Legge 14 Maggio 2005 n°80 - Introduzione della Cessione del quinto ai pensionati
La Legge 14 Maggio 2005 n°80 prevede l’attuazione di provvedimenti urgenti per favorire lo sviluppo economico, sociale e territoriale del Paese. Tra le disposizioni indicate nei diversi articoli, quelle dell’Articolo 13 bis apportano tre modifiche sostanziali alla normativa in materia di cessione del quinto fissata dal Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 Gennaio 1950 n°180. I provvedimenti elencati in questo articolo infatti stabiliscono:
· la possibilità di richiedere la
cessione del quinto dello stipendio anche per i pensionati pubblici e privati, i lavoratori assunti a tempo determinato e i titolari di contratti di Agenzia, rappresentanza commerciale e di altri rapporti di collaborazione di durata non inferiore a 12 mesi;
· l’abolizione del requisito dei cinque anni di servizio per richiedere la cessione quinquennale e dei dieci anni di servizio per richiedere la cessione decennale;
· la durata massima della cessione del quinto in dieci anni
Per una consultazione facile e veloce della normativa sulla cessione del quinto aggiornata, Prestitionline.com ti propone qui di seguito l’Articolo 13 bis della Legge 14 Maggio 2005 n°80 riscritto con linguaggio chiaro e non tecnico, a eccezione delle frasi e delle parole oggetto di modifica e riportate tra virgolette.
Immediatamente dopo trovi gli articoli del Testo Unico 180/50 modificati dalla Legge 14 Maggio 2005 n°80. Per offrirti un quadro completo e storicamente corretto, abbiamo deciso di riprodurli fedelmente, evidenziando le parti cambiate o abrogate rispetto al testo originale. Ti ricordiamo comunque che se ci fossero delle sezioni o delle frasi poco chiare puoi sempre consultare il Testo Unico 180/50 riscritto da noi.
Il Glossario inoltre è a tua disposizione per trovare il significato della terminologia tecnica o delle parole meno note.
Legge 14 Maggio 2005 n°80
Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 14 Marzo 2005 n°35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.
Omissis
Articolo 13 bis
Modifiche al Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 Gennaio 1950 n°180.
In base all’Articolo 13, al Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 Gennaio 1950 n°180, sono apportate le modifiche elencate qui di seguito.
1. Articolo 1
a. Al primo comma, dopo le parole «salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli» è inserita la frase «ed in altre disposizioni di legge».
b. Al termine dell’Articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:
· «I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo di cui al Decreto Legislativo 1° Settembre 1993 n°385 prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni».
· «Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro».
· «I prestiti devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario».
2. Articolo 52
a. Al primo comma, le parole «per il periodo di cinque o di dieci anni» sono sostituite dalla frase «per un periodo non superiore ai dieci anni» mentre è cancellata l’espressione «ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per l’indennità di anzianità».
b. Dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti paragrafi:
«Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al presente comma non si applica il limite del quinto.
I titolari dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3, del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all’articolo 1, primo comma, del presente testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purché questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all’articolo 545 del codice di procedura civile».
3. Articolo 55
a. Al primo comma, la parola «13» è soppressa.
b. Al quarto comma, nel primo periodo, è soppressa la parola «non» e la dicitura «Istituto Nazionale per l’Assistenza dei Dipendenti degli Enti Locali» è sostituita da «Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica». Nel secondo periodo le parole «Lo stesso divieto vale per» sono sostituite da «Non si possono perseguire».
Le disposizioni necessarie all’attuazione del presente articolo sono state stabilite con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze adottato ai sensi della Legge 23 Agosto 1988 n°400, Art. 17, Comma 3 dopo l’approvazione delle organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati.
Omissis
Integrazioni, modifiche, abrogazioni previste dall’articolo 13 bis della Legge 14 Maggio 2005 n°80 peril Decreto del Presidente della Repubblica 5 Gennaio 1950 n°180.
Omissis
Articolo 1
Insequestrabilità, Impignorabilità E Incedibilità Di Stipendi, Salari, Pensioni Ed Altri Emolumenti
Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi e i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e qualsiasi altro ente o istituto pubblico sottoposto a tutela, o anche a sola vigilanza dell’amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazione o di trasporto, nonché le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati e a qualunque altra persona, per effetto e in conseguenza dell’opera prestata nei servizi da essi dipendenti.
1 bis. Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al presente comma non si applica il limite del quinto.
1 ter. I titolari dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3, del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all’articolo 1, primo comma, del presente testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purché questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all’articolo 545 del codice di procedura civile
Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche il personale dipendente dal Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica e dalle Camere del Parlamento.
2 bis. I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo di cui al Decreto Legislativo 1° Settembre 1993 n°385 prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.
2 ter. Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.
2 quater. I prestiti devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario.
Omissis
Articolo 52
Impiegati e salariati a tempo indeterminato o con contratti collettivi di lavoro
Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel precedente articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge sul contratto d’impiego privato od in base a contratti collettivi di lavoro, possono fare cessione di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto per un periodo non superiore ai dieci anni, quando siano addetti a servizi di carattere permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo. (Cancellato: ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per l’indennità di anzianità)
1 bis. Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al presente comma non si applica il limite del quinto.
1 ter. I titolari dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3, del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all’articolo 1, primo comma, del presente testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purché questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all’articolo 545 del codice di procedura civile.
Omissis
Articolo 55
Applicabilità di disposizioni del Titolo II – Estensione degli effetti della cessione nei casi di cessazione dal servizio – Eccezioni.
Per le operazioni di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo, quando non sia diversamente disposto dal titolo stesso, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme contenute negli articolo 7, (cancellato: 13), 14, 23, 4, 29 primo comma, 35 primo comma, 38 primo e secondo comma, 39, 40 primo e terzo comma, 42, 43 e 47 commi primo, terzo e quarto, sostituendosi all’Amministrazione dello Stato quella alle cui dipendenze l’impiegato o salariato cedente presta servizio. Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di stipendio o salario in corso di estinzione estende i suoi effetti, a termini del penultimo comma dell’art. 43, anche sulle indennità che siano dovute agli impiegati o ai salariati indicati nell’art. 52, in base alla legge sul contratto di impiego privato o ai contratti di impiego o di lavoro.
Per gli impiegati e salariati degli enti, imprese ed aziende sottoposti alla disciplina di cui al regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n.5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, gli obblighi del “Fondo per le indennità agli impiegati” previsti dagli articoli 1 e seguenti di detto decreto-legge sono regolati, nei confronti degli Istituti autorizzati a concedere prestiti, dall’art. 14 del decreto stesso.
(Cancellato: non) Si possono perseguire le indennità premio di servizio conferite ai propri iscritti dall’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica. Non si possono perseguire i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria conferiti agli impiegati o salariati di cui al presente titolo.
Omissis
Chiari, Coerenti e Unici
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