Circolare 3-06-2005 n°21 - Assicurazioni private per le cessioni ai dipendenti statali

La Circolare 3 Giugno 2005 n°21 è emanata a completamento delle modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2005 che aboliscono il monopolio dell’INPDAP sulla copertura assicurativa dei dipendenti statali. In tale circolare è infatti riportata per intero la procedura che deve osservata dai richiedenti, dagli istituti mutuanti e dalle amministrazioni per avviare le pratiche di cessione del quinto dei dipendenti statali che intendono avvalersi di una polizza assicurativa di una compagnia privata a copertura del rischio impiego e del rischio vita.
 
Prestitionline.com ti propone qui di seguito il testo integrale della circolare riscritto con un linguaggio semplice e privato dei tecnicismi utilizzati dagli operatori del settore. In questo contesto abbiamo però deciso di riportare senza modifiche gli articoli del D.P.R. 180/50 e del D.P.R. 895/50 citati, in quanto già oggetto di modifiche e adattamenti da parte del legislatore che ha redatto la circolare.
 
Per ogni dubbio puoi comunque consultare i testi del D.P.R. 180/50 e del D.P.R. 895/50 riscritti da noi e il Glossario.
 
Circolare 3 Giugno 2005 n°21
 
Prot. n°69349   
Allegati: 3
 
OGGETTO: Cessione del quinto dello stipendio ex D.P.R. 180/50, come modificato dall’Articolo Unico, commi 137 e 138 della Legge 30 Dicembre 2004 n°311 (Legge Finanziaria 2005).
 
Con l’Articolo Unico, comma 137, della Legge 30 Dicembre 2004 n°311 è stato abrogato l’Articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 Gennaio 1950 n°180 che prevedeva la «approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni» e modificato l’Articolo 54, sostituendo la frase «a norma del presente titolo» con la locuzione «a norma del titolo II e del presente titolo». Con il comma 138 del medesimo Articolo Unico è invece stato abrogato l’Articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Dicembre 1973 n°1032.
Tali articoli escludevano qualsiasi garanzia diversa da quella del Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato (oggi INPDAP) e di fatto stabilivano che ogni garanzia differente da quella dell’INPDAP non aveva valore né per le Amministrazioni dei cedenti né per le parti contraenti il contratto.
Di conseguenza, a partire dal 01/01/2005 sono consentite sia le cessioni a carico o garantite dal suddetto Fondo, ora INPDAP, sia quelle concesse dagli istituti elencati nell’Articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 180/50 che hanno provveduto ad assicurarsi per le suddette cessioni presso organismi diversi dall’INPDAP.
Pertanto, dal 01/01/2005 le amministrazioni hanno l’obbligo di effettuare le trattenute sugli stipendi dei propri dipendenti per prestiti contratti con gli istituti indicati nell’Articolo 15 del D.P.R. 180/50 anche se se detti prestiti sono garantiti da organismi diversi dall’INPDAP.
I rischi oggetto di assicurazione sono quelli previsti dall’Articolo 32 del suddetto D.P.R. 180/50, riassunti qui di seguito:
a)      morte del cedente prima che sia estinta la cessione;
b)      cessazione del cedente dal servizio per qualunque causa, senza diritto a pensione, indennità o altro assegno di quiescenza, oppure con diritto ad assegno insufficiente al normale ammortamento del prestito;
c)       riduzione dello stipendio o salario del cedente per effetto della quale non sia più consentita la trattenuta dell’intera quota ceduta;
Il fine della disposizione introdotta con la Legge Finanziaria 2005 è di assicurare, in linea con i principi comunitari in tema di libera concorrenza del mercato, maggiore competitività nel settore del credito e migliori condizioni per l’accesso a prestiti tramite cessione del quinto dello stipendio da parte degli utenti interessati, con conseguenti benefici in termine di riduzione dei costi per gli stessi utenti.
Per ottenere uniformità di azione, coerentemente con il suddetto dettato normativo, appare opportuno richiamare l’attenzione delle Amministrazioni alle quali questa circolare è indirizzata sul puntuale rispetto delle disposizioni previste dal più volte menzionato D.P.R. 180/50, con particolare riferimento alle norme indicate negli Artt. 5, 21, 23, 38, 43, 52 e 70, nonché di quelle indicate dal D.P.R. 895/50 (regolamento esecutivo del D.P.R. 180/50) negli Artt. 13, 14, 17, 18, 19, 24 e 66, dei quali per completezza di informazione si riportano i più significativi.
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 180/50
Art. 5 – “Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende… possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell’ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni…”.
 
