DPR 180/50 - Testo Unico delle Leggi concernenti la Cessione dello stipendio
Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 Gennaio 1950 n°180 (D.P.R. 180/50), pur integrato e modificato da successivi aggiornamenti, è il testo cui ancora oggi fa riferimento la normativa che regola la Cessione del Quinto dello Stipendio.
Prestitionline.com vi offre ancora una volta una soluzione unica nel suo genere, suggerendo un approccio al D.P.R. 180/50 completamente diverso da quelli proposti fino a ora: il testo di legge è riportato integralmente, ma lo abbiamo riscritto utilizzando un linguaggio semplice e il più possibile moderno. Abbiamo anche pensato di facilitare l’individuazione e la consultazione degli articoli che parlano della Cessione del Quinto dello Stipendio elencandoli per primi, ma lasciando indicazione della numerazione originale e segnalando un rimando nel corpo del testo.
Inoltre potete trovare la spiegazione della terminologia tecnica, anche quella meno recente, nel Glossario.
CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO: CHE COSA È IMPORTANTE SAPERE
Articolo 1
In base a quanto previsto dall’Articolo 1,non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi e i compensi di qualsiasi specie che la Pubblica Amministrazione (Stato, province, comuni, istituzioni ed enti pubblici, aziende municipalizzate, imprese che erogano un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto) e le aziende private (come previsto dall'aggiornamento della Legge Finanziaria 2005) corrispondono ai propri dipendenti, salariati, pensionati e a qualunque altra persona, fatto salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli di questo testo e in altre disposizioni di legge.
Nella Pubblica Amministrazione (P.A.) è compreso anche il personale alle dipendenze del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica e delle Camere del Parlamento.
L’Articolo 1 bis stabilisce che per i dipendenti della P.A. e di aziende private assunti con contratto a tempo determinato il numero di rate previsto all'atto della sottoscrizione di un accordo di cessione del quinto dello stipendio non può essere superiore al numero di mesi mancanti alla conclusione del contratto stesso. Il limite del quinto non è applicato nel caso della cessione del trattamento di fine rapporto (TFR).
Secondo l’Articolo 1 ter, i titolari di contratti di agenzia, rappresentanza commerciale e di altri rapporti di collaborazione (Art. 409 n° 3 Codice Procedura Civile), di durata non inferiore a 12 mesi, possono sottoscrivere un accordo di cessione del quinto dello stipendio purché possano dimostrare che detto stipendio sia loro pagato sicuramente e puntualmente. Il numero di rate stabilito all'atto della sottoscrizione dell'accordo non può essere superiore al numero di mesi mancanti alla conclusione del contratto stesso. Il Pretore può autorizzare il sequestro o il pignoramento della retribuzione corrisposta ai soggetti di cui sopra se detta somma serve a pagare crediti alimentari (i cosiddetti “alimenti”). Il sequestro o il pignoramento non può essere maggiore di un quinto del valore complessivo dello stipendio e, nel caso in cui siano stati contratti altri debiti, non può comunque intaccare più della metà della somma totale (Art. 545 Codice Procedura Civile).
Come stabilito dall’Articolo 1, 2 bis, i pensionati pubblici e privati possono contrarre con Banche e Intermediatori Finanziari prestiti che possono estinguere versando una quota mensile della pensione non superiore a un quinto del valore complessivo della stessa calcolato al netto delle ritenute fiscali. Il periodo necessario a saldare il debito versando la rata pattuita non può essere superiore a 10 anni.
L’Articolo 1, 2 ter, nel rispetto delle modalità descritte nel comma precedente (2 bis), prevede che a saldo di un debito contratto con Banche e Intermediatori Finanziari possano essere versate rate mensili di pensioni o indennità sostitutive di pensioni corrisposte dallo Stato e da singoli enti, assegni equivalenti a carico di speciali case di previdenza, pensioni e assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), assegni vitalizi e capitali a carico di Istituti e Fondi.
Secondo l’Articolo 1, 2 quater, i prestiti devono essere garantiti da una assicurazione sulla vita che renda possibile il recupero del credito residuo in caso di decesso del contraente.
Note
· Il Decreto Legge 14 Marzo 2005, n°35, Art. 13 bis, convertito nella Legge 14 Maggio 2005, n°80 ha modificato l’Art. 1 con l’aggiunta dei Comma 2 bis, 2 ter e 2 quater.
· La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’Art. 1 nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare di pensioni, indennità sostitutive e altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti della P.A. e di aziende private, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte necessaria ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità della parte residua nei limiti del quinto (4 Dicembre 2002 n°506).
Articolo 5
Come stabilito dell’Articolo 5,impiegati e salariati della P.A. e di aziende private hanno il diritto di contrarre prestiti che possono estinguere versando una quota dei propri stipendi e salari pari a massimo un quinto del valore complessivo degli stessi, calcolato al netto delle ritenute fiscali, per una durata di tempo non superiore a 10 anni (vedi Titoli II e III).
Gli appartenenti al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo di addetti commerciali all'estero non hanno tale diritto.
Il personale delle Camere del Parlamento è tenuto a osservare le norme speciali stabilite dalle Camere stesse.
I pensionati pubblici e privati hanno il diritto di contrarre con Banche e Intermediari Finanziari prestiti che possono estinguere versando una quota della propria pensione pari a massimo un quinto del valore complessivo della stessa, calcolato al netto delle ritenute fiscali, per una durata di tempo non superiore a 10 anni.
Nel rispetto delle modalità definite nel precedente comma, possono essere ceduti pensioni e indennità sostitutive di pensioni corrisposte dallo Stato o da singoli enti, assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, pensioni e assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), assegni vitalizi e capitali a carico di Istituti e Fondi.
I prestiti devono essere garantiti da una assicurazione sulla vita che renda possibile il recupero del credito residuo in caso di decesso del contraente.
Note
- Il Decreto Legge 14 Marzo 2005, n°35, Art. 13 bis, convertito nella Legge 14 Maggio 2005, n°80 ha modificato l’Art. 5 aggiungendo i Comma contenenti le norme della Cessione del Quinto dello stipendio per i pensionati.
