OGGETTO: Art. 1, comma 137, della legge 30.12.2004, n°311.
Abrogazione esclusività garanzia Inpdap su cessioni di quote di stipendio dei dipendenti dello Stato.
L’Articolo 1, comma 137, della Legge 30 Dicembre 2004 n°311, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, ha abrogato l’Articolo 34 del D.P.R. 180/50 che per la cessione di quote dello stipendio dei dipendenti dello Stato prevedeva l’esclusività dell’assicurazione del Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato, attualmente gestito dall’Inpdap.
Per effetto di questa decisione, le suddette cessioni, rilasciate a favore degli istituti indicati dall’Articolo 15 del citato D.P.R. 180/50, possono avere un’assicurazione diversa da quella dell’Inpdap sotto forma di polizza stipulata con Istituti assicurativi privati.
Premesso ciò, è opportuno fornire i necessari chiarimenti per consentire la corretta e puntuale applicazione delle cessioni di cui sopra alle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari, nell’ambito delle competenze riferite alla gestione amministrativo/contabile delle partite di spesa dei dipendenti interessati.
In merito a questo argomento, facendo riferimento alle recenti disposizioni in materia impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare 3 Giugno 2005 n°21, si fa presente che spetta agli Istituti mutuanti far pervenire alle Direzioni Provinciali la documentazione relativa all’operazione di finanziamento, compresi gli allegati A, A1, B, B1 debitamente compilati e sottoscritti dall’Amministrazione d’appartenenza del dipendente.
Si precisa che la suddetta Amministrazione deve compilare il Modello B1 sulla base della certificazione stipendiale rilasciata dalle Direzioni Provinciali esclusivamente al dipendente amministrato. Su tale certificazione deve essere apposto il numero di protocollo assegnato alla richiesta e il timbro dell’Amministrazione stessa.
Una volta ricevuta la documentazione sopra indicata, se non c’è nulla che impedisca l’esecuzione dei contratti, le Direzioni restituiscono per ricevuta copia dell’Allegato B1 all’Istituto erogante e all’Amministrazione del cedente, provvedendo a effettuare la prima trattenuta nel rispetto dei tempi richiesti dalle procedure informatiche e, comunque, non oltre il secondo mese successivo all’acquisizione dell’intera documentazione.
Quanto sopra deve essere eseguito come da impegno sottoscritto dall’Istituto mutuante nell’Allegato A, fermo restando che detto Istituto abbia fornito prova dell’avvenuta estinzione di ogni altro eventuale finanziamento in corso (conteggio estintivo ed evidenza contabile).
Tutto questo è indispensabile sia per garantire l’Amministrazione da eventuali pretese da parte di soggetti estromessi sia per consentire la rigorosa osservanza dei limiti di cedibilità delle quote di stipendio.
A completamento di quanto descritto nel punto precedente, si ribadisce che i contratti di cui sopra sono alternativi alle cessioni “dirette” o “garantite” dall’Inpdap, nel senso che sulla busta paga può gravare una sola trattenuta di questo tipo, nel limite di un quinto dello stipendio, come stabilito dall’Articolo 13 del D.P.R. 895/50.
Viste le precisazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare 5 Settembre 2003 n°37, si ricorda che per ciascuno degli istituti di cui sopra rimane fissa l’applicazione delle singole rispettive trattenute nel limite inderogabile di un quinto dello stipendio.
Da ultimo si evidenzia che, come ribadito dalla stessa Ragioneria Generale dello Stato con la sopraccitata Circolare 3 Giugno 2005 n°21, se la busta paga risulta già gravata da precedenti trattenute per cessione e piccolo prestito ex Lege 656/60 non è possibile contrarre un ulteriore prestito da estinguere mediante delega convenzionale.
A tale riguardo, si richiama l’attenzione delle Direzioni Provinciali al puntuale rispetto delle disposizioni impartite da questa Direzione Centrale con la Circolare 24 Luglio 2001 n°259 circa la necessità che le convenzioni stipulate con gli Istituti di credito o Società finanziarie siano notificate esclusivamente tramite questa stessa Direzione.
In merito alla durata delle delegazioni convenzionali, si coglie l’occasione per chiarire che il numero di 36 rate indicato nella suddetta Circolare 3 Giugno 2005 n°21 è da ritenersi puramente indicativo, nel senso che non si riscontra nessun impedimento normativo a contratti di durata superiore, fino a un massimo di 120 rate.
Quanto sopra è deliberato anche in considerazione del fatto che la dilazione più lunga dell’operazione di finanziamento consente che i tassi complessivi di interesse siano decisamente più favorevoli di quelli applicabili a finanziamenti di durata inferiore.
Analogamente a quanto previsto dall’Articolo 23 del già citato D.P.R. 895/50 in materia di cessioni, resta inteso che un prestito che deve essere estinto tramite delegazione convenzionale non può avere una rateizzazione superiore agli anni mancanti per conseguire il diritto al collocamento a riposo in base alla normativa vigente.
Premesso tutto ciò, tenuto conto della necessità di evidenziare in modo differente le cessioni oggetto di questa circolare, le cessioni garantite Inpdap e le delegazioni convenzionali, in accordo con il coesistente Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato si è provveduto a istituire una nuova codificazione per le cessioni coperte da assicurazione privata.
Si fornisce pertanto la tabella recante i nuovi codici da utilizzare in sede di segnalazione di trattenute di questo tipo.
Resta inteso che, dove si rende necessario effettuare trattenute a favore di Istituti non contemplati nella suddetta tabella, la richiesta di attribuzione del nuovo codice deve essere inoltrata dalle Direzioni Provinciali direttamente alla scrivente, che provvederà agli adempimenti di propria competenza d’intesa con il predetto Servizio Centrale.
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