Art. 21 – “I prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario concessi dagli istituti di cui all’art. 15 debbono risultare da contratti per iscritto, tra gli impiegati e salariati e gli enti mutuanti, stipulati con le modalità e nelle forme indicate dal regolamento. I contratti si perfezionano col provvedimento dell’Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato che approva il contratto e concede la garanzia.
La garanzia ha effetto, rispetto al cessionario, dal giorno della somministrazione del mutuo, purché tale somministrazione sia eseguita in data posteriore alla prestazione della garanzia, osservato quanto prescritto dal penultimo comma dell’articolo seguente”.
 
Art. 23 – “L’impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo”.
 
Art. 43 – “Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l’efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa… La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo”.
 
Art. 70 – “Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi il limite delle metà dello stipendio o salario se non quando l’amministrazione dalla quale l’impiegato o il salariato dipende ne riconosca la necessità e dia il suo assenso.
Per i pensionati l’assenso è dato dall’amministrazione alla quale fa carico la pensione”.
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 895/50
Art. 13 – “Agli effetti della determinazione della quota cedibile, gli stipendi o i salari debbono essere depurati delle ritenute per imposte, per il trattamento di quiescenza e per altri titoli previsti da norme di legge, comprese le ritenute per il contributo al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato”.
 
Art. 17 – “L’impiegato o il salariato che abbia una cessione in corso verso uno degli istituti indicati nell’Art. 15 del testo unico e intenda contrarre un nuovo prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario deve chiedere all’istituto cessionario il conto del residuo debito, al fine dell’estinzione di quest’ultimo.
L’istituto cessionario è tenuto a rilasciare il conto in doppio originale, entro dieci giorni dalla richiesta, su apposito modulo a stampa predisposto dall’Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato.
Il cedente, ove riconosca la regolarità del conto, dichiara, in calce a ciascuno dei due esemplari, di accettarlo e di autorizzare il nuovo mutuante ad estinguere il residuo debito computando gli interessi fino a tutto il mese nel quale ne effettua il pagamento…”.
 
Art. 24 – “Il contratto di mutuo deve essere sottoposto alla registrazione a cura dell’istituto mutuante, entro venti giorni da quello della ricevuta notizia della concessione della garanzia nel modo stabilito nella lettera a) dell’articolo precedente”.
 
Art. 66 – “Perché possa essere superato il limite della metà dello stipendio, del salario o della pensione a termini dell’art. 70 del testo unico, l’interessato deve produrre, con gli altri documenti, una apposita dichiarazione di assenso del capo dell’Amministrazione centrale dal quale dipende per la riscossine dello stipendio, del salario o della pensione”.
 