Articolo 6
L’articolo 6 stabilisce che gli impiegati civili e militari e i salariati delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, possono contrarre un prestito ai sensi dell'Art. 5 se sono in attività di servizio, il rapporto di lavoro è stabile, lo stipendio o salario è corrisposto in modo certo e continuativo e se hanno diritto, nel momento del collocamento a riposo, a un trattamento di quiescenza.
I prestiti possono avere una durata di cinque o dieci anni, fatta salva l'applicazione dell'Articolo 13 (lavoratori con contratto a tempo determinato) e dell'Articolo 23 (eccezioni alla durata dei prestiti).
Articolo 13
In base all’Articolo 13possono contrarre un prestito da estinguere con la cessione di quote di stipendio o salario anche gli impiegati e i salariati assunti, o confermati in servizio, con un contratto a tempo determinato. Tale personale deve avere compiuto almeno quattro anni di anzianità di servizio, o due in base all'Art. 7 comma 2 e 3, e deve avere un contratto di durata non inferiore a tre anni che assicuri il diritto a un trattamento di quiescenza o altro equivalente.
La durata dell'accordo di cessione non può essere superiore al numero di mesi mancanti alla conclusione del contratto stesso.
Articolo 23
L’Articolo 23 stabilisce che gli impiegati o i salariati ai quali mancano meno di dieci anni per accedere alla pensione, come da parametri stabiliti dalla normativa vigente, non possono contrarre un prestito costituito da un numero di rate maggiore del numero dei mesi mancanti al collocamento a riposo.
Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra riassunti in servizio sedentario possono contrarre prestiti costituti da un numero di rate minore del numero dei mesi necessari per il raggiungimento dello speciale limite di età per il collocamento a riposo. Per gli ufficiali che si trovano nelle posizioni speciali dettagliate nell’Art.8 i prestiti devono essere costituti da un numero di rate non superiore al numero di mesi che mancano alla fine della posizione speciale.
Articolo 24
In base a quanto previsto dall’Articolo 24non possono ottenere prestiti:
1. coloro che non possono provare, con le modalità previste dall’apposito regolamento, di aver sana costituzione fisica;
2. gli impiegati che hanno compiuto sessantacinque anni o che li compiono il mese successivo a quello della concessione del prestito. I salariati che hanno compiuto sessanta anni oppure che ne compiono sessanta il mese successivo alla concessione del prestito (uomini) o sessantacinque (donne);
3. coloro che sono ancora soggetti agli obblighi di leva;
4. coloro che non si trovano in servizio. Gli ufficiali che si trovano nelle posizioni speciali dettagliate nell’Art. 8 non sono soggetti a questa limitazione.
Articolo 35
In base all’Articolo 35, se lo stipendio o salario gravato di cessione subisce una riduzione non superiore a un terzo del totale, la somma trattenuta resta invariata.
Se la riduzione è maggiore di un terzo del totale, la trattenuta non può essere superiore a un quinto dello stipendio o del salario. In questo caso il Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato recupera la differenza, gravata dagli interessi, prolungando la durata della trattenuta mensile, fatto salvo quanto stabilito nell'Art. 45.
Articolo 38
L’Articolo 38 prevede che,quando sono passati almeno due anni dall'inizio di una cessione della durata di cinque, oppure quattro dall'inizio di una cessione della durata di dieci, il cedente può estinguere in un'unica soluzione il debito residuo.
In questo caso il cessionario deve scontare una somma pari agli interessi che sarebbero maturati su ciascuna quota non ancora scaduta, calcolando detti interessi in base allo stesso tasso di interesse al quale fu accordato il prestito.
Allo stesso modo, il Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato è tenuto a restituire una quota del premio di garanzia riscosso in base a quanto stabilito dall'Art. 27 al punto 2 in relazione all'entità della somma pagata in anticipo e al periodo di abbreviazione della garanzia stessa.
Per il calcolo dello sconto sugli interessi e sul premio di garanzia, il versamento a saldo è ritenuto effettivo alla fine del mese in cui viene pagato.
Articolo 39
In base all’Articolo 39, è vietato contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata per cinque e almeno quattro dall'inizio di una stipulata per dieci. Nel caso in cui sia stata consentita l'estinzione anticipata della cessione precedente, può esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall'estinzione anticipata.
Se la precedente cessione non è stata estinta, può esserne stipulata una nuova nel rispetto dei termini stabiliti nel comma precedente, con lo stesso istituto o con un altro, nei limiti di somma e di durata definiti dagli Artt. 5, 6 e 23 e a condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato all'estinzione di quella già in corso.
Se è in corso una cessione della durata di cinque anni, è possibile contrarne una della durata di dieci anche prima del termine dei due anni se la cessione decennale è stipulata per la prima volta e fermo restando l'obbligo di estinguere quella già in corso con quote o parti di quote della nuova.
Articolo 40
È stabilito dall’Articolo 40 che, in caso di un nuova cessione, il primo creditore debba essere rimborsato dell'intera somma ancora non versata, compresi gli interessi pattuiti e maturati fino all'intero mese in cui è effettuata la restituzione. Tale restituzione deve avvenire a prescindere da qualsiasi accordo in contrario.
Il Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato restituisce la quota del premio garanzia versata come previsto dall'Art. 38.
Il mutuante deve pagare al primo cessionario il credito residuo e, nello stesso tempo, deve versare al mutuatario una somma pari al ricavato netto del nuovo mutuo.
Il Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato e l'amministrazione competente hanno l'obbligo, rispettivamente, di prestare la garanzia e di versare le quote di ammortamento del prestito solo se l'istituto mutuante adempie all'estinzione della precedente cessione.
Articolo 43
L’Articolo 43 stabilisce che, se il dipendente o il salariato va in pensione prima della conclusione della cessione, il pagamento della quota è esteso di diritto alla pensione stessa o a qualsiasi altro assegno continuativo equivalente versato dall'amministrazione da cui il lavoratore dipendeva oppure da istituti previdenziali o assicurativi ai quali ha scelto di aderire, nel rispetto delle leggi generali e speciali, di regolamenti organici o di contratto. La somma trattenuta non può essere maggiore di un quinto del valore complessivo della pensione o dell'assegno continuativo.
Se la cessazione del servizio dà diritto a una somma una tantum, a titolo di indennità o di capitale assicurato, versata dall'amministrazione da cui il lavoratore dipendeva oppure da istituti previdenziali o assicurativi, tale somma è trattenuta fino a che l'importo residuo dovuto non è saldato.
Se la trattenuta di cui sopra salda il debito anticipatamente, il debitore gode degli sconti previsti dall'Art. 38.
Articolo 52
Secondo l’Articolo 52, impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nell’Art. 51, assunti a tempo indeterminato in base alla legge che regola il contratto di impiego privato o in base a contratti collettivi di lavoro, possono cedere quote di stipendio o salario non superiori a un quinto del totale per un lasso di tempo non superiore a dieci anni se sono addetti a servizi di carattere permanente, ricevono uno stipendio o salario fisso e continuativo e hanno maturato cinque o dieci anni di servizio utile ai fini dell’indennità di anzianità per contrarre prestiti della durata, rispettivamente, di cinque e dieci anni.
L’Articolo 52, 1 bis, prevede che, per gli impiegati e salariati di cui sopra, assunti con contratto a tempo determinato, il numero di rate stabilito all'atto della sottoscrizione di un accordo di cessione del quinto dello stipendio non può essere superiore al numero di mesi mancanti alla conclusione del contratto stesso.
Il limite del quinto non è applicato nel caso della cessione del trattamento di fine rapporto (TFR).
Come stabilito dall’Articolo 52, 1 ter,i titolari di contratti di agenzia, rappresentanza commerciale e di altri rapporti di collaborazione (Art. 409 n° 3 Codice Procedura Civile) stipulati con gli enti e le amministrazioni indicate nell’Art. 1 e di durata non inferiore a 12 mesi possono sottoscrivere un accordo di cessione del quinto dello stipendio purché possano dimostrare che detto stipendio sia loro pagato sicuramente e puntualmente. Il numero di rate stabilito all'atto della sottoscrizione dell'accordo non può essere superiore al numero di mesi mancanti alla conclusione del contratto stesso. Il pretore può autorizzare il sequestro o il pignoramento della retribuzione corrisposta ai soggetti di cui sopra qualora detta somma serva a pagare crediti alimentari (i cosiddetti “alimenti”). Il sequestro o il pignoramento non può essere maggiore di un quinto del valore complessivo dello stipendio e, nel caso in cui siano stati contratti altri debiti, non può comunque intaccare più della metà della somma totale (Art. 545 Codice Procedura Civile).
Note
Articolo modificato dal Decreto Legge 14 Marzo 2005 n° 35, Art. 13 bis, convertito in Legge 14/05/2005 n° 80.
Articolo 54
È previsto dall’Articolo 54 che le cessioni di quote di stipendio o salario consentite in base a quanto stabilito nel Titolo II e nel presente Titolo III debbano avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita e contro i rischi connessi all’impiego oppure essere coperti da malleveria, cioè da impegno formale di assunzione del rischio da parte del cedente. Tali assicurazioni servono se non dovesse essere possibile continuare l’ammortamento del debito o effettuare il recupero del credito residuo in seguito alla mancata corresponsione o alla riduzione dello stipendio oppure a causa di un trattamento di quiescenza insufficiente.
Un impiegato o salariato della P.A. non può prestare garanzia in favore di un altro impiegato o salariato attraverso la cessione, a sua volta, di quote del proprio salario o stipendio. Gli istituti autorizzati a concedere prestiti indicati nel presente Titolo III non possono assumersi in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti, a eccezione dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni e delle Società di Assicurazione.
Note
L’Art. 54 è stato modificato dalla Legge 30/12/2004 n° 311, Art. 1, comma 137, lett. D, a decorrere dal 01/01/2005.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GENNAIO 1950 N°180
Il Titolo I, composto da 5 Articoli (1 – 5), ponendo come premessa fondamentale che stipendi e pensioni siano incedibili (se non dal titolare degli stessi) e non pignorabili, individua i modi e i tempi della cessione del quinto dello stipendio, indicando altresì le eccezioni al presupposto di partenza e le modalità esecutive di ogni deroga.
Articolo 1
Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti
L’Articolo 2 prevede chegli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità sostitutive di pensioni e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dalla P.A. e da aziende private possano essere sequestrati e pignorati entro i limiti indicati qui di seguito:
1.fino a un terzo del totale valutato al netto di ritenute per pagare i cosiddetti “alimenti”.
2.fino a un quinto del totale valutato al netto di ritenute per saldare debiti contratti con il datore di lavoro (P.A. e aziende private) a causa del rapporto di lavoro stesso
3.fino a un quinto del totale valutato al netto di ritenute per pagare le tasse a Stato, province e comuni
In caso di concomitanza degli eventi descritti nei punti 2 e 3, la quota da pignorare o sequestrare non può essere maggiore di un quinto del totale valutato al netto di ritenute.
Quando invece sono presenti contemporaneamente tutte le condizioni descritte nei punti 1, 2 e 3, la quota da pignorare o sequestrare non può essere maggiore della metà del totale valutato al netto di ritenute, fatte salve le disposizioni indicate nel Titolo V per il concorso anche di vincoli di cessione e delegazione.
Note
La Corte Costituzionale ha dichiarato:
· Il Decreto Legge 14 Marzo 2005, n°35, Art. 13 bis, convertito nella Legge 14 Maggio 2005, n°80 ha modificato l’Art. 1 con l’aggiunta dei Comma 2 bis, 2 ter e 2 quater.
· illegittimi gli Artt. 1 e 2 nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare di pensioni, indennità sostitutive e altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti della P.A. e di aziende private, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte necessaria ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità della parte residua nei limiti del quinto (4 Dicembre 2002 n° 506).
· illegittimo l'Art. 2 nella parte in cui, in contrasto con l'Art. 545 comma 4 Codice di Procedura Civile, non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità di stipendi, salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dalla P.A. e da aziende private, fino al limite di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale (25 Marzo 1987 n° 89).
· illegittimo l'Art. 2 nella parte in cui non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità di stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato, fino al limite di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale (26 Luglio 1988 n° 878).
· illegittimo l'Art. 2 nella parte in cui esclude, per i dipendenti della P.A., la sequestrabilità e la pignorabilità (entro i limiti stabiliti dall'Art. 545 comma 4 Codice di Procedura Civile), anche per ogni altro credito, delle indennità di fine rapporto spettanti a detti dipendenti (19 Marzo 1993 n° 99).
In base all’Articolo 3 il sequestro e il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennità sostitutive di pensioni e altri assegni di quiescenza di impiegati e salariati delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, sono eseguiti presso il Ministero del Tesoro, Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato, nella persona dell'Ispettore Generale Capo dell'Ufficio.
Per il personale dipendente dall’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (FFSS), il sequestro e il pignoramento sono eseguiti presso la Direzione Generale delle FFSS, nella persona del direttore Generale.
Note
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'Art. 3 nella parte in cui prevede che i sequestri e i pignoramenti a carico dei dipendenti dello Stato si eseguono presso l'Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato del Ministero del Tesoro, anziché presso l'organo dell'amministrazione che è titolare del potere di disporre la spesa.
L’articolo 4 prevede che il sequestro e il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti di impiegati e salariati della P.A. (eccetto lo Stato) e di aziende private siano eseguiti presso l'amministrazione dalla quale detti impiegati e salariati dipendono, nella persona del legale rappresentante.
Per lo stesso personale di cui sopra, il sequestro e il pignoramento di pensioni, indennità sostitutive di pensioni e altri assegni di quiescenza sono eseguiti presso l'amministrazione che li eroga, nella persona del legale rappresentante.
Articolo 5
Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario
Il Titolo II, composto da 45 Articoli (6 – 50), stabilisce i requisiti che devono avere i singoli per accedere al prestito e le caratteristiche di cui devono essere in possesso i soggetti finanziatori per erogarlo.
Articolo 6
Requisiti necessari per l’esercizio della facoltà di cessione
Secondo quanto definito nell’articolo 7, la possibilità di contrarre un prestito, così come stabilito nel precedente Articolo, è negata a chi non ha ancora maturato quattro anni di anzianità di servizio valida ai fini del trattamento di quiescenza.
Il limite di quattro anni è ridotto a due per impiegati e salariati ex combattenti della I Guerra Mondiale (1915 – 1918) ai quali è stato riconosciuto il diritto alla polizza di assicurazione dei combattenti. Il limite dei due anni è valido anche per impiegati e salariati ex combattenti della II Guerra Mondiale (1940 – 1943) e della Guerra di Liberazione, e per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 21 Agosto 1945, n° 518.
Infine, il limite dei quattro anni è ridotto a due anche per impiegati e salariati riconosciuti invalidi, mutilati o feriti di guerra oppure decorati al valor militare.
L’Articolo 8 prevede che siano considerati impiegati militari ai sensi dell’articolo 6:
1. gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle varie Forze Armate (FF. AA.) e dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato. Sono considerati equivalenti a ufficiali in servizio permanente effettivo gli ufficiali invalidi o mutilati che sono stati riassunti in servizio sedentario e quelli che, pur non essendo più in servizio permanente effettivo, ricoprono posizioni speciali con trattamento economico pari a uno stipendio e hanno diritto a conteggiare gli anni trascorsi in dette posizioni speciali come anni utili per il computo della pensione;
2. i sottufficiali delle FF. AA. e dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato in servizio continuativo e di grado non inferiore a maresciallo ordinario o parificato.
In base all’Articolo 9,quanto stabilito nel presente Titolo II vale anche per il personale del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'Accademia Nazionale dei Lincei, dell'Istituto Nazionale di Statistica, degli Archivi Notarili e per i segretari comunali e provinciali equiparati a tutti gli effetti a impiegati dello Stato.
L’Articolo 10 prevede che le disposizioni del presente Titolo II valgano anche per il personale alle dirette dipendenze di istituti governativi di istruzione superiore e di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica costituiti in enti autonomi. Tali enti hanno come regola del proprio statuto l'obbligo per i dipendenti di contribuire al Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato (Art. 17) e sono tenuti a effettuare regolarmente i versamenti delle quote raccolte.
Come stabilito dall’Articolo 11,il personale delle FFSS ha un proprio regolamento in merito alla cessione di quote dello stipendio o salario. Per tutto ciò che non è contemplato in dette leggi valgono le disposizioni del presente Titolo II.
Secondo quanto previsto dall’Articolo 12, il salario degli operai dello Stato è considerato fisso e continuativo (vedi Art. 6) anche se corrisposto per le sole giornate effettivamente lavorate, che possono non essere continuative.
La somma cedibile su questi salari è uguale alla cifra che si percepisce al momento della domanda del prestito moltiplicata per il numero di giornate lavorative di un anno.
Articolo 13
Personale assunto con contratto a tempo determinato
L’Articolo 14 prevede chesiano considerati trattamenti di quiescenza, in base all'Art. 6, le pensioni o le indennità sostitutive di pensioni corrisposte dallo Stato o dai singoli enti dei quali impiegati e salariati sono dipendenti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti di assicurazione ai quali i cedenti sono iscritti in virtù del proprio rapporto di lavoro.
È stabilito dall’Articolo 15 chepossano concedere un prestito a impiegati e salariati dello Stato e al personale indicato negli Artt. 9 e 10, in cambio della cessione di quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti di credito e di previdenza costituiti tra impiegati e salariati della P.A., l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, le società di assicurazioni che esercitano previo legale riconoscimento e gli istituti e le società che esercitano il credito, eccetto quelli costituiti in nome collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio e i monti di credito su pegno.
Come indicato dall’Articolo 16,presso il Ministero del Tesoro è stato costituto il Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato, amministrato con gestione speciale dall'Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato.
L'Ispettore Generale preposto all'Ispettorato ha la rappresentanza legale del Fondo.
Presso il detto Ispettorato è attivo un Ufficio di Ragioneria.
Il Fondo ha come fine di:
1.garantire gli istituti indicati nell'Art.15 contro i rischi di perdite per prestiti accordati in cambio della cessione di quote di stipendi o salari per i quali il Fondo abbia prestato garanzia;
2.concedere prestiti diretti, in cambio della cessione di quote di stipendi o salari e nel limite della liquidità disponibile all'atto di ogni singola richiesta, a impiegati e salariati dello Stato e al personale indicato negli Artt. 9 e 10 in caso di accertate necessità familiari. I rischi delle operazioni di prestito diretto sono a carico del Fondo.
Note
Per la corretta comprensione e per un giusto impiego delle informazioni presenti nell'Art.16 e in ogni successivo Art. riguardante il Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato, è necessario sapere che detto Fondo è stato soppresso con la Legge 25/11/1957, n° 1139, Art. 1. Tale legge determina anche il trasferimento di tutte le caratteristiche e le finalità del Fondo nel nuovo Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti Statali, Art. 1 e successivi.
In base all’Articolo 17, gli impiegati civili e militari, i salariati dello Stato e il personale indicato negli Artt. 9 e 10 sono soggetti ogni mese a una trattenuta sullo stipendio o salario lordo pari a dieci centesimi per ogni cento lire. Sono esclusi dal corrispondere detta trattenuta i segretari comunali indicati nell'articolo seguente.
I contributi versati sono rimborsabili solo nel caso in cui la quota trattenuta non sia corretta.
Il rimborso deve avvenire entro due anni calcolati a partire dal primo del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la trattenuta sbagliata.
La quota rimborsata non è soggetta a interessi.
Come stabilito dall’Articolo 18, isegretari comunali sono soggetti a una trattenuta sullo stipendio lordo pari a dodici centesimi per ogni cento lire da corrispondere ogni mese al Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato.
Tale somma è versata direttamente dal comune ed è calcolata sullo stipendio percepito dal segretario in relazione al proprio grado, stabilito dalla legge comunale e provinciale in base al numero degli abitanti del comune stesso. La trattenuta è di uguale valore anche se il segretario ha un grado diverso rispetto a quello previsto in base all'effettivo numero degli abitanti e il comune è consorziato con altri o si avvale del segretario di un altro comune.
Il contributo al Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato è dovuto per l'intero anno e il comune deve versarlo a prescindere dalla condizione del titolare del ruolo, quindi anche quando il segretario è in aspettativa o si trova in posizione di disponibilità, non percepisce lo stipendio oppure lo percepisce ridotto. Il comune deve pagare il tributo anche quando il posto è vacante oppure occupato da un sostituto o un reggente con stipendio ridotto.
Il comune ha diritto di rivalsa verso il segretario, ma rimane comunque a suo carico il pagamento della quota o parte di essa sullo stipendio intero o ridotto non corrisposto per vacanza del posto, disponibilità, aspettativa o qualsiasi altra ragione.
Anche in questo caso, vale per il rimborso quanto stabilito nell'Art. 17.
L’Articolo 19 prevede che icontributi a carico degli impiegati civili e militari a libro paga dello Stato siano versati dalle singole amministrazioni al Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato all'inizio dell'anno finanziario e corrispondano a una cifra pari ai quattro quinti del valore complessivo degli stipendi, calcolato sulla base di quanto stanziato preventivamente in bilancio per pagarli.
La parte residua è calcolata e pagata in base agli stipendi effettivamente erogati, tenendo conto del bilancio consuntivo di spesa.
Per i salariati dello Stato e per il personale indicato negli Artt. 9 e 10, a eccezione dei segretari comunali, i contributi sono versati a semestri posticipati, i primi cinque giorni di Gennaio e Luglio.
Secondo quanto definito dall’Articolo 20, per la riscossione dei contributi relativi ai segretari comunali, l'Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato rende noto entro l'Aprile di ogni anno un elenco generale collettivo, valido per l'anno solare in corso, a carico dei comuni di ogni provincia. L'elenco è reso esecutivo dal Prefetto e trasmesso all'Ufficio Provinciale del Tesoro per la riscossione presso la Sezione di Tesoreria Provinciale.
Contemporaneamente ciascun comune riceve un estratto dell'elenco in cui è indicato l'importo del contributo a suo carico. Tale contributo deve essere versato in un'unica rata nel mese di giugno.
Per la riscossione dei contributi non indicati nell'elenco generale, invece, possono essere emessi in qualsiasi momento elenchi aggiuntivi il cui importo deve essere versato dai comuni debitori entro il mese successivo a quello della notifica dell'estratto dell'elenco.
È previsto dall’Articolo 21 che i prestiti concessi dagli istituti indicati nell’Art. 15 in cambio della cessione di quote dello stipendio o del salario debbano essere concordati per iscritto tra gli impiegati e gli istituti stessi e stipulati nelle forme indicate dal regolamento preposto. Detti contratti sono perfezionati dal visto dell’Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato, che li approva e concede la garanzia.
La garanzia, rispetto al cessionario, decorre dal primo giorno di effettiva erogazione del mutuo, purché tale erogazione inizi in data successiva all’attivazione della garanzia e sia rispettato il penultimo comma dell’Art. seguente.
In base all’Articolo 22, la concessione dei prestiti diretti da parte del Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato è valutata e autorizzata da un Comitato Amministrativo presieduto dal Sottosegretario di Stato per il Tesoro e costituto dal Capo dell’Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato, dal Vice Presidente, da sette membri effettivi e da sette supplenti nominati ogni due anni con decreto del Ministero del Tesoro e così suddivisi:
· due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza dei dipendenti statali, designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri fintanto che non possono essere designati da associazioni regolarmente riconosciute;
· un membro effettivo e uno supplente in rappresentanza e su designazione dell’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Dipendenti Statali;
· quattro membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza, rispettivamente, della Direzione Generale degli Affari Generali e Personale del Ministero del Tesoro, della Ragioneria Generale dello Stato, dell’Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato e della Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti. Dopo l’estinzione del debito del Fondo nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti (Art. 75), il membro rappresentante di quest’ultima cessa di far parte del Comitato.
L’Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato designa, per ogni biennio, un segretario effettivo e uno supplente di grado non inferiore al 9° di Gruppo A.