Fermo restando che per le cessioni a carico o garantite dall’INPDAP la procedura risulta ampiamente consolidata, l’iter per la cessione previsto dai commi 137 e 138 della Legge 311/04 è il seguente:
1.       il dipendente o l’ente che eroga il prestito (ex Articolo 15 del D.P.R. 180/50) presenta all’ufficio che gestisce la parte giuridica ed economica del dipendente stesso i modelli A – A1 e B – B1 con apposita lettera di accompagnamento.
I modelli A – A1 devono essere compilati a cura del dipendente e dell’Istituto mutuante per le rispettive parti indicando:
·         l’ammontare lordo del prestito calcolato in base alla quota cedibile;
·         il numero e l’importo delle quote mensili di stipendio o salario da cedere per l’estinzione del prestito;
·         il tasso annuo di interesse;
·         l’ammontare complessivo degli interessi dovuti per l’intera durata della cessione, liquidati a scalare per mese e trattenuti in anticipo sull’importo del prestito, con la dichiarazione che dalla somma mutuata devono essere detratti i costi assicurativi, l’ammontare del residuo debito per precedente cessione e ogni altro eventuale debito, le spese di amministrazione e la tassa di registro.
2.       L’ufficio indicato al punto 1. provvede alla compilazione dei modelli B – B1 in base a quanto previsto dalle direttive stabilite dall’Articolo 14 alle lettere a), b), c), d), e) del D.P.R. 895/50. Lo stesso ufficio di cui sopra segna detta operazione nella partita stipendiale del dipendente per evitare il proliferare di richieste di prestito a garanzia.
3.       La concessione del prestito deve essere comunicata tempestivamente all’ufficio che ordina il pagamento dello stipendio o del salario al cedente e a quello che cura l’esecuzione del pagamento (se è diverso dall’ufficio ordinatore) tramite fax e successiva raccomandata o posta prioritaria o posta celere, indicando altresì gli elementi stabiliti dall’Articolo 32 del suddetto D.P.R. 895/50.
Nel prospetto deve essere indicato il tasso effettivo del prestito, che rappresenta il costo che deve sostenere il dipendente per ottenere il credito richiesto e che di conseguenza costituisce l’elemento fondamentale per l’utente per scegliere l’istituto mutuante.
Né l’importo né la durata del prestito possono essere cambiati senza il preventivo nullaosta dell’ufficio che amministra il dipendente.
Si raccomanda infine di invitare i propri dipendenti a porre la massima attenzione alle condizioni di accesso al prestito, indicate dal TAEG (tasso annuo effettivo globale) o ISC (indicatore sintetico di costo) che sintetizza il costo complessivo del credito, per scegliere l’istituto mutuante che pratica le migliori condizioni.
Per completezza di informazione si aggiunge che l’INPDAP attualmente applica un tasso di interesse annuo a scalare (TAN) pari al 3,70% e un TAEG pari al 4,5%, rilasciando l’assicurazione per i rischi prevista dall’Articolo 32 del D.P.R. 180/50 solo se il TAEG risulta inferiore di almeno 3 punti percentuale al “tasso soglia di usura” per il credito al consumo periodicamente rilevato dalla Banca di Italia.
Si sottolinea altresì l’esigenza di assicurare il rispetto del limite previsto dall’Articolo 70 del D.P.R. 180/50 – che costituisce un’eccezione e non la regola – il cui eventuale superamento deve essere espressamente autorizzato come previsto dall’ex Articolo 66 del D.P.R. 895/50.
Non appare superfluo rammentare, per opportuna informazione e per uniformità di tipologie di finanziamenti, che i prestiti estinguibili in 60 e 120 rate mensili sono quelli comunemente definiti cessioni, mentre quelli estinguibili in 1, 2, 3 anni sono detti prestiti o delegazioni.
Per assicurare la tutela dell’equilibrio economico e finanziario del dipendente in base alle norme indicate nel suddetto D.P.R. 180/50, si ritiene che in presenza di una cessione e di un piccolo prestito ex Legge 656/60 non è possibile contrarre un prestito tramite delegazione convenzionale. A questo riguardo si ribadisce che il limite di cedibilità dello stipendio per delegazioni convenzionali non può eccedere il quinto dello stipendio.
Per reperire la rilevazione del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull’usura, sono fornite apposite istruzioni nell’allegato C.
 
Gli allegati A – A1 – B – B1 sono rilasciati dall’Istituto mutuante e dalle singole amministrazioni.
Per quanto riguarda il procedimento per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura spiegato nell’Allegato C è possibile fare riferimento all’apposita sezione presente sul nostro sito e sempre aggiornata.
 

 

Chiari, Coerenti e Unici


Richiedi il preventivo Calcola la rata
 
prestitionline
SEGNALA AD UN AMICO
Condividi con i tuoi amici le soluzioni veloci di PrestitiOnline.com.
Inviagli una e-mail!
Il tuo nome
La tua e-mail
Nome amico
E-mail amico
Messaggio
Privacy

prestitionline
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Nome
Cognome
Email
Privacy