È inoltre compito del Comitato:
1. proporre le somme da stanziare per ogni esercizio finanziario in considerazione del previsionale di spesa del Ministero del Tesoro;
2. approvare il rendiconto generale alla fine di ogni esercizio finanziario;
3. proporre le eventuali modifiche del tasso di interesse (Art. 26), dell’ammontare del premio compensativo dei rischi e del concorso nelle spese di amministrazione (Art. 27);
4. determinare per ogni esercizio finanziario le somme destinate alle spese amministrative impreviste, erogabili con ordinativi sul C/C infruttifero descritto nell’Art. 50;
5. stabilire il costo dell’affitto dei locali disponibili all’interno dell’edificio di proprietà del Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato previo consulto con l’Ufficio Tecnico Erariale;
6. deliberare sulle forme di investimento a breve termine di eventuali fondi disponibili.
Il Comitato delibera a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Ogni decisione del Comitato in materia di concessione di prestiti è insindacabile nel merito.
La concessione del prestito e il pagamento delle rate devono essere fatti personalmente al mutuatario o a chi lo rappresenta legalmente.
Se il mutuatario muore prima che il prestito sia approvato e le rate versate, la concessione del prestito è considerata nulla.
Articolo 23
Casi di limitazione della durata dei prestiti
Articolo 24
Indicazioni di coloro che non possono contrarre prestiti
Come indicato dall’Articolo 25, finoa che non è erogata la prima rata del mutuo, il Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato può revocare la concessione del prestito diretto o della garanzia se scopre che preesistevano o si sono create una o più delle circostanze che, ai sensi degli Artt. 23 e 24, causano la limitazione o il divieto del prestito e della garanzia stessi.
È stabilito dall’Articolo 26 chegli interessi siano liquidati con il metodo a scalare al tasso del 4.50% modificabile, in seguito ad apposita richiesta del Comitato Amministrativo (Art. 22), con Decreto del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del Ministro del Tesoro e previo il parere del Consiglio dei Ministri. Gli interessi sono trattenuti in anticipo, all’atto della concessione e dell’erogazione del prestito.
L’estinzione di ogni prestito ha inizio a partire dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui è stata erogata la prima rata. Per il calcolo degli interessi si considera che l’estinzione inizi il primo giorno del terzo mese successivo all’inizio del prestito stesso.
In base a quanto definito dall’Articolo 27, sull'importo lordo complessivo di ciascun prestito, concesso o garantito, si trattengono in anticipo a favore del fondo:
1. una somma pari a 0.50 Lire per ogni cento per spese di amministrazione, modificabile con Decreto del Presidente della Repubblica secondo le modalità descritte nell'Art. 26;
2. un premio compensativo dei rischi dell'operazione pari al 2% per i prestiti estinguibili entro cinque anni e al 4% per quelli estinguibili oltre i cinque anni, salvo nuove indicazioni stabilite da Decreto del Presidente della Repubblica secondo le modalità indicate al punto 1.
L’Articolo 28 prevede che l'ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato dia comunicazione alle amministrazioni da cui dipendono i mutuatari dei prestiti, concessi dal Fondo o da altri istituti, che devono essere estinti con cessione di quote di stipendio o salario. Tale comunicazione è effettuata per mezzo di lettera raccomandata.
Dette amministrazioni devono effettuare la cessione delle quote di stipendio o salario a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione.
Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore ceduto (il dipendente delle singole amministrazioni), ai sensi del Codice Civile.
Come indicato nell’Articolo 29,le quote trattenute per cessione di stipendio o salario devono essere versate all'istituto cessionario entro il mese successivo a quello cui fanno riferimento.
Se i cedenti sono a libro paga dello Stato e il cessionario è il Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato, le quote di cui sopra sono versate in un'unica soluzione, nel mese di gennaio, per ogni anno finanziario. Il Fondo può successivamente rimborsare quote o parti di quote che dovessero risultare non dovute.
In base all’Articolo 30, i comuni devono trattenere mensilmente la quota di stipendio ceduta dai segretari comunali e versarla all'ente cessionario il mese successivo a quello al quale la quota fa riferimento.
Se il versamento non è effettuato per mancato pagamento dello stipendio, l'ente cessionario può richiedere al Prefetto di far valere i provvedimenti previsti dagli Artt. 242 e 243 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale, approvato con Regio Decreto 3 Marzo 1934 n° 383.
Se il versamento non è effettuato nonostante l'attuazione dei provvedimenti previsti dagli Artt. 242 e 243, l'ente cessionario può intentare azione legale sia contro il comune che contro il segretario comunale e il sindaco, responsabili in proprio e solidalmente.
L’Articolo 31 stabilisce che se il comune non paga le somme dovute al Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato nei termini e con la modalità previste dagli Artt. 20 e 30, l'esattore delle imposte dirette, su ordine dell'intendente di finanza, deve trattenere l'importo sulla prima rata bimestrale della sovraimposta comunale oppure, quando questa non è disponibile per deleghe o impegni legali preesistenti e prevalenti, sulla prima rata degli altri proventi comunali dei quali gli è affidata la riscossione. Le somme trattenute devono essere immediatamente versate al fondo creditore.
In mancanza di fondi in cassa, l'esattore deve anticipare la somma necessaria a pagare il debito. Tale somma gli è restituita dal comune con un interesse pari al tasso ufficiale di sconto.
Se l'esattore non esegue la trattenuta o ritarda il versamento, l'intendenza di finanza procede contro di lui nei termini previsti dalle disposizioni relative alla riscossione delle imposte dirette.
Le indennità di mora a carico dell'esattore vanno a beneficio del fondo.
Se l'esattoria delle imposte dirette è sprovvista di un titolare oppure se l'esattore deve esercitare l'attività di riscossione su rendite e proventi del comune che non sono liberi da vincoli o che non sono sufficienti, l'intendenza di finanza stabilisce che, dal giorno della scadenza a quello del pagamento, sulle somme dovute dal comune deve essere liquidato l'interesse di mora al saggio legale.
Come indicato dall’Articolo 32, con la concessione della garanzia (Art. 16), il Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato si assume i seguenti rischi:
1. morte del debitore prima che sia estinto il debito
2. conclusione del rapporto di lavoro da parte del debitore per qualunque causa, senza diritto a pensione, indennità o altro assegno di quiescenza oppure con diritto ad assegno insufficiente a coprire la quota mensile
3. riduzione dello stipendio o del salario del debitore con conseguente impossibilità di trattenere l'intera quota pattuita.
Il Fondo può adempiere l'obbligo della garanzia versando mensilmente la quota o parte di quota di salario o stipendio ceduta per la quale è venuta a mancare la possibilità di fare la trattenuta, oppure può riscattare il debito trattenendo gli interessi maturati dal cessionario.
Il Fondo si rivale sul cedente per le somme pagate al suo posto liquidando a proprio favore gli interessi a scalare sulle somme stesse al saggio originario del contratto di mutuo fino alla scadenza e al saggio legale civile dopo tale scadenza.
Nel caso ipotizzato al punto 3, il Fondo recupera le somme pagate per conto del debitore, con gli interessi, attraverso il prolungamento della ritenuta mensile sullo stipendio o sul salario, fatto salvo quanto stabilito nell'Art. 45.
L’Articolo 33 prevede che gli obblighi delle garanzie prestate dal Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato siano stabiliti dai limiti del patrimonio stesso.
È stabilito dall’Articolo 34 che le tipologie di cessione di quote di stipendio o salario contemplate nel presente Titolo non possano avere altra garanzia che quella del Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato. Ogni garanzia diversa, di qualsiasi tipo, anche assicurativa, non è ritenuta valida, sia nei confronti delle amministrazione da cui i debitori dipendono, sia nei confronti delle stesse parti contraenti.
Note
L'Articolo 34 è stato abrogato dalla Legge 30/12/2004 n° 311, Art.1, Comma 137, Lett. C a decorrere dal 01/01/2005 (Legge Finanziaria 2005).
Articolo 35
Riduzioni di stipendi o di salari gravati da cessione
Come stabilito dall’Articolo 36, ogni quota o parte di quota mensile di salario o stipendio ceduta che per qualsiasi motivo non sia versata dal debitore alla data stabilita produce interesse a favore dell'ente cessionario allo stesso saggio al quale è stato accordato il mutuo.
Il Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato non paga interessi sulle quote o parti di quote di stipendio o salario che, in virtù della garanzia, deve versare all'istituto cessionario.
Se il Fondo riscatta la cessione, corrisponde al cessionario gli interessi indicati nel primo comma di questo articolo a partire dal giorno successivo a quello in cui è avvenuto il riscatto, sempre che il cessionario faccia pervenire all'amministrazione del fondo la denuncia di mancato pagamento entro novanta giorni dalla data in cui la quota non è stata versata. Se così non avviene, gli interessi sono pagati a partire dal giorno successivo a quello del ricevimento della denuncia.
Secondo l’Articolo 37, in caso di errori od omissioni verificatesi nella concessione o garanzia di prestiti oppure nel corso dei relativi ammortamenti, il Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato può rivalersi effettuando una trattenuta sullo stipendio o sul salario pari al quinto del valore complessivo e fino al massimo di un terzo.
In ogni caso, detta trattenuta, sommata alla quota ceduta, non può essere superiore alla metà dello stipendio o del salario.
Articolo 38
Estinzione anticipata di cessione
Articolo 39
Rinnovo di cessione
Articolo 40
Effetti di una nuova cessione in rapporto alla precedente
Come previsto dall’Articolo 41, gli istituti autorizzati a concedere prestiti devono versare al Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato le ritenute previste dall'Art.27 sull'importo dei mutui da essi concessi e garantiti dal Fondo stesso entro la fine di ogni mese e, in ogni caso, non oltre sessanta giorni dalla data in cui è accordata la garanzia. Se tale versamento non è effettuato, l'obbligo della garanzia per il Fondo e quello del pagamento delle quote di ammortamento del prestito per le amministrazioni competenti sono sospesi.
In base all’Articolo 42,la somma corrispondente al prestito effettuato dal mutuante all'impiegato o al salariato in cambio della cessione di quote di stipendio o salario non può essere sequestrata, pignorata o ceduta.
Allo stesso modo l'impiegato o il salariato non può rilasciare procure o deleghe per la riscossione dell'importo del mutuo.
Non hanno valore nei confronti dello Stato e delle altre amministrazioni da cui i cedenti dipendono il sequestro, il pignoramento e l'alienazione delle quote di salario o stipendio cedute.
Articolo 43
Estensibilità dell’efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza
Secondo l’Articolo 44, quando il dipendente o il salariato, all'atto della cessazione del servizio, percepisce, a qualsiasi titolo, una somma una tantum pagata dall'amministrazione dalla quale dipendeva oltre alla pensione o ad altro assegno continuativo equivalente, l'Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato può decidere che tale somma sia trattenuta, intera o in parte, per pagare il debito contratto con la cessione.
In base all’Articolo 45,se per cessazione o interruzione del servizio oppure per qualsiasi altra causa l'ammortamento di un prestito non può essere eseguito come prestabilito, il Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato che ha concesso direttamente il prestito o lo ha riscattato da altri istituti può recuperare il suo credito trattenendo gli emolumenti che spettano al debitore, anche se dichiarati non sequestrabili, non pignorabili e incedibili, fatta salva la possibilità di agire su altri beni del debitore. Tale procedura straordinaria è prevista se non è possibile provvedere nei modi stabiliti dagli Artt. 35 (prolungamento delle trattenute), 43 e 44.
Il Fondo si avvale della procedura coattiva stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici.
Non possono invece essere perseguite in nessun caso le indennità di buona uscita concesse dall'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Dipendenti dello Stato e i concorsi e sussidi versati per assistenza sanitaria a impiegati e salariati dello Stato.
Come previsto dall’Articolo 46,ildecesso dell’impiegato o del salariato che ha contratto il debito estingue ogni obbligo nei confronti del Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato.
È stabilito dall’Articolo 47 che idocumenti necessari per ottenere prestiti in cambio della cessione di quote di stipendio o salario e gli atti di notifica dei prestiti siano esenti dalle tasse di bollo.
I mutui concessi dal Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato sono esenti dalla tassa di bollo e dalla formalità della registrazione. I redditi del fondo che concede il prestito sono esenti da ogni imposta.
I contratti di mutuo stipulati con gli istituti indicati nell’Art. 15 sono esenti dalla tassa di bollo, ma sono soggetti alla tassa di registrazione con l’aliquota speciale stabilita dal Regio Decreto 30 Dicembre 1923 n° 3269, Art. 42, tabella allegata B e successive modifiche.
Le quietanze versate per estinguere mutui concessi dagli Istituti indicati dall’Art. 15 sono soggette alla tassa di bollo e a una tassa di registrazione che interessa la sola somma per la quale si è rilasciato il documento.
Secondo l’Articolo 48, il patrimonio del Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato è costituito:
1. dai crediti rappresentati dalle somme investite in prestiti diretti o in rimborsi e riscatti descritti nell’Art. 32;
2. dal valore dell’immobile dove è situata la sede del fondo e da quello dei mobili che ne costituiscono l’arredamento;
3. da titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato;
4. dal fondo cassa costituito dai conti correnti descritti nell’Art. 50.
I risultati della gestione patrimoniale sono riassunti in un apposito rendiconto che è allegato al bilancio consuntivo redatto dal Ministero del Tesoro.
La corte dei Conti, in sede di consuntivo, provvede a verificare la correttezza delle entrate a favore del Fondo e dei pagamenti a suo carico.
L’Articolo 49 stabilisce che ilFondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato versi al Tesoro dello Stato, a titolo di contributi, somme determinate annualmente in sede di bilancio destinate a:
1. corrispondere gli stipendi al personale di ruolo;
2. pagare le spese per stampati e cancelleria;
3. pagare le spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento, pulizia, provvista d’acqua e di energia elettrica per i locali sede del Fondo.
Lo stesso Fondo deve rimborsare integralmente al Tesoro le somme versate per spese di liti, per il funzionamento del comitato amministrativo (Art. 22) e di eventuali commissioni straordinarie, per indennità di viaggio e di soggiorno o per missioni volte ad accertare e riscuotere somme dovute al Fondo, per premio giornaliero di presenza, per pagamenti di lavoro straordinario o di prestazioni eccezionali legate a particolari esigenze di servizio, per retribuzione di personale occasionale e per altre spese di amministrazione. Nel bilancio del Ministero del Tesoro, alla voce uscite, sono presenti appositi capitoli dove sono eseguiti i pagamenti per le suddette spese. Nel bilancio dello Stato, alla voce entrate, è presente un capitolo speciale il cui stanziamento complessivo corrisponde al totale dei capitoli della voce uscite del bilancio del Ministero del Tesoro. È a questo capitolo che il Ministero del Tesoro versa l’ammontare dei contributi e delle spese sopra elencate.
Come previsto dall’Articolo 50, presso la Tesoreria Centrale è aperto un conto corrente infruttifero intestato al Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato dove confluiscono i versamenti per contributi, premi compensativi di rischi, quote di ammortamento di prestiti e qualsiasi altro titolo. Dallo stesso conto sono prelevate le somme utilizzate per pagare prestiti concessi direttamente, riscatti di prestiti garantiti, concorsi, rimborsi e qualsiasi altro titolo.
Presso la Tesoreria Centrale è aperto un conto corrente fruttifero intestato al Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato dove confluiscono le somme che eccedono le necessità correnti. Questo conto corrente frutta un interesse pari alla media del saggio dei buoni ordinari del Tesoro.
Il Titolo III, composto da 7 Articoli (51 – 57), entra nel dettaglio della Cessione del Quinto dello Stipendio per quanto riguarda i dipendenti di aziende private o comunque non legate alla P.A., riprendendo e adattando allo specifico contesto temi già affrontati nei primi due Titoli.
Note
Il Titolo III è stato modificato dalla Legge 30/12/2004 n° 311, Art. 1, comma 137, lett. B a decorrere dal 01/01/2005 (Legge Finanziaria 2005). Titolo originale: Della cessione degli stipendi e salari degli impiegati e salariati non dipendenti dallo stato.
In base a quanto stabilito nell’Articolo 51, impiegati e salariati indicati nell’Art. 1 e non contemplati nel Titolo II possono contrarre prestiti alle condizioni e per la durata stabilite nell’Art. 6.
Articolo 52
Impiegati e salariati a tempo indeterminato o con contratti collettivi di lavoro
Note
Articolo modificato dal Decreto Legge 14 Marzo 2005 n° 35, Art. 13 bis, convertito in Legge 14/05/2005 n° 80.
In base all’Articolo 53, sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati e ai salariati indicati nel presente Titolo III, soltanto gli istituti descritti nell’Art. 15.
Articolo 54
Garanzia dell’assicurazione o altre malleverie
Note
L’Art. 54 è stato modificato dalla Legge 30/12/2004 n° 311, Art. 1, comma 137, lett. D, a decorrere dal 01/01/2005.
L’Articolo 55 stabilisce che per le operazioni di prestito in cambio della cessione di quote di stipendio o salario contemplate nel presente Titolo III si osservano, se sono applicabili, le norme contenute negli Artt. 7, 13 (soppresso dalla Legge 80/2005), 14, 23, 24, 29 primo comma, 35 primo comma, 38 primo e secondo comma, 39, 40 primo e terzo comma, 42, 43 e 47 comma primo, terzo e quarto, e si sostituisce all’amministrazione dello stato quella presso cui presta servizio l’impiegato o il salariato cedente. Alla cessazione del servizio, se è in corso una cessione di quote di stipendio o salario, questa ricade, come stabilito nel penultimo comma dell’Art. 43, anche sulle indennità corrisposte agli impiegati e salariati indicati nell’Art. 52, in base alla Legge che regola il contratto di impiego privato o ai contratti collettivi di lavoro.
Per impiegati e salariati di enti, imprese e aziende che rispondono agli obblighi definiti dal Regio Decreto Legge 8 Gennaio 1942 n° 5, convertito nella Legge 2 Ottobre 1942 n° 1251
Chiari, Coerenti e Unici